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Sentenza — n. 17135/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses criminal appeal as inadmissible due to generic and unsupported grounds.

Numero d'incarto Sentenza — n. 17135/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible, rejecting the defense's arguments regarding missing expert evidence and flawed reasoning. The court found the appeal's grounds generic, manifestly unfounded, and lacking the specific identification of factual or motivational defects required by law. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.; Art. 319-quater cod. pen.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds are generic, manifestly unfounded, or fail to specify the particular defects of the lower court's motivation, as the supreme court cannot re-evaluate the entire case without precise indications of the contested points.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility generic appeal grounds defective motivation specification Court of Cassazione procedure manifestly unfounded arguments giochi d'azzardo con poste di denaro sorveglianza delle relazioni bancarie corruzione nell'esecuzione forzata

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.
In considerazione di tali peculiari connotazioni dell'accertamento peritale, la sua mancata effettuazione non può, dunque, costituire motivo di ricorso ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. che, attraverso il richiamo all'art.
Art. 319-quater cod. pen.
1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Napoli che ha dichiarato Dario Avolio colpevole del reato di cui all'art. 319-quater cod. pen., così riqualificata l'originaria imputazione ai sensi dell'art.
Art. 317 cod. pen.
pen., così riqualificata l'originaria imputazione ai sensi dell'art. 317 cod. pen., condannandolo alla pena di anni sei di reclusione.
Art. 319 cod. pen.
1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Napoli che ha dichiarato Dario Avolio colpevole del reato di cui all'art. 319-quater cod.
Art. 154 ter, disp. att. cod. proc. pen.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 154 ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 23 marzo 20
art. 319-quater cod. pen
1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Napoli che ha dichiarato Dario Avolio colpevole del reato di cui all'art. 319-quater cod. pen., così riqualificata l'originaria imputazione ai sensi dell'art.
art. 317 cod. pen
pen., così riqualificata l'originaria imputazione ai sensi dell'art. 317 cod. pen., condannandolo alla pena di anni sei di reclusione.
art. 606 cod. proc. pen
A tal fine può essere considerato strumento esplicativo del dato normativo dettato dall'art. 606 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 38676 del 24/05/2019, Onofri
Sez. 1, n. 39122 del 22/09/2015, Rugiano
277518 - 02; Sez. 1, n. 39122 del 22/09/2015, Rugiano, Rv.
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020
Corte cost. n. 186 del 2000
Inoltre, il ricorrente va condannato al pagamento della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Avolio Dario nato a Napoli 1'11/7/1960 avverso la sentenza emessa 1'8 luglio 2021 dalla Corte di appello di Napoli visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Debora Tripiccione; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Ciro Angelillis, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Napoli che ha dichiarato Dario Avolio colpevole del reato di cui all'art. 319-quater cod. pen., così riqualificata l'originaria imputazione ai sensi dell'art. 317 cod. pen., condannandolo alla pena di anni sei di reclusione. Secondo la concorde ricostruzione delle sentenze di merito, Avolio, in qualità di Milo dei Carabinieri in servizio presso la Compagnia di Bagnoli, abusando di tale qualità, dopo avere eseguito il sequestro di alcune apparecchiature automatiche da gioco presso l'esercizio commerciale "Bar Betting Caffè", ha indotto Antonio Castellano, che di fatto gestiva detto esercizio commerciale, a consegnargli la somma di euro 200,00 prospettandogli la possibilità di rimuovere i sigilli dai macchinari in sequestro e sottolineando che era deputato ad eseguire i controlli sul rispetto di detti sigilli e che avrebbe potuto avvisarlo preventivamente qualora vi fossero stati dei controlli presso la sua attività. 2.Propone ricorso per cassazione il difensore di Dario Avolio articolando due motivi di ricorso. 2.1Con il primo motivo deduce il vizio di mancata assunzione di una prova decisiva consistente nella perizia sull'apparecchio di video registrazione installato all'interno dell'esercizio commerciale al fine di verificare l'esistenza di difetti di funzionamento o di impostazione dell'apparecchio ed i loro effetti sulla data di apparente registrazione.

Ciò in considerazione sia delle dichiarazioni del consulente del Pubblico ministero in ordine alla disabilitazione della modalità di protezione che delle discrasie temporali tra le immagini registrate dalle telecamere 10 e 12. 2.2 Con il secondo motivo deduce vizi cumulativi di mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione in merito alla consegna da parte del Castellano della somma di 200,00 euro. 2.3 Con il terzo motivo di ricorso deduce la violazione dell'art. 319-quater cod. pen. dovendosi escludere che possa ritenersi "indotto" il Castellano Antonio, trattandosi di soggetto estraneo alla gestione del bar.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è inammissibile in quanto fondato su motivi generici, versati in fatto e manifestamente infondati.

2. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, deve ritenersi "prova decisiva", secondo la previsione dell'art. 606, comma 1, lett. d), cod.proc. pen., quella prova che, confrontata con le argomentazioni contenute nella motivazione, si riveli tale da dimostrare che, ove esperita, avrebbe sicuramente de- terminato una diversa pronuncia ovvero quella prova che, non assunta o non valutata, vizia la sentenza intaccandone la struttura portante (Sez. 3, n. 9878 del 21/1/2020, Rv. 278670;

Sez. 4, n. 6783 del 23/1/2014, Di Meglio, Rv. 259323; Sez. 3, n. 27581 del 15/6/2010, Rv 248105). La perizia non rientra nella categoria della "prova decisiva" ed il relativo provvedimento di diniego non è censurabile ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. d), cod. proc. pen., in quanto costituisce il risultato di un giudizio di fatto che, se sorretto da adeguata motivazione, è insindacabile in cassazione (Sez. 2, n. 52517 del 03/11/2016 Rv. 268815). Secondo l'orientamento di questa Corte, condiviso dal Collegio, l'accertamento peritale costituisce un mezzo di prova "neutro", non classificabile né quale prova a carico né quale prova a discarico dell'accusato (Sez. 6, n. 17629 del 12/2/2003, Zandri, Rv 226809), sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso alla discrezionalità del giudice.

In considerazione di tali peculiari connotazioni dell'accertamento peritale, la sua mancata effettuazione non può, dunque, costituire motivo di ricorso ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. che, attraverso il richiamo all'art. 495, comma 2, cod.proc.pen., si riferisce esclusivamente alle prove a discarico che abbiano carattere di decisività (Sez. U, n. 39746 del 23/03/2017, Rv. 270936). Ritornando alla fattispecie in esame, va, inoltre, considerato che la sentenza impugnata, con motivazione adeguata ed immune da vizi logici o giuridici, ha rigettato la richiesta di espletamento della perizia considerandola esplorativa e generica; ha, inoltre, considerato che dalla relazione del consulente del Pubblico ministero, acquisita su accordo delle parti, e dalle dichiarazioni rese dal consulente, anche sulla base delle immagini visionate nel corso del dibattimento di primo grado, non emergeva alcuna circostanza che facesse ipotizzare una alterazione degli impianti e delle immagini medesime (alterazioni che, come dichiarato dal consulente non erano tracciabili dal sistema per le tecnologie in uso all'epoca dei fatti).

Ha, infine, sottolineato che non è stata formulata alcuna contestazione in merito al contenuto di tali immagini ed alla presenza dell'imputato all'interno del bar del Castellano.

3. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile in quanto generico. Al riguardo il Collegio intende dare continuità al consolidato orientamento di questa Corte che ritiene aspecifico il motivo di ricorso che denunci contestualmente e cumulativamente i tre vizi della motivazione deducibili in sede di legittimità senza specificare in quale parte la motivazione risulti mancante, manifestamente illogica o contraddittoria. In tal caso, infatti, il ricorrente ha l'onere - sanzionato a pena di aspecificità, e quindi di inammissibilità, del ricorso - di indicare su quale profilo la motivazione asseritamente manchi, in quali parti sia contraddittoria, in quali manifestamente illogica, non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dei motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio, in quanto i motivi aventi ad oggetto tutti i vizi della motivazione sono, per espressa previsione di legge, eterogenei ed incompatibili, quindi non suscettibili di sovrapporsi e cumularsi in riferimento ad un medesimo segmento della motivazione.

A tal fine può essere considerato strumento esplicativo del dato normativo dettato dall'art. 606 cod. proc. pen. il "Protocollo d'intesa tra Corte di cassazione e Consiglio Nazionale Forense sulle regole redazionali dei motivi di ricorso in materia penale", sottoscritto il 17 dicembre 2015 (Sez. 2 , n. 38676 del 24/05/2019, Onofri, Rv. 277518 - 02; Sez. 1, n. 39122 del 22/09/2015, Rugiano, Rv. 264535). Va, peraltro, considerato che nel caso concreto il ricorrente, oltre ad omettere tale specificazione dei vizi denunciati, ha formulato il motivo in termini perplessi, senza considerare che la circostanza della consegna del denaro è stata desunta dalle dichiarazioni rese da Antonio Castellano e dalla nipote Marianna e non solo dalle immagini registrate.

4. Anche il terzo motivo di ricorso non supera il vaglio di ammissibilità in quanto generico e volto a sollecitare una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, estranea al giudizio di legittimità (tra le tante, Sez. 6 , n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601). Il ricorrente, peraltro, si limita a reiterare il tema della rilevanza esclusiva, ai fini dell'individuazione del soggetto "indotto" , della titolarità formale del bar da parte di Marianna Castellano. Omette, tuttavia, di confrontarsi con le argomentazioni della sentenza impugnata che, senza incorrere in alcun vizio logico o giuridico, ha ritenuto ininfluente tale circostanza considerando che, alla luce dell'istruttoria svolta (in relazione alla quale il ricorrente non ha formulato alcuna contestazione), la gestione del locale era affidata ad Antonio Castellano il quale era presente sia al momento del sequestro che in quello della successiva visita dell'Avolio.5.

All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Inoltre, il ricorrente va condannato al pagamento della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 154 ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 23 marzo 20