Italian Supreme Court dismisses appeal against conviction for attempted extortion and racketeering due to lack of procedural grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal filed by Domenico Ambrosio inadmissible, upholding his conviction for attempted extortion and racketeering. The defense argued for cumulative defects in reasoning and misrepresentation of evidence regarding witness credibility and meeting details. The court rejected these claims, noting that the lower court provided logical explanations for witness statements and that the appeal merely proposed an alternative factual theory rather than citing a specific procedural violation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.; Art. 616, comma 1, c.p.p.: An appeal must cite specific procedural defects; a request to substitute the court's factual reasoning with an alternative narrative constitutes an inadmissible appeal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Ambrosio Domenico, nato a Napoli il 13/03/1960 avverso la sentenza del 13/07/2021 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Antonio Costantini; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Perla Lori che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore avvocato Carmine Panarella che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Domenico Ambrosio, per mezzo del patrocinio del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che, decidendo in sede di rinvio di questa Suprema Corte, ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Nocera Inferiore con cui era stato condannato alla pena di anni nove di reclusione ed euro 9.000 di multa in ordine al concorso nei delitti di cui agli artt. 56, 110 e 629 cod. pen. in relazione agli artt. 628, comma terzo, n. 1 e 3, cod. pen. e 7 dl. 13 maggio 1991 n. 152 (capo A) per tentata estorsione ai danni della società "Nocerina Beton" s.r.I.; in ordine ai delitti di cui agli artt. 81, 110 e 61, n. 2, cod. pen., 10, 12 e 14 I. n. 497/1994 e 7 d.l. n. 152/1991 (capo B); nonché in ordine ai dei delitti di cui agli artt. 61 n. 2, 110, 648 cod. pen. e 7 d.l. 152/1991 con mod. nella I. 203/91 (capo D) per ricettazione della moto Honda Enduro utilizzata per commettere la tentata estorsione di cui sopra; con la recidiva reiterata, specifica nel quinquennio.
Domenico Ambrosio era stato condannato per il tentativo di estorsione della somma di lire cinquanta milioni, posta in essere in concorso con Serino Matteo ed Auriemma Michele, ai danni della "Nocerina Beton" s.r.I., facente capo a Gargano Giuseppe e Cammarota Vincenzo; la condotta contestata sarebbe consistita nell'esplodere, a scopo intimidatorio, alcuni colpi d'arma da fuoco all'indirizzo dello stabile nel quale avevano sede gli uffici della società; in particolare, Auriemma Michele e Ambrosio Domenico, sarebbero partiti con una moto prelevata dalla masseria di Alberto Aiello in località Lavorate di Sarno, per poi giungere con detto mezzo presso i locali della società ove Auriemma Michele scendeva dalla moto ed esplodeva i colpi in direzione dello stabile con una pistola calibro 38 ed altra calibro 357, mentre Ambrosio Domenico rimaneva in attesa con il motore acceso in prossimità del cancello.
Questa Suprema Corte, con decisione n. 13556/2019, aveva rilevato l'assenza di motivazione in ordine ai motivi di gravame afferenti dedotte criticità relative alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Michele Auriemma, annullando la sentenza emessa dalla Corte di appello di Salerno per nuovo giudizio sul punto da parte della competente Corte di appello di Napoli.
2. All'esito del giudizio di rinvio Domenico Ambrosio, per mezzo di un unico articolato motivo deduce vizi cumulativi di motivazione e travisamento della prova. Il ricorrente rileva che la Corte territoriale avrebbe fondato la credibilità del propalante che ha operato la sua chiamata in correità - Auriemma Michele - su argomentazioni che sarebbero in palese contrasto con le risultanze processuali. Innanzitutto osserva come la ricostruzione delle fasi della sparatoria presso la "Nocerina Beton" non troverebbero riscontro nei dati processuali ed in particolare nei risultati dei sopralluoghi effettuati dagli investigatori che, contrariamente a quanto riferito da Auriemma, hanno escluso che costui fosse entrato all'interno degli uffici della società; gli elementi sarebbero evincibili dalla sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Salerno nel procedimento penale che aveva coinvolto Aniello Serino, soggetto a capo del sodalizio, ed altri.
Anche in ordine al presunto "summit" che si sarebbe realizzato all'indomani dell'episodio che aveva visto quale autore della sparatoria Auremma, erronea risulterebbe l'illazione secondo cui, per confermare la attendibilità del collaborante, si afferma che ci sarebbe stato un altro incontro oltre quello avvenuto il 21 luglio a Nocera Inferiore presso l'autoscuola "Jhonson"; a detto unico incontro, monitorato dagli investigatori, non risultava aver partecipato né il collaboratore di giustizia Michele Auriemma, né il ricorrente. Smentirebbe la possibilità che vi fosse stato altro "summit", inoltre, il contenuto delle investigazioni dei Carabinieri del ROS di Salerno - su cui veniva fondata la sentenza n. 422/2005 acquisita al fascicolo del dibattimento -, da cui emerge che tutta l'attività del gruppo era oggetto di controllo ed osservazione; ciò portava a ritenere che, qualora ci fosse stata un'altra riunione coinvolgente appartenenti ai due sodalizi in contrasto in ordine a chi dovesse pretendere il pagamento dell'estorsione da parte del titolare della "Nocerina Beton", la stessa non poteva sfuggire alle indagini.
Anche con riferimento alle dichiarazioni della collaboratrice di giustizia Maria Duraccio, che secondo la Corte territoriale avrebbe riscontrato le dichiarazioni del convivente e collaboratore Michele Auriemma, la sentenza non fornirebbe spiegazione circa le modalità attraverso cui costei avrebbe appreso le notizie in ordine alla posizione di Domenico Ambrosio di cui non ha riconosciuto l'effigie in occasione della sottoposizione in visione dell'album fotografico, le informazioni relative all'organizzazione del gruppo criminale e, soprattutto, come le riferite conoscenze oggetto delle dichiarazioni si potessero conciliare con il ruolo che le donne assumono in dette compagini camorristiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso, in quanto generico e declinato in fatto, deve essere dichiarato inammissibile.
2. A fronte di una complessiva analisi delle risultanze che hanno portato a confermare l'esistenza di riscontri interni ed esterni alle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia Michele Auriemma, giusta decisione di annullamento da parte di questa Suprema Corte, con rifermento alla realizzazione dell'attentato nei confronti della "Nocerina Beton" S.r.l., il ricorrente, previa parcellizzata estrapolazione di singole espressioni non esaustive della ritenuta attendibilità del collaborante, reitera identiche censursz senza neppure confutare le ragioni alla base della decisione.
Deve ribadirsi, invero, il principio di diritto reiteratamente enunciato da questa Corte secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti con l'appello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608).
3. La sentenza affronta ogni punto che il ricorso tenta di contraddire anche attraverso un'alternativa lettura delle risultanze a cui spesso viene fatto precluso parziale rinvio, facendo generico riferimento al procedimento penale collaterale (procedimenti da cui comunque era emerso la partecipazione di Ambrosio al clan "Serino" ed il concorso nell'omicidio di Carmine Nappi). La Corte di merito rileva che le propalazioni del collaboratore di giustizia risultano intrinsecamente attendibili nella parte in cui costui rende dichiarazioni autoaccusatorie, non manifesta alcun intento calunniatorio, mettendo in risalto come forti e di lunga data fossero i legami esistenti tra i due, visto che Ambrosio era sposato con una cugina di Auriemma.
Lo stretto legame risulta confermato anche da parte della collaboratrice di giustizia Maria Duraccio oltre che dall'omicidio di Carmine Nappi, visto che il fatto di sangue nasceva da contrasti di natura personale estranei agli interessi del sodalizio tra Auriemma e Nappi, dato ex se idoneo a dimostrare il ferreo rapporto amicale esiste tra il collaboratore di giustizia ed il ricorrente che non disdegnava di aiutare l'amico per vicende meramente private. È stato, inoltre, messo in risalto, onde dare conto dei necessari riscontri esterni, che al momento dell'arresto Ambrosio fosse stato trovato in possesso proprio della pistola "357 Magnum" utilizzata in occasione della tentata estorsione da parte di Auriemma, a cui Ambrosio l'aveva temporaneamente ceduta; ha ricostruito le fasi che hanno portato al recupero dell'arma e spiegato, sulla base del dedotto motivo di gravame, l'irrilevanza del dato afferente alla sua perdita accidentale o al lancio volontario della stessa nel corso di un inseguimento (deduzioni rese in sede di gravame), tenuto conto che Michele Auriemma aveva riferito che la stessa fosse stata successivamente recuperata, circostanza perfettamente collimante con il sequestro dell'arma all'Ambrosio al momento dell'arresto.
4. Ossequiosa, pertanto della decisione di annullamento di questa Suprema Corte, risulta la decisione impugnata che fornisce puntuali risposte alle censure mosse dal ricorrente - attraverso i motivi di gravame - all'attendibilità delle dichiarazioni di Michele Auriemma. Apodittica, risulta, sotto detto profilo, la critica di travisamento della prova effettuata dalla difesa dell'Ambrosio. Va, infatti, escluso che possa integrare il vizio in argomento, un presunto errore nella valutazione del "significato" probatorio della prova medesima (ex multis, Sez. 5, n. 9338 del 12/12/2012, dep. 2013, Maggio, Rv. 255087), dovendo l'errore percettivo avere ad oggetto il risultato di una prova incontrovertibilmente diverso, nella sua oggettività, da quello effettivo (tra tante, Sez. 5, n. 8188 del 04/12/2017, dep. 2018, Grancini, Rv. 272406).
La novella codicistica, introdotta con la L. del 20 febbraio 2006, n. 46, che ha riconosciuto la possibilità di deduzione del vizio di motivazione anche con il riferimento ad atti processuali specificamente indicati nei motivi di impugnazione, non ha mutato la natura del giudizio di cassazione, che rimane pur sempre un giudizio di legittimità, sicché gli atti eventualmente indicati devono contenere elementi processualmente acquisiti, di natura certa ed obiettivamente incontrovertibili, che possano essere considerati decisivi in rapporto esclusivo alla motivazione del provvedimento impugnato e nell'ambito di una valutazione unitaria, e devono pertanto essere tali da inficiare la struttura logica del provvedimento stesso.
Resta, comunque, esclusa la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o attendibilità delle fonti di prova (tra tante, Sez. 4, n. 20245 del 28/04/2006, Francia, Rv. 234099).
5. Quanto alle dinamica di svolgimento della sparatoria, la Corte territoriale fornisce completa e logica spiegazione sul perché i dipendenti della "Nocerina Beton" s.r.I., vista l'azione dell'Auriemma - che, in possesso di ben due pistole, esplodeva numerosi colpi in direzione degli uffici - potessero non aver avuto precisa contezza del punto esatto in cui l'attentatore si era spinto nell'azione di intimidazione: tutte le persone presenti si erano, infatti, nascoste sotto le scrivanie, con conseguente logica impossibilità poter seguire con precisione la dinamica dei fatti.
La Corte di merito, inoltre, ha evidenziato come alcune modalità oggettive dell'azione potessero essere note solo all'Auriemma (direzione dei colpi che avevano attinto l'immobile poi effettivamente rinvenuti nel punto indicato) e che, in quanto sovrapponibili alla ricostruzione operata in sede di indagine, risultavano oggettivamente riscontrate; sono state giudicate marginali, non in grado di minare in radice il nucleo essenziale delle dichiarazioni, talune discrasie (in ordine al numero esatto dei colpi esplosi) che venivano logicamente spiegate in ragione del coinvolgimento del collaboratore in numerosi fatti realizzati nello stesso periodo e con violenza analoga.
Quanto all'incontro tra esponenti dei contrapposti sodalizi che, secondo la difesa, sarebbe stato individuabile solo in quello avvenuto il 21 luglio 2000 in un luogo differente e con la presenza di soggetti diversi rispetto alla riunione a cui fa riferimento il collaborante, la motivazione della sentenza fornisce ampia spiegazione (pagg. da 12 a 15) del perché l'incontro, certamente verificatosi il 21 luglio, fosse stato preceduto da altri, tra cui quello riferito da Auriemma nelle sue dichiarazioni. Secondo i Giudici di merito, così come l'incontro del 21 luglio 2000 era stato monitorato grazie all'esame delle captazioni che avevano riguardato il figlio e la moglie di Aniello Serino, a capo del sodalizio, dopo un colloquio in carcere avvenuto il 19 luglio precedente con costui, analogamente sussistevano elementi da cui, sulla base di altri colloqui in carcere intervenuti prima di tale data e immediatamente dopo l'attentato, si potesse essere deciso di effettuare una riunione tra soggetti appartenenti ai diversi gruppi camorristici.
È stata fornita logica spiegazione sul perché le investigazioni non smentissero l'esistenza di un incontro precedente avvenuto con le modalità e nei luoghi indicati dall'Auriernma, le cui dichiarazioni - anzi - confermavano la necessità di effettuare più di una riunione al fine di giungere ad un accordo con il gruppo contrapposto ("clan Benigno") che accampava ragioni di "competenza territoriale" in ordine alle richieste estorsive ai danni della "Nocerina Beton" s.r.l. Quanto alle dichiarazioni di Maria Duraccio, la sentenza ha esplicitato le ragioni che avevano fatto ritenere plausibile che la donna, collaboratrice di giustizia, avesse saputo dal convivente Auriemma della partecipazione di Ambrosio alla tentata estorsione alla "Nocerina Beton" s.r.l. , circostanza confermata sia da Auriemma, che aveva ammesso di aver parlato del fatto alla donna, sia dalla circostanza che, per come emerso in altro contesto processuale, la donna era a conoscenza di numerose condotte delittuose dell'Auriemma, da costui confermate e frutto di confidenze, così negando in radice la riduttiva rilevanza che il ricorrente avrebbe voluto assegnare al ruolo che le donne avevano assunto all'interno delle consorterie camorristiche.
A fronte di logica risposta resa su tutti ì punti dalla Corte territoriale, il ricorso si rivela anche aspecifico nella parte in cui i motivi di censura, lungi dall'evidenziare il vizio di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., mira a sottoporre alla Corte di cassazione un alternativo ragionamento probatorio, ritenuto maggiormente plausibile, fondato su una diversa lettura delle emergenze processuali, notoriamente precluso in questa sede (tra le tante, Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482).
6. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, secondo quanto previsto dall'art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell