Italian court dismisses appeal for lack of motivation, ruling civil liability confirmed by criminal possession facts.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible for being based on a generic ground of lack of motivation. The lower court confirmed civil liability based on the defendant's illegal possession of hospital uniforms and medical supplies, deeming the lack of theft reporting and restricted access irrelevant to the civil wrong. The court ruled that adequate motivation existed because the civil assessment relied solely on the constitutive elements of the civil tort, excluding any review of criminal responsibility.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 n. 1 lett. b c.p.p.; The appeal is inadmissible if based on a generic ground of lack of motivation, as the lower court provided sufficient reasoning by limiting the civil assessment to the elements of the civil wrong without reviewing criminal liability.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Accianelli Romana nato a Roma il 02/08/1962 avverso la sentenza del 27 aprile 2021 della Corte di appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Debora Tripiccione; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Ciro Angelillis, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette le richieste del difensore della parte civile, avv. Daniela Piccioni, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Roma, in riforma della sentenza di primo grado con la quale Romana Accianelli è stata condannata alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 314 cod. pen. nonché al risarcimento del danno nei confronti della costituita parte civile, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputata per sopravvenuta estinzione per prescrizione del reato ed ha confermato le statuizioni civili. 2.Propone ricorso per cassazione il difensore di Romana Accianelli deducendo la mancanza di motivazione con riferimento alla conferma delle statuizioni civili. Si deduce che la sentenza non ha preso in considerazione le doglianze difensive né tantomeno la richiesta di assoluzione formulata dall'imputata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile in quanto fondato su un motivo generico. La sentenza impugnata, richiamando anche quella di primo grado, ha confermato le statuizioni civili sul presupposto oggettivo dell'impossessamento da parte dell'imputata di divise in uso al personale infermieristico dell'Ospedale S. Filippo Neri, nonché di farmaci e materiale sanitario appartenente al medesimo ente ospedaliero ed oggetto di regolare contabilizzazione. Con motivazione immune da vizi logici o giuridici sono state, inoltre, reputate irrilevanti sia la mancata denuncia di furto da parte dell'Azienda Sanitaria Locale che la circostanza che l'imputata non avesse accesso all'armadietto dei farmaci; ciò in considerazione del fatto che, comunque, l'imputata ne aveva conseguito illegittimamente il possesso, detenendoli per un uso diverso da quello relativo al suo rapporto di lavoro con l'azienda.
Così facendo, la Corte ha fornito un'adeguata motivazione in merito alla conferma delle statuizioni civili, conformandosi al canone di giudizio recentemente chiarito dalla Corte costituzionale (sentenza n. 182 del 2021) in forza del quale, nella prospettiva di decidere sulle istanze di tipo risarcitorio della parte civile, la Corte di appello o la Corte di cassazione devono limitarsi a compiere un accertamento di natura civilistica, che coinvolge unicamente gli elementi costituitivi dell'illecito civile, essendo, invece, precluso qualsiasi vaglio della responsabilità penale dell'interessato.
3. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile Azienda Sanitaria Locale Roma 1 nel presente grado di giudizio, che si liquidano come in dispositivo. Inoltre, la ricorrente va condannata al pagamento della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che la stessa abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputata alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Azienda Sanitaria Locale Roma 1 che liquida in complessivi euro 3.510 oltre accessori di legge. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 154-ter disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 23 marzo 2022 Il Consigliere estensore Il Pr