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Sentenza — n. 18028/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 18028/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 18028/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Bologna ha ribadito l'affermazione di responsabilità di Alfredo Pisano in ordine al delitto di resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 cod. pen.), confermandone la condanna alla pena di nove mesi di reclusione. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, che con un unico motivo ne deduce la nullità, per essere stato il decreto di citazione per l'udienza davanti alla Corte di appello di Bologna notificato al solo difensore di ufficio tramite invio alla PEC dell'avv. Massimo Campana in data 27 novembre 2020, laddove è stata del tutto omessa la notifica in proprio, pur avendo eletto domicilio in Poggio Berni (Rn), via Case Bruciate, 461. Il domicilio era stato indicato al momento dell'identificazione, ma a tale indirizzo l'imputato non viveva più da tempo, avendo trasferito altrove la sua residenza. Se è, pertanto, vero che avrebbe dovuto comunicare tempestivamente il mutamento di domicilio all'autorità giudiziaria procedente, è altrettanto vero che non è avvenuta alcuna notifica presso il difensore di ufficio ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., preceduta dalla verifica della insufficienza o inidoneità della dichiarazioni di domicilio dell'imputato che nella specie è stata del tutto omessa.

Regesto Legislator

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art. 337 cod. pen, art. 601 cod. proc. pen, art. 159 cod. pen; Sentenza — n. 18028/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Non appare, infatti, manifestamente infondato l'unico motivo di doglianza formulato con cui il ricorrente eccepisce la nullità della citazione (art. 601 cod. proc. pen.) per il giudizio di appello. Dagli atti risulta un tentativo di notifica presso il domicilio dichiarato (Poggio Berni, via Case Bruciate, n. 461) in data 14 dicembre 2020 non andato a buon fine per irreperibilità del destinatario, cui ha fatto seguito il deposito dell'atto presso l'ufficio postale e la successiva trasmissione all'ufficio procedente (Corte di appello di Bologna) in data 5 febbraio 2021.

Parole chiave

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notifica del cambiamento d'indirizzo notificazione di atti domicilio di una parte difetto formale di procedura difetto di legittimazione del ministero pubblico indigenza processuale non provata

Disposizioni normative citate

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art. 337 cod. pen
Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Bologna ha ribadito l'affermazione di responsabilità di Alfredo Pisano in ordine al delitto di resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 cod. pen.), confermandone la condanna alla pena di nove mesi di reclusione.
art. 601 cod. proc. pen
Non appare, infatti, manifestamente infondato l'unico motivo di doglianza formulato con cui il ricorrente eccepisce la nullità della citazione (art. 601 cod. proc. pen.) per il giudizio di appello.
art. 159 cod. pen
Tenuto conto, pertanto, dell'obiettiva controvertibilità della questione alla origine della valutazione di non manifesta infondatezza del motivo di ricorso, considerati il dies commissi delicti (12 settembre 2013) e l'assenza di periodi di sospensione nel dibattimento di primo grado ai sensi dell'art. 159 cod.
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Testo completo

seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Pisano Alfredo, n. Salerno 28/04/1978 avverso la sentenza n. 812/21 della Corte di appello di Bologna del 09/02/2021 letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata; udita la relazione del consigliere Orlando Villoni; letta la requisitoria scritta del pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Simone Perelli, che ha concluso per l'inammissibilità

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Bologna ha ribadito l'affermazione di responsabilità di Alfredo Pisano in ordine al delitto di resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 cod. pen.), confermandone la condanna alla pena di nove mesi di reclusione.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, che con un unico motivo ne deduce la nullità, per essere stato il decreto di citazione per l'udienza davanti alla Corte di appello di Bologna notificato al solo difensore di ufficio tramite invio alla PEC dell'avv. Massimo Campana in data 27 novembre 2020, laddove è stata del tutto omessa la notifica in proprio, pur avendo eletto domicilio in Poggio Berni (Rn), via Case Bruciate, 461. Il domicilio era stato indicato al momento dell'identificazione, ma a tale indirizzo l'imputato non viveva più da tempo, avendo trasferito altrove la sua residenza. Se è, pertanto, vero che avrebbe dovuto comunicare tempestivamente il mutamento di domicilio all'autorità giudiziaria procedente, è altrettanto vero che non è avvenuta alcuna notifica presso il difensore di ufficio ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., preceduta dalla verifica della insufficienza o inidoneità della dichiarazioni di domicilio dell'imputato che nella specie è stata del tutto omessa.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il reato estinto per intervenuta prescrizione.

2. Non appare, infatti, manifestamente infondato l'unico motivo di doglianza formulato con cui il ricorrente eccepisce la nullità della citazione (art. 601 cod. proc. pen.) per il giudizio di appello. Dagli atti risulta un tentativo di notifica presso il domicilio dichiarato (Poggio Berni, via Case Bruciate, n. 461) in data 14 dicembre 2020 non andato a buon fine per irreperibilità del destinatario, cui ha fatto seguito il deposito dell'atto presso l'ufficio postale e la successiva trasmissione all'ufficio procedente (Corte di appello di Bologna) in data 5 febbraio 2021.

Agli atti non vi è traccia, invece, della comunicazione all'imputato dell'avvenuto deposito a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento di cui all'art. 157, comma 8, sec. parte, cod. proc. pen. È quindi seguita la notifica via PEC in proprio (come da certificazione elettronica in atti) al difensore di ufficio avv. Massimo Campana in data 27 novembre 2020 il quale, per l'udienza fissata il 9 febbraio 2021 dinanzi alla Corte di appello territoriale, celebrata con rito cartolare ai sensi dell'art. 23 decreto - legge del 9 novembre 2020, n. 149, non ha fatto pervenire memorie o conclusioni scritte.

Manca, quindi, un elemento decisivo per stabilire se la notifica al difensore siasi perfezionata correttamente ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. Tenuto conto, pertanto, dell'obiettiva controvertibilità della questione alla origine della valutazione di non manifesta infondatezza del motivo di ricorso, considerati il dies commissi delicti (12 settembre 2013) e l'assenza di periodi di sospensione nel dibattimento di primo grado ai sensi dell'art. 159 cod. pen., il termine di prescrizione massima del reato deve ritenersi maturato alla data del 12 marzo 2021.

P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato estinto per intervenuta prescrizione. Così deciso, 30 marzo 2022 Il consi