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Ordinanza — n. 18047/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses extraordinary appeal due to lack of special power of attorney and no material error.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18047/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the extraordinary appeal inadmissible because the lawyer filing it lacked a special power of attorney required by law. The appellant argued the lower court erred by ignoring documents proving civil parties were accomplices rather than victims. The court rejected this, noting the lower court had already addressed the civil parties' role and that the missing document did not constitute a material error warranting correction.

Regesto Legislator

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Art. 625-bis, comma 4, c.p.p.; Art. 122, c.p.p.: An extraordinary appeal for correction of factual error is inadmissible if filed by a lawyer without a special power of attorney or if no material error exists in the judgment.

Parole chiave

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extraordinary appeal special power of attorney material error legitimacy of standing procedural inadmissibility documenti mancanti atti impugnabili carenza di credibilità oggettiva

Disposizioni normative citate

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Art. 625-bis, comma 4, c.p.p.
L'avvocato Francesco Saverio Fortuna, nell'Interesse di Barbara Cattabiani, propone ricorso straordinario, ai sensi dell'art. 625-bis cod.
Art. 122, c.p.p.
per la correzione dell'errore di fatto proposto, nell'interesse del condannato, dal difensore che non sia munito di procura speciale ex art. 122 cod.
Art. 571, c.p.p.
Art. 613, c.p.p.
Law 23 June 2017, n. 103
art. 625-bis cod. proc. pen
Al riguardo, questa Suprema Corte ha stabilito il principio secondo cui è inammissibile, per difetto di legittimazione soggettiva, il ricorso straordinario di cui all'art. 625-bis cod. proc. pen.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen
Con i motivi di ricorso, di seguito sintetizzati ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
art. 122 cod. proc. pen
per la correzione dell'errore di fatto proposto, nell'interesse del condannato, dal difensore che non sia munito di procura speciale ex art. 122 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 32744 del 27/11/2014
Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017
103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore munito di procura speciale e iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep.
Sez. 5, n. 18315 del 25/03/2019
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Barbara Cattabiani, nata a Roma il 17/7/1964 avverso la sentenza del 7/9/2021 della Corte di Cassazione visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano.

RITENUTO IN FATTO

1. L'avvocato Francesco Saverio Fortuna, nell'Interesse di Barbara Cattabiani, propone ricorso straordinario, ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen., per l'annullamento della sentenza del 7 settembre 2021, depositata il 9 settembre 2021., emessa dalla Seconda Sezione Penale di questa Corte che ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da Barbara Cattabiani avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che, dopo avere assolto l'imputata dal reato di abusivismo finanziario, aveva, invece, dichiarato prescritti i reati di truffa ascrittile in concorso con Simonetta Mallone, confermandone le statuizioni civili anche in favore di Andrea Scognannillo e Fabrizio Pizzari.

2. Con i motivi di ricorso, di seguito sintetizzati ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. nei limiti strettamente indispensabili ai fini della motivazione, la ricorrente denuncia che la sentenza è inficiata da errore materiale, consistito nell'avere la Seconda Sezione della Corte di Cassazione omesso di valutare i documenti allegati al ricorso - che non erano stati esaminati in appello - e il cui contenuto era tale da rendere evidente il vizio di motivazione nel quale era incorsa la Corte di appello di Roma che non aveva considerato come le due parti civili, Andrea Scognamiglio e Pizzari Fabrizio, erano stati, in realtà, coinvolti nelle operazioni di raccolta di finanziamenti e di divisione degli illeciti profitti, contestati a Simonetta Mallone in separato procedimento e nel quale la Mallone era stata assolta dal correlativo illecito, con la sentenza irrevocabile prodotta e non esaminata.

La valutazione della documentazione, nella prospettazione fattane dalla odierna ricorrente, era decisiva per escludere che tali parti civili potessero essere considerate persone offese nell'odierno procedimento avendo, viceversa, prestato libera e autonoma attività di collaborazione con la Mallone in altre analoghe iniziative.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile perché proposto da soggetto privo di legittimazione, declaratoria che va pronunciata, ai sensi dell'art. 625-bis, comma 4, cod. proc. pen., con provvedimento de plano, senza contraddittorio tra le parti. L'atto di impugnazione, invero, è stato proposto nell'interesse della Cattabiani da un difensore che non risulta munito di procura speciale, che non è allegata al ricorso e agli atti che lo corredano. Al riguardo, questa Suprema Corte ha stabilito il principio secondo cui è inammissibile, per difetto di legittimazione soggettiva, il ricorso straordinario di cui all'art. 625-bis cod. proc. pen. per la correzione dell'errore di fatto proposto, nell'interesse del condannato, dal difensore che non sia munito di procura speciale ex art. 122 cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 32744 del 27/11/2014, dep. 2015, Zangari,Rv. 264048). Si è in seguito precisato, nella medesima prospettiva, che il ricorso straordinario non può essere proposto dal condannato personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt.571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore munito di procura speciale e iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010; Sez.5, n. 18315 del 25/03/2019, Manfreda, Rv. 276039).

V'è infine da considerare, sotto altro ma connesso profilo, che nel caso in esame non emerge dalla decisione impugnata alcuna ipotesi di errore susc:ettibile di correzione ai sensi dell'art. 625- bis cit., avendo espressamente esaminato la sentenza impugnata (cfr. pag.

6) proprio il ruolo delle predette parti civili, Scognamillo e Pízzari, nell'attivarsi per "allargare" i contatti della Mallone, in forza del rapporto di amicizia creatosi con la stessa e nell'avere, cionondimeno, confermato che anche i predetti erano da considerare,, nel procedimento sub iudice, vittime dei raggiri allestiti dalla Mallone che, avvalendosi del contributo della Cattabiani nell'opera di convincimento delle vittime, aveva allestito un sistema fraudolento nel quale erano stati irretiti, al pari di altre vittime, anche lo Scognamillo e il Pizzari. Rispetto a siffatte valutazioni deve escludersi che integri un errore materiale o una svista il mancato riferimento alla documentazione allegata (e, in particolare alla sentenza di assoluzione della Mallone, per altri reati, intervenuta in separato procedimento), il cui contenuto è da considerarsi disatteso perché incompatibile con la struttura e con l'impianto della motivazione, nonché con le premesse essenziali, logiche e giuridiche che compendiano la rado decidendi della sentenza del 7 settembre 2021 di questa Corte.

2. Conclusivamente il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, in ragione della natura delle questioni dedotte, si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 12 aprile 2022 Il Consigliere re Il Presidente E