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Sentenza — n. 18032/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal claiming appellate court erred in calculating accessory ban duration for continued theft.

Numero d'incarto Sentenza — n. 18032/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible due to manifest unfoundedness. The appellant argued the lower court failed to correctly determine the duration of the accessory ban on public offices, but the Court found the appellate court correctly applied the fixed statutory duration linked to the total principal sentence for continued offenses. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 29, primo comma, ultima parte, cod. pen.; Art. 133 cod. pen.: When the law fixes the duration of an accessory penalty, the court must apply that fixed term based on the total principal sentence, rather than determining it concretely based on the most serious offense.

Parole chiave

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continued offenses accessory penalty duration fixed statutory term public offices ban manifest unfoundedness criminalità persistente mantenimento della carcerazione preventiva continuazione dell'esecuzione

Disposizioni normative citate

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Art. 29, primo comma, ultima parte, cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
Art. 37 cod. pen.
e non rapportata, invece, alla durata della pena principale inflitta ex art. 37 cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo quantificare nella misura di euro tremila.
art. 89 cod. pen
Con sentenza del 14 luglio 2021 la Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, in riforma della sentenza di primo grado, ha rideterminato in anni tre e mesi quattro di reclusione, previo riconoscimento dell'attenuante del vizio parziale di mente di cui all'art. 89 cod.
art. 133 cod. pen
art. 37 cod. pen
e non rapportata, invece, alla durata della pena principale inflitta ex art. 37 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo quantificare nella misura di euro tremila.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 28910 del 28/02/2019, Suraci
Sez. 3, n. 14954 del 02/12/2014, Carrara
Sez. 3, n. 29746 del 05/06/2014, B.
263045; Sez. 3, n. 29746 del 05/06/2014, B., Rv.
Sez. 6, n. 6990 del 13/06/1986, Grandemburg
261512; Sez. 6, n. 6990 del 13/06/1986, Grandemburg, Rv.
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Testo completo

seguente SENTENZA sul ricorso proposto da De Bartolomeo Giovanni, nato il 27/06/1968 a Taranto avverso la sentenza del 14/07/2021 della Corte d'appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Gaetano De Amicis; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Simone Perelli, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso; lette le richieste del difensore, Avv. Antonio Mancaniello, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 14 luglio 2021 la Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, in riforma della sentenza di primo grado, ha rideterminato in anni tre e mesi quattro di reclusione, previo riconoscimento dell'attenuante del vizio parziale di mente di cui all'art. 89 cod. pen., la pena irrogata a Giovanni De Bartolomeo, nella sua qualità di tutore del fratello interdetto Francesco De Bartolomeo, per il reato di peculato continuato cui agli artt. 81, secondo comma, 314 cod. pen., ed ha inoltre sostituito la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici con quella temporanea della stessa specie, condannandolo alla rifusione delle spese del grado sostenute dalla parte civile.

2. Avverso la predetta decisione ha proposto ricorso per cassazione il difensore del De Bartolomeo, deducendo con unico motivo violazioni di legge e vizi della motivazione per l'omessa determinazione della durata della pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici in relazione al combinato disposto di cui agli artt. 28 e 133 cod. pen.

3. Con requisitoria trasmessa alla Cancelleria di questa Suprema Corte in data 14 marzo 2022 il Procuratore generale ha illustrato le sue conclusioni chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

4. Con memoria trasmessa alla Cancelleria di questa Suprema Corte in data 16 marzo 2022 il difensore, Avv. Antonio Mancaniello, ha replicato alle argomentazioni esposte nella requisitoria del Procuratore generale, insistendo nell'accoglimento dei motivi del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza, poiché la Corte d'appello, nel rideterminare in senso favorevole all'imputato la pena irrogata per il reato di peculato continuato - complessivamente ridotta in sede di gravame da anni cinque di reclusione ad anni tre e mesi quattro di reclusione - ha conseguentemente sostituito la correlata pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici con quella temporanea della stessa specie: pena accessoria la cui durata è normativamente predeterminata ai sensi dell'art. 29, primo comma, ultima parte, cod. pen., secondo il quale "(...) la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a tre anni importa l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque".

L'entità della pena accessoria, pertanto, è fissata direttamente dalla legge nella misura di anni cinque, sì come direttamente rapportata all'entità della pena principale in concreto irrogata, che nel caso di specie è pari a complessivi anni tre e mesi quattro di reclusione. Non pertinente deve ritenersi, al riguardo, il richiamo dal ricorrente operato alla decisione delle Sezioni Unite n. 28910/2019, in realtà intervenuta a disciplinare la differente ipotesi nella quale la durata delle pene accessorie non era indicata in misura fissa dalla legge (Sez.

U, n. 28910 del 28/02/2019, Suraci, Rv. 276286), avendo questa Corte affermato, in quel caso, il principio secondo cui la durata delle pene accessorie per le quali la legge stabilisce, in misura non fissa, un limite di durata minimo ed uno massimo, ovvero uno soltanto di essi, deve essere determinata in concreto dal giudice in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. e non rapportata, invece, alla durata della pena principale inflitta ex art. 37 cod. pen. Sotto altro, ma connesso profilo, deve rilevarsi come la Corte di merito, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, abbia correttamente individuato l'entità della pena principale cui fare concretamente riferimento per la conseguente applicazione della pena accessoria, facendo buon governo del principio costantemente affermato nella giurisprudenza di questa Corte (ex multis v.

Sez. 3, n. 14954 del 02/12/2014, dep. 2015, Carrara, Rv. 263045; Sez. 3, n. 29746 del 05/06/2014, B., Rv. 261512; Sez. 6, n. 6990 del 13/06/1986, Grandemburg, Rv. 173319), secondo cui, nel caso di pluralità di reati unificati dal vincolo della continuazione, la durata della pena accessoria deve essere determinata con riferimento alla pena principale inflitta per la violazione più grave, fatta eccezione per la ipotesi - che viene in rilievo appunto nel caso di specie - della continuazione fra reati omogenei, nella quale l'identità dei reati unificati comporta necessariamente l'applicazione di una pena accessoria per ciascuno di essi, di modo che la durata complessiva va commisurata all'intera pena principale inflitta con la condanna, ivi compreso l'aumento per la continuazione, ferma restando in ogni caso la necessità di rispettare il limite edittale massimo previsto per la specifica sanzione accessoria da applicare.

2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo quantificare nella misura di euro tremila.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 mar