Sentenza — n. 18338/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl Tribunale di Catania, accoglimento l'appello proposto dal pubblico ministero, riformava l'ordinanza con la quale il giudice per le indagini preliminari rigettava la richiesta di misura cautelare avanzata nei confronti di Giuseppe Fichera, in ordine ai reati di turbativa d'asta e corruzione, applicando al predetto gli arresti domiciliari, con riferimento al solo reato di corruzione, ritenendo insussistenti i gravi indizi di colpevolezza per la turbativa d'asta. 1.1. L'ordinanza impugnata ricostruiva i rapporti intercorsi tra Fichera e Antonio Coglitore, evidenziando come il primo - all'epoca dei fatti funzionario comunale - avrebbe favorito il secondo, amministratore di fatto della Essece s.r.I., società affidataria dei servizi fieristici svolti in occasioni di eventi fieristici organizzati nel Comune di Catania, quali la festa patronale di Sant'Agata.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 18338/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d. I. n. 137 del 2020 e dell'art.7 d.l. 23 luglio 2021, n.105.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Fichera Giuseppe, nato a Catania il 23/9/1956 avverso l'ordinanza emessa il 19/1/2021 dal Tribunale di Catania; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere Paolo Di Geronimo; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Tomaso Epidendio, che ha chiesto il rigetto del ricorso; letta la memoria dell'avvocato Attilio Foresta che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Catania, accoglimento l'appello proposto dal pubblico ministero, riformava l'ordinanza con la quale il giudice per le indagini preliminari rigettava la richiesta di misura cautelare avanzata nei confronti di Giuseppe Fichera, in ordine ai reati di turbativa d'asta e corruzione, applicando al predetto gli arresti domiciliari, con riferimento al solo reato di corruzione, ritenendo insussistenti i gravi indizi di colpevolezza per la turbativa d'asta. 1.1. L'ordinanza impugnata ricostruiva i rapporti intercorsi tra Fichera e Antonio Coglitore, evidenziando come il primo - all'epoca dei fatti funzionario comunale - avrebbe favorito il secondo, amministratore di fatto della Essece s.r.I., società affidataria dei servizi fieristici svolti in occasioni di eventi fieristici organizzati nel Comune di Catania, quali la festa patronale di Sant'Agata.
In particolare, si riteneva che Fichera, in cambio del rapporto privilegiato intercorso con Coglitore, avrebbe ricevuto plurime utilità, quali la nomina a segretario dell'associazione di categoria "FIVA", di cui Coglitore era presidente, l'assunzione del figlio presso il patronato "FIVA" e il pagamento di un viaggio all'estero. Il Tribunale escludeva i gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati di turbativa d'asta, ritenendo che non vi fossero state condotte volte a privilegiare la società del Coglitore, mentre riteneva sussistenti elementi in ordine al reato di corruzione propria, ipotizzando che Fichera avrebbe asservito la sua funzione all'interesse di Coglitore, svolgendo un ruolo di ausilio e fornendogli notizie riservante concernenti i bandi di gara cui il privato era interessato.
Nell'ordinanza cautelare, inoltre, si precisava che le esigenze cautelari permanevano nonostante l'avvenuto pensionamento di Fichera, avendo questi mantenuto stretti contatti con l'ambiente lavorativo e con l'assessore Balsamo, il quale si sarebbe avvalso della lunga esperienza di Fichera per stilare bandi di gara.
2. Avverso la predetta ordinanza, il ricorrente ha formulato un unico motivo con il quale deduce l'insussistenza delle esigenze cautelari, in quanto l'intervenuto pensionamento, la disnnissione della carica di segretario dell'associazione di categoria "FIVA" e la mancata emersione di fatti recenti di ingerenza nell'attività amministrativa, escluderebbero la possibilità concreta di reiterazione di condotte delittuose analoghe a quelle per le quali si procede.
3. Il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d. I. n. 137 del 2020 e dell'art.7 d.l. 23 luglio 2021, n.105.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. Il ricorrente solleva plurime doglianze relative all'apparato argomentativo con il quale il Tribunale ha ritenuto sussistente la perdurante sussistenza del pericolo di reiterazione del reato, nonostante il pensionamento di Fichera e la sua 2 A' dismissione della funzione pubblica, evidentemente connessa alla realizzazione delle condotte corruttive. Il motivo di ricorso va esaminato prendendo le mosse dalla contestazione formulata nei confronti di Fichera, al quale si contesta di aver ricevuto indebite utilità a fronte del compimento di atti contrari ai doveri d'ufficio, consistente nell'agevolare Coglitore in relazione alle gare oggetto di autonome contestazioni di turbativa d'asta, nonché «più in generale per l'asservimento della funzione pubblica agli interessi dell'imprenditore al quale assicurava il monopolio dei più importanti eventi fieristici promossi dal Comune di Catania».
In base all'ipotesi accusatoria, pertanto, la principale condotta contraria ai doveri d'ufficio era costituita dalle turbative d'asta per le quali, tuttavia, il Tribunale ha ritenuto di escludere la sussistenza dei gravi indizi. A fronte di tale conclusione, si sarebbe reso necessario un più approfondito esame del generico asserimento della funzione all'interesse del privato che residuava quale unica condotta ancora idonea a far ritenere sussistente il reato di corruzione ed in relazione alla quale esaminare il profilo della concretezza ed attualità del pericolo di reiterazione. 1.2.
Il Tribunale del riesame ha desunto la persistenza del periculum, nonostante il pensionamento di Fichera intervenuto nel settembre del 2019, evidenziando il mantenimento dei contatti con l'amministrazione comunale, lo svolgimento di una vera e propria attività di supporto e consulenza in favore di Coglitore, nonché il fatto che la moglie di Fichera continuava a prestare attività lavorativa presso il Comune. 1.3. Prima di procedere all'esame nel merito del motivo di ricorso, è bene precisare come la giurisprudenza maggioritaria, superando interpretazioni difformi, ha chiarito come il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato non va equiparato all'imminenza del pericolo di commissione di un ulteriore reato, ma indica, invece, la continuità del periculum libertatis nella sua dimensione temporale, che va apprezzata sulla base della vicinanza ai fatti in cui si è manifestata la potenzialità criminale dell'indagato, ovvero della presenza di elementi indicativi recenti, idonei a dar conto della effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare è chiamata a realizzare (da ultimo, Sez. 2, n.5054 del 24/11/2020, dep.2021, Barletta, Rv. 280566).
Tale principio va ulteriormente specificato nel caso in cui la commissione del reato presupponga una qualifica pubblicistica nelle more dismessa. Si è affermato, infatti, che il pericolo di reiterazione di reati connessi alla funzione pubblica esercitata dall'indagato non è di per sé escluso dalla circostanza che egli abbia dismesso la carica o esaurito l'ufficio, purché il giudice fornisca adeguata e logica motivazione sulle circostanze di fatto che rendono probabile che, pur in una diversa posizione soggettiva, l'agente possa continuare a commettere reati offensivi della stessa categoria di beni giuridici (Sez.6, n.1238 del 3/12/2019, dep. 2020, Carletti, Rv. 278338). 1.4.
Alla luce dei principi sopra richiamati, la motivazione resa dal Tribunale con riferimento alla concretezza del pericolo di reiterazione del reato non appare immune da censure. Occorre in primo luogo sottolineare come le condotte di indebita ingerenza riferibili al Fichera si collocano essenzialmente a cavallo del suo pensionamento, come risulta dalle intercettazioni risalenti al periodo ottobre 2019. Dalle intercettazioni indicate nell'ordinanza, inoltre, emerge come i soggetti che discutevano del rapporto preferenziale esistente tra Fichera e Coglitore, facevano essenzialmente riferimento a condotte pregresse e non già successive al pensionamento.
Per quanto concerne, invece, la successiva attività di Fichera, svolta quale segretario dell'associazione di categoria "FIVA", viene valorizzata una intercettazione progr.4642 dell'Il ottobre 2019 nel corso della quale l'assessore Balsamo ed il funzionario Adonia valutavano negativamente la condotta di Fichera, al punto da sottolineare come questi non potesse svolgere attività professionale in favore di Coglitore, stante il divieto previsto dall'art. 53, comma 16 ter, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 153. L'ordinanza, peraltro, dà atto che effettivamente a tale conversazione è seguita una richiesta di chiarimenti, indirizzata dalla Segreteria del Comune di Catania alla "FIVA", con la quale si chiedevano informazioni in ordine all'attività lavorativa svolta da Fichera.
È significativo, pertanto, come proprio coloro che avrebbero dovuto rappresentare i soggetti di riferimento di Fichera all'interno dell'amministrazione assumevano condotte incompatibili con la ritenuta sussistenza di un rapporto preferenziale. Infine, si sottolinea come la permanente presenza della moglie di Fichera nell'amministrazione comunale viene evocata in maniera del tutto generica, posto che non si specifica se la coniuge del ricorrente svolga, attualmente, funzioni collegate all'area amministrativa che si occupa della gestione degli eventi fieristici. 2.Tali considerazioni rendono necessaria una rivalutazione, in punto di fatto, dell'effettiva sussistenza del pericolo di reiterazione del reato, dovendosi stabilire in concreto ed a prescindere dalla mera esistenza di rapporti di conoscenza e pregressa colleganza, se Fichera abbia o meno mantenuto la concreta possibilità di influire sull'attività amministrativa, in modo da indirizzarla in favore del privato corruttore.
L'ordinanza impugnata, pertanto, va annullata con rinvio.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Catania competente ai sensi dell'art. d.P.R. 9 ot