Sentenza — n. 18340/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl Tribunale di Catania, accoglimento l'appello proposto dal pubblico ministero, riformava l'ordinanza con la quale il giudice per le indagini preliminari aveva rigettato la richiesta di custodia cautelare avanzata nei confronti di Arturo Coglitore, in ordine ai reati di turbativa d'asta e corruzione, applicando al predetto gli arresti domiciliari, con riferimento al solo reato di corruzione, ritenendo insussistenti i gravi indizi di colpevolezza per la turbativa d'asta. 1.1. L'ordinanza impugnata ricostruiva i rapporti intercorsi tra Giuseppe Fichera e Antonio Coglitore, evidenziando come il primo - all'epoca dei fatti funzionare comunale - avrebbe favorito il secondo, amministratore di fatto della Essece s.r.I., società affidataria dei servizi fieristici svolti in occasioni di manifestazioni indette dal Comune di Catania.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 18340/2022 — snpen · Corte di Cassazione: In base all'ipotesi accusatoria, pertanto, residua ugualmente il generico asserimento della funzione all'interesse del privato, quale condotta idonea a configurare il reato di corruzione ed in relazione alla quale esaminare il profilo della concretezza ed attualità del pericolo di reiterazione. 1.2. Il motivo è infondato, posto che il Tribunale ha dato atto del rapporto privilegiato esistente tra Coglitore e Fichera, evidenziando come - anche sulla base delle intercettazioni in atti - è emerso il perdurante rapporto tra i predetti. Del resto, è significativo di tale legame il fatto stesso che Fichera, una volta collocato in pensione, abbia assunto il ruolo di segretario dell'associazione di categoria "FIVA", di cui Coglitore era presidente.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Coglitore Arturo, nato a Catania il 4/1/1969 avverso l'ordinanza emessa il 19/1/2021 dal Tribunale di Catania; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere Paolo Di Geronimo; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Tomaso Epidendio, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; udito l'avvocato Salvatore Pappalardo che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Catania, accoglimento l'appello proposto dal pubblico ministero, riformava l'ordinanza con la quale il giudice per le indagini preliminari aveva rigettato la richiesta di custodia cautelare avanzata nei confronti di Arturo Coglitore, in ordine ai reati di turbativa d'asta e corruzione, applicando al predetto gli arresti domiciliari, con riferimento al solo reato di corruzione, ritenendo insussistenti i gravi indizi di colpevolezza per la turbativa d'asta. 1.1. L'ordinanza impugnata ricostruiva i rapporti intercorsi tra Giuseppe Fichera e Antonio Coglitore, evidenziando come il primo - all'epoca dei fatti funzionare comunale - avrebbe favorito il secondo, amministratore di fatto della Essece s.r.I., società affidataria dei servizi fieristici svolti in occasioni di manifestazioni indette dal Comune di Catania.
In particolare, si riteneva che Fichera, in cambio del rapporto privilegiato intercorso con Coglitore, avrebbe ricevuto plurime utilità, quali la nomina a segretario dell'associazione di categoria "FIVA" di cui Coglitore era presidente, l'assunzione del figlio presso il patronato "FIVA" ed il pagamento di un viaggio all'estero. Il Tribunale escludeva i gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati di turbativa d'asta, ritenendo che non vi fossero state condotte volte a privilegiare la società del Coglitore, mentre riteneva sussistenti i gravi indizi in ordine al reato di corruzione propria, ipotizzando che Fichera avrebbe asservito la sua funzione all'interesse di Coglitore, svolgendo un ruolo di ausilio e fornendogli notizie riservante concernenti i bandi di gara cui era interessato.
Nell'ordinanza cautelare, inoltre, si precisava che le esigenze cautelari permanevano in quanto Coglitore, nonostante l'avvenuto pensionamento di Fichera, avrebbe conservato la possibilità di influire illecitamente sull'operato dell'amministrazione, in quanto Fichera aveva mantenuto stretti contatti con l'ambiente lavorativo Infine, si segnalava come il Coglitore fosse proclive ad intrattenere rapporti illeciti con appartenenti alla pubblica amministrazione, come risultante anche da due ulteriori vicende, non collegate alla gestione di eventi fieristici, bensì relativi ad irregolarità urbanistiche relative ad esercizi commerciali.
In tal caso, Coglitore intratteneva rapporti privilegiati con Gianpaolo Adonia, il quale forniva suggerimenti sul come regolarizzare gli abusi urbanistici ed evitare controlli da parte della polizia municipale.
2. Avverso la predetta ordinanza, sono stati presentati due motivi di ricorso. 2.1.Con il primo motivo, il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, evidenziando come il Tribunale del riesame avrebbe contraddittoriamente escluso la sussistenza di condotte idonee ad alterare i bandi di gara concernenti la concessione dei servizi fieristici che, al contempo, costituivano anche gli atti contrari ai doveri d'ufficio in relazione ai quali veniva ipotizzata la corruzione. 2.2. Con il secondo motivo, invece, si deduce il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza di attuali e concrete esigenze cautelari, anche in considerazione del sopravvenuto pensionamento di Fichera, indicato quale funzionario asservito all'interesse del privato
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
2. Con il primo motivo, si censura la ritenuta sussistenza dei gravi indizi del reato di corruzione, nonostante analogo requisito sia stato escluso con riguardo ai reati di turbativa d'asta, costituenti le condotte prodromiche ed in funzione delle quali si sarebbe formato l'accordo corruttivo. Il motivo di ricorso va esaminato prendendo le mosse dalla contestazione formulata nei confronti di Coglitore e Fichera, ai quale si contesta di aver pattuito indebite utilità a fronte del compimento di atti contrari ai doveri d'ufficio, consistenti non solo nell'agevolare Coglitore in relazione alle gare oggetto di autonome contestazioni di turbativa d'asta, ma anche «più in generale per l'asservimento della funzione pubblica agli interessi dell'imprenditore al quale assicurava il monopolio dei più importanti eventi fieristici promossi dal Comune di Catania».
In base all'ipotesi accusatoria, pertanto, residua ugualmente il generico asserimento della funzione all'interesse del privato, quale condotta idonea a configurare il reato di corruzione ed in relazione alla quale esaminare il profilo della concretezza ed attualità del pericolo di reiterazione. 1.2. Il motivo è infondato, posto che il Tribunale ha dato atto del rapporto privilegiato esistente tra Coglitore e Fichera, evidenziando come - anche sulla base delle intercettazioni in atti - è emerso il perdurante rapporto tra i predetti. Del resto, è significativo di tale legame il fatto stesso che Fichera, una volta collocato in pensione, abbia assunto il ruolo di segretario dell'associazione di categoria "FIVA", di cui Coglitore era presidente.
Né rileva che siano stati esclusi i gravi indizi di colpevolezza con riguardo alle ipotizzate turbative d'asta, posto che la generica "messa a disposizione" di Fichera in favore di Coglitore costituisce di per sé condotta astrattamente punibile, salvo a verificarsi se la stessa debba correttamente qualificarsi quale corruzione propria o per l'esercizio della funzione.
2. Il secondo motivo di ricorso è infondato. Il ricorrente si limita a sostenere che, a seguito del pensionamento di Fichera, sarebbe venuto meno il pericolo di reiterazione del reato, in quanto non vi sarebbe più il referente nella pubblica amministrazione del privato corruttore.La doglianza, invero, non si confronta con la motivazione dell'ordinanza impugnata, nella quale il rischio di reiterazione non viene costruito con riferimento al solo rapporto preferenziale esistente con Fichera, ma anche sulla base di reiterate condotte poste in essere da Coglitore e finalizzate ad ottenere provvedimenti indebitamente favorevoli da Adonia.
È pur vero che tali rapporti non vengono espressamente qualificati come aventi natura corruttiva, tuttavia, il Tribunale li evidenzia per sottolineare come il ricorrente dimostri di avere una spiccata propensione a strumentalizzare i rapporti con i pubblici funzionari al fine di ottenere utilità per sé o per altri. Si tratta di un modus operandi che, pur ponendosi al di fuori dell'ambito delle contestazioni, assume in quanto dimostra l'effettiva sussistenza del rischio di reiterazione. A tal fine, è bene precisare come la giurisprudenza maggioritaria ha chiarito come il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato non va equiparato all'imminenza del pericolo di commissione di un ulteriore reato, ma indica, invece, la continuità del periculum libertatis nella sua dimensione temporale, che va apprezzata sulla base della vicinanza ai fatti in cui si è manifestata la potenzialità criminale dell'indagato, ovvero della presenza di elementi indicativi recenti, idonei a dar conto della effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare è chiamata a realizzare (da ultimo, Sez. 2, n.5054 del 24/11/2020, dep.2021, Barletta, Rv. 280566).
Né può obiettarsi che il periculum in mora non possa esser dedotto da fatti diversi da quelli contestati, posto che l'imputazione delimita esclusivamente la res iudicanda, mentre l'emersione di fatti, anche non costituenti reato e posti in essere in epoca successiva rispetto al tempus commissi delicti, ben possono essere valutati al fine di stabilire la concretezza o meno del rischio di reiterazione (Sez.3, n.36330 del 7/06/2019, Monteleone, Rv. 277613). Del resto, quest'ultima valutazione, comportando una prognosi postuma, non può che esser compiuta valutando la condotta nel suo divenire e non esclusivamente ai fatti già commessi.
3. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso va rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 29 m