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Sentenza — n. 17860/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 17860/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 17860/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Procura Generale presso la Corte di Appello di Catania avverso la sentenza resa dal Tribunale di Catania in data 22 aprile 2021 nel procedimento penale promosso nei confronti di Abate Massimiliano, nato a Catania il 29 settembre 1979 Ori no Abate Salvatore, nato a Catania:I I 4 marzo 1978 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Benedetto Paternò Raddusa; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore generale Pietro Molino, che ha concluso per l'annullamento della decisione impugnata con rinvio al Tribunale di Catania

Regesto Legislator

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art. 569 cod. proc. pen, art. 341 bis cod. pen, art 522 cod. proc. pen; Sentenza — n. 17860/2022 — snpen · Corte di Cassazione: la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Procura Generale presso la Corte di Appello di Catania avverso la sentenza resa dal Tribunale di Catania in data 22 aprile 2021 nel procedimento penale promosso nei confronti di Abate Massimiliano, nato a Catania il 29 settembre 1979 Ori no Abate Salvatore, nato a Catania:I I 4 marzo 1978 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Benedetto Paternò Raddusa; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore generale Pietro Molino, che ha concluso per l'annullamento della decisione impugnata con rinvio al Tribunale di Catania

Parole chiave

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modifica della sentenza motivazione del mutamento giurisprudenza revisione in materia penale altri capi d'accusa sviamento della giustizia principio del ne bis in idem

Disposizioni normative citate

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art. 569 cod. proc. pen
E DIRITTO Rilevato che la Procura Generale presso la Corte di Appello di Catania ha impugnato ex art. 569 cod. proc. pen.
art. 341 bis cod. pen
pen., così riqualificato rispetto all'originaria imputazione, lamentando l'assoluta diversità tra il fatto contestato ai due imputati, in termini di oltraggio ex art. 341 bis cod. pen., e quello ritenuto nella motivazione e nel dispositivo, con conseguente violazione del disposto di cui all'art.
art 522 cod. proc. pen
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Procura Generale presso la Corte di Appello di Catania avverso la sentenza resa dal Tribunale di Catania in data 22 aprile 2021 nel procedimento penale promosso nei confronti di Abate Massimiliano, nato a Catania il 29 settembre 1979 Ori no Abate Salvatore, nato a Catania:I I 4 marzo 1978 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Benedetto Paternò Raddusa; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore generale Pietro Molino, che ha concluso per l'annullamento della decisione impugnata con rinvio al Tribunale di Catania

RITENUTO IN FATTO

E DIRITTO Rilevato che la Procura Generale presso la Corte di Appello di Catania ha impugnato ex art. 569 cod. proc. pen. la sentenza descritta in epigrafe con la quale il Tribunale di Catania ha condannato Massimiliano Abate e Salvatore Abate alla pena ritenuta di giustizia ritenendoli responsabili del delitto di cui all'ad 335 cod. pen., così riqualificato rispetto all'originaria imputazione, lamentando l'assoluta diversità tra il fatto contestato ai due imputati, in termini di oltraggio ex art. 341 bis cod. pen., e quello ritenuto nella motivazione e nel dispositivo, con conseguente violazione del disposto di cui all'art. 521 e nullità ex art 522 cod. proc. pen.; considerato che la disamina degli atti, favorita dalla natura del vizio prospettato, consente, piuttosto, di evidenziare che nel caso la distonia che connota la decisione impugnata attiene unicamente alla erronea trascrizione della rubrica relativa alla imputazione che, nel suo contenuto originario ed effettivo, per contro, conteneva la contestazione del reato di cui all'ad 335 cod. pen. di poi rivista dal decidente a seguito della riqualificazione operata con la sentenza, in linea con il contenuto dell'azione esercitata; considerato che tale distonia da corpo ad un mero errore materiale che la Corte non può correggere a fronte della inammissibilità del ricorso

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Catania per la correzione di errore materiale. Così deciso il 1/3/2022. Il Consiglier