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Sentenza — n. 17153/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 17153/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 17153/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il difensore di Antonio Lombardi Renzulli ha proposto ricorso avverso l'ordinanza in epigrafe con la quale il Tribunale di Cosenza, pronunciando in sede di rinvio, ha rigettato l'istanza di riesame proposta avverso il decreto del 23 dicembre 2020 con il quale il G.I.P. del Tribunale di Castrovillari aveva disposto il sequestro preventivo della somma di 28.750 euro rinvenuta nel corso della perquisizione domiciliare, eseguita contestualmente all'ordinanza cautelare emessa nei confronti dell'indagato per il reato di esercizio abusivo dell'attività finanziaria.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 17153/2022 — snpen · Corte di Cassazione: del Tribunale di Castrovillari aveva disposto il sequestro preventivo della somma di 28.750 euro rinvenuta nel corso della perquisizione domiciliare, eseguita contestualmente all'ordinanza cautelare emessa nei confronti dell'indagato per il reato di esercizio abusivo dell'attività finanziaria.

Parole chiave

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appropriazione indebita di fondi riciclaggio internazionale di denaro indagine su reati finanziari flussi finanziari illeciti azione di risarcimento danni da sequestro confisca dei proventi di reato
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Testo completo

seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Lombardi Renzulli Antonio, nato a Castrovillari il 12/02/1968 avverso l'ordinanza del 24/11/2021 del Tribunale del riesame di Cosenza letti gli atti, il ricorso e l'ordinanza impugnata; udita la relazione del consigliere Anna Criscuolo; lette le richieste del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Ettore Pedicini, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il difensore di Antonio Lombardi Renzulli ha proposto ricorso avverso l'ordinanza in epigrafe con la quale il Tribunale di Cosenza, pronunciando in sede di rinvio, ha rigettato l'istanza di riesame proposta avverso il decreto del 23 dicembre 2020 con il quale il G.I.P. del Tribunale di Castrovillari aveva disposto il sequestro preventivo della somma di 28.750 euro rinvenuta nel corso della perquisizione domiciliare, eseguita contestualmente all'ordinanza cautelare emessa nei confronti dell'indagato per il reato di esercizio abusivo dell'attività finanziaria.

Ne chiede l'annullamento per vizio di motivazione in relazione all'art. 273, comma 1-bis, cod. proc. pen. in quanto il Tribunale avrebbe omesso di motivare in ordine ai gravi indizi di colpevolezza sulla partecipazione del ricorrente ai reati contestati. Secondo il Tribunale il Lombardi sarebbe una delle persone delle quali si avvale il Quintieri per la riscossione delle rate di finanziamento presso i debitori o un portavoce nei progetti di usura, ma non ha considerato che: le accuse a carico del Quintieri sono state riqualificate in tentativi di estorsione; la misura a carico del Lombardi è stata revocata e il 19 novembre 2021 il G.u.p. del Tribunale di Castrovillari lo ha prosciolto dal reato di usura; nessuna delle presunte persone offese ha sporto querela nei confronti del Lombardi, sicché il Tribunale ha fondato la decisione sul contenuto di alcune conversazioni intercettate, prive di riscontri oggettivi; anche la prognosi di pericolosità non è fondata su elementi concreti ed attuali.

L'insussistenza del quadro indiziario rende ingiustificata l'applicazione della misura personale e di quella reale, anch'essa fondata solo su intercettazioni, soggettivamente interpretate.

2. Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti nonché per assoluta genericità delle censure. Il ricorrente censura il merito dell'ordinanza cautelare personale, contestando la mancanza di gravi indizi di colpevolezza, dalla cui insussistenza deriverebbe la mancanza dei presupposti del sequestro, trascurando che per i provvedimenti cautelari reali non è richiesta la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza, ma solo la sussumibilità del fatto nell'ipotesi di reato formulata e che ai fini della verifica delle condizioni di legittimità del sequestro preventivo, il Tribunale del riesame e la Corte di cassazione debbono limitarsi al controllo di compatibilità tra la fattispecie concreta e quella legale, rimanendo preclusa ogni valutazione riguardo alla sussistenza degli indizi di colpevolezza ed alla gravità degli stessi (Sez.

U, n. 7 del 23/02/2000, Mariano, Rv. 215840). E ciò in ragione dei diversi beni aggrediti dai due tipi di misure, tra le quali non sussiste alcuna interdipendenza o automatismo, tant'è che l'annullamento della misura cautelare personale non ha automatico effetto caducatorio sulla misura reale, tranne nel caso in cui l'esclusione dei gravi indizi di colpevolezza sia fondata su una motivazione incompatibile con la stessa astratta configurabilità della fattispecie criminosa, che costituisce requisito essenziale per l'applicabilità della misura cautelare reale (Sez. 6, n. 20839 del 07/02/2018, Bagalà, Rv. 272954).

Anche la revoca di una misura cautelare personale non ha immediato effetto caducatorio su eventuali misure reali disposte nel medesimo procedimento, essendo differenti i diritti presi in considerazione nelle due cautele e le esigenze processuali che le stesse mirano a soddisfare (Sez. 3, n. 30286 del 19/04/2021, Giudici, Rv. 282135; Sez. 3, n. 13119 del 13/02/2018, Crimi, Rv. 272514).Pertanto, non solo il ricorrente formula censure non consentite in materia cautelare reale, e, comunque, del tutto generiche, in quanto contesta l'interpretazione dei colloqui intercettati, notoriamente questione di fatto, rimessa alla valutazione dei giudici di merito, senza, peraltro, indicare in alcun modo i contenuti asseritamente travisati o fraintesi, né prospettare altri elementi idonei a contrastare l'impostazione accusatoria, ma, soprattutto, non deduce alcunché relativamente alla somma sequestrata.

E ciò a fronte di un'ordinanza congruamente motivata sia quanto al nesso di pertinenzialità che al periculum in mora, oggetto dei rilievi di questa Corte. La correlazione tra la somma di danaro rinvenuta presso l'abitazione del ricorrente e il reato di cui all'art. 132 TUB è stata desunta dal ruolo dell'indagato di collaboratore del Quintieri, incaricato di riscuotere le rate presso i debitori nonché di fungere da suo portavoce per l'attività usuraria. Il Tribunale ha attribuito rilievo all'incarico fiduciario e alla posizione non secondaria del ricorrente emersa dalle indagini, confermata dai colloqui intercettati e dagli effetti cambiari di una delle persone offese, rinvenuti presso la sua abitazione nel 2018, ricavando da tali elementi il collegamento tra l'attività illecita e la somma di importo non trascurabile, rinvenuta in contanti e coerentemente ritenuta strumento per la commissione del reato.

Il Tribunale ha, inoltre, correttamente escluso l'incidenza dell'intervenuto proscioglimento del ricorrente dal reato di usura, stante il rinvio a giudizio disposto per il reato in oggetto, atteso che il sequestro preventivo era stato disposto anche per tale titolo di reato e, ravvisata l'esigenza specialpreventiva, ha ritenuto indispensabile sottrarre la disponibilità della somma al ricorrente per impedirne il reimpiego nella commissione del medesimo reato. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, equitativamente determinata in tremila euro.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso, 13 aprile 2022 Il consigliere ensore Il Pre