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Sentenza — n. 17874/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 17874/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 17874/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Campobasso riformava la pronuncia assolutoria di primo grado emessa 1'8 ottobre 2020 dal Tribunale di Campobasso e condannava Federico Mandato in relazione ai reati di cui agli artt. 612, secondo comma, cod. pen. (così diversamente qualificato il fatto originariamente contestato al capo a) ai sensi dell'art. 336 cod. pen.) e 582 cod. pen. (capo b), commessi a Campobasso il 4 ottobre 2017 in danno di Andrea La tessa.

Regesto Legislator

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art. 336 cod. pen; Sentenza — n. 17874/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Violazione di legge, in relazione all'art. 612, secondo comma, cod. pen., e mancanza di motivazione, per avere la Corte di merito omesso di indicare le ragioni poste a fondamento dell'affermazione di colpevolezza dell'imputato in relazione all'ipotesi di minaccia aggravata, senza considerare che le frasi rivolte alla persona offesa non avevano avuto alcuno scopo intimidatorio, avendo solo voluto soddisfare una esigenza di 'sfogo' rispetto a quella che l'imputato aveva considerato una ingiustizia ai suoi danni. 2.4. Violazione di legge, in relazione agli artt. 133 e 62-bis cod. pen., per avere la Corte di appello ingiustificatamente negato al Mandato le attenuanti generiche e una riduzione della pena, senza considerare il comportamento tenuto dopo la commissione dei fatti.

Parole chiave

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minaccia nel diritto penale timore violenza o minaccia contro le autorità pubblica intimidazione minaccia alla sicurezza pubblica azione legale a scopo intimidatorio

Disposizioni normative citate

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art. 336 cod. pen
(così diversamente qualificato il fatto originariamente contestato al capo a) ai sensi dell'art. 336 cod. pen.) e 582 cod.
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Testo completo

seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Mandato Federico, nato a Campobasso il 31/12/1977 avverso la sentenza del 11/11/2021 della Corte di appello di Campobasso; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Ercole Aprile; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Raffaele Gargiulo, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; udito l'avv. Giuseppe Forcione, difensore della parte civile Latella Andrea, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito per il ricorrente l'avv. Michele Robustini, che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Campobasso riformava la pronuncia assolutoria di primo grado emessa 1'8 ottobre 2020 dal Tribunale di Campobasso e condannava Federico Mandato in relazione ai reati di cui agli artt. 612, secondo comma, cod. pen. (così diversamente qualificato il fatto originariamente contestato al capo a) ai sensi dell'art. 336 cod. pen.) e 582 cod. pen. (capo b), commessi a Campobasso il 4 ottobre 2017 in danno di Andrea La tessa.

2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso il Mandato, con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale ha dedotto quattro motivi. 2.1. Violazione di legge, in relazione agli artt. 533, comma 1, e 603, comma 3- bis, cod. proc. pen., e vizio di motivazione, per avere la Corte territoriale riformato la sentenza assolutoria di primo grado omettendo di rinnovare l'istruzione dibattimentale per la riassunzione in appello delle prove dichiarative diversamente valutate. 2.2. Vizio di motivazione, per travisamento delle prove, per avere la Corte distrettuale erroneamente ricostruito le vicende oggetto del processo, dando una non corretta valutazione delle prove dichiarative e documentali acquisite nel giudizio di primo grado. 2.3.

Violazione di legge, in relazione all'art. 612, secondo comma, cod. pen., e mancanza di motivazione, per avere la Corte di merito omesso di indicare le ragioni poste a fondamento dell'affermazione di colpevolezza dell'imputato in relazione all'ipotesi di minaccia aggravata, senza considerare che le frasi rivolte alla persona offesa non avevano avuto alcuno scopo intimidatorio, avendo solo voluto soddisfare una esigenza di 'sfogo' rispetto a quella che l'imputato aveva considerato una ingiustizia ai suoi danni. 2.4. Violazione di legge, in relazione agli artt. 133 e 62-bis cod. pen., per avere la Corte di appello ingiustificatamente negato al Mandato le attenuanti generiche e una riduzione della pena, senza considerare il comportamento tenuto dopo la commissione dei fatti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Ritiene la Corte che il ricorso presentato nell'interesse di Federico Mandato vada accolto.

2. Il primo motivo del ricorso è fondato, con effetti assorbenti dell'esame dei restanti motivi. Nel caso di specie risulta violato l'art. 603, comma 3 -bis, cod. proc. pen., che, introdotto dall'art. 1, comma 58, della legge n. 103 del 2017 per codificare un principio di fonte giurisprudenziale, prevede che "nel caso di appello del pubblico ministero contro la sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, il giudice dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale". Questa Corte ha avuto modo di chiarire che la reformatio in appello della pronuncia assolutoria di prime cure non impone sempre, in automatico, la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale per il riascolto di tutti i soggetti esaminati nel corso del giudizio di primo grado, essendo necessaria tale rinnovata assunzione della prova dichiarativa solo se la stessa sia determinante ai fini della decisione di condanna; se sia riconoscibile una reale divergenza tra la sentenza del giudice di primo e quella del giudice di secondo grado in ordine alla valutazione della attendibilità del dichiarante ovvero del contenuto della relativa deposizione; e, comunque, se non vi sia una difformità tra il contenuto della deposizione valutato dal primo giudice e quello valorizzato dalla corte di appello.

Tanto è desumibile dagli orientamenti, oramai sufficientemente definiti, della giurisprudenza di legittimità, la quale ha sottolineato che il giudice d'appello che intenda procedere alla reformatio in peius di una sentenza assolutoria di primo grado, emessa all'esito di giudizio sia ordinario che abbreviato, deve procedere all'indispensabile rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale nel caso di valutazione "differente" della prova dichiarativa decisiva e non di mero "travisamento" di essa, caso quest'ultimo in cui si può pervenire al giudizio di colpevolezza senza necessità di rinnovazione delle prove dichiarative (v., da ultimo, Sez. 6, n. 35899 del 30/05/2017, Fori, Rv. 270546; così, prima della novella legislativa, Sez.

U, n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta, Rv. 267486-91, per cui non è configurabile la differente valutazione del significato della prova dichiarativa laddove la 'lettura' della prova, da parte del primo giudice, sia affetta da errore revocatorio, per omissione, invenzione o falsificazione; conf. in seguito, con specifico riferimento alla riforma della sentenza assolutoria emessa all'esito di un giudizio abbreviato non condizionato, operando una diversa valutazione di prove dichiarative ritenute decisive, Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano, Rv. 269785).

Dunque non sussistono i presupposti per la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello solamente qualora la riforma in peius della sentenza assolutoria di primo grado sia fondata non già su un diverso apprezzamento in ordine all'attendibilità di una prova dichiarativa diversamente valutata in primo grado, ovvero su una diversa valutazione del suo contenuto e della sua portata, bensì su una valutazione organica, globale ed unitaria degli ulteriori elementi indiziari a carico (esterni alle dichiarazioni), erroneamente considerati in maniera atomistica dalla decisione del primo giudice (così, da ultimo, Sez. 5, n. 53415 del 18/06/2018, Boggi, Rv. 274593).Di tale disposizione normativa e dei relativi criteri esegetici formulati dalla giurisprudenza di legittimità la Corte di appello di Campobasso non ha fatto buon governo, avendo omesso di disporre la rinnovazione nel giudizio di secondo grado dell'istruttoria dibatti mentale - quanto meno con riferimento all'affermazione di colpevolezza in ordine al reato di cui al capo b) - per l'ascolto della persona offesa: benché la decisione di accogliere l'appello del pubblico ministero sia stata sostanzialmente determinata da una diversa valutazione della attendibilità della deposizione resa dal Latessa, che i giudici di primo grado avevano considerato inattendibile, anche perché non riscontrata dagli ulteriori testi esaminati, e che la Corte territoriale ha giudicato credibile, asserendo che "della versione dei fatti resa dalla persona offesa sul punto, non vi è ragione alcuna di dubitare".

3. La sentenza impugnata va, dunque, annullata con rinvio, per nuovo giudizio, alla Corte di appello di Salerno.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Salerno. Così deciso il 22/04/2022 Il