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Sentenza — n. 17123/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals against false testimony convictions for perjury and false accusation.

Numero d'incarto Sentenza — n. 17123/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation dismissed appeals filed by three defendants convicted of false testimony and false accusation. The court upheld the lower court's finding that the defendants conspired to falsely accuse one another to secure acquittals, relying heavily on consistent police testimony regarding vehicle control. The court rejected claims of procedural error, stating the evidence was sufficient to prove the defendants' intentional deception and the gravity of their conduct warranted the imposed penalties.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 3 c.p.p.; Art. 186, comma 7 e comma 2 sexies c.p.; Art. 110, 369 e 372 c.p.: The court may reject appeals where the lower court's findings of fact are supported by consistent witness testimony and the conviction is based on a clear conspiracy to obstruct justice through false accusations and testimony.

Parole chiave

Generato dall'IA
false testimony conviction false accusation conspiracy perjury criminal liability appeal inadmissibility judicial discretion review chiusura dell'istruzione penale ritardo ingiustificato dell'azione penale procedimento dilatorio

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, n. 3 c.p.p.
Art. 186, comma 7 e comma 2 sexies c.p.
della prima sentenza): a seguito della opposizione a decreto penale di condanna per il reato di cui all'art. 186, comma 7, C.d.s., con sentenza del 27 novembre 2013 Del Frate era assolto "per non aver commesso il fatto" e disposta la trasmissione degli atti al P.m.
Art. 110, 369 e 372 c.p.
Con il quarto motivo, erronea applicazione dell'art. 110 cod.
art. 372 cod. pen
Con il terzo motivo, erronea applicazione dell'art. 372 cod. pen.
art. 110 cod. pen
Con il quarto motivo, erronea applicazione dell'art. 110 cod. pen.
artt. 2700 cod. civ
Con il secondo motivo, violazione di legge penale con riferimento agii artt. 2700 cod. civ., 357 cod.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da Steli Cristian, nato a Palmanova il 24/06/1978 Danelutto Fracesco, nato a Udine il 06/04/1972 Del Frate Massimo, nato a Palmanova il 31/05/1976 avverso la sentenza del 18/02/2020 della Corte di appello di Trieste visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente Angelo Capozzi; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Alessandro Cimmino, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi; uditi i difensori avv. Sabrina Vicario per Danelutto Francesco e Del Frate Massimo avv. Stefano Command per Steli Cristian che hanno chiesto l'accoglimento dei rispettivi ricorsi.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Trieste, a seguito di gravame interposto dagli imputati Cristian Steli, Francesco Danelutto e Massimo Del Frate avverso la sentenza emessa in data 16 maggio 2018 dal Tribunale di Udine, ha confermato la decisione con la quale è stata dichiarata la responsabilità di Cristian Steli in ordine al reato di falsa testimonianza avendo falsamente dichiarato nel procedimento penale a carico di Massimo Del Frate in ordine al reato di cui all'art. 186, comma 7 e comma 2 sexies C.d.s. che alla guida dell'auto Renault Clio vi era Francesco Danelutto e, inoltre, quella di Francesco Danelutto e Massimo Del Frate in relazione agli artt. 110,369 e 372 cod. pen. avendo il Danelutto, su istigazione del Del Frate ed attraverso la falsa testimonianza nel ridetto processo a carico dello stesso Del Frate, falsamente incolpato sapendolo innocente il Danelutto del reato di cui all'art. 186, comma 7 e comma 2- sexies C.d.S., essendo lo stesso Del Frate alla guida della autovettura Renault Clio; essendo ai predetti imputati irrogata pena di giustizia.

2. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati a mezzo dei rispettivi difensori.

3. Nell'interesse di Cristian Steli si deduce: 3.1. Con il primo motivo, travisamento della prova e contraddittorietà della motivazione in relazione alla affermazione di responsabilità essendosi apoditticamente superata la sentenza irrevocabile emessa dal Tribunale di Udine con la quale Massimo del Frate è stato assolto per non aver commesso il fatto dal reato di cui all'art. 186, comma 7 e comma 2-sexies C.d.s., disponendosi la trasmissione degli atti al P.M. per le determinazioni di competenza in ordine alla posizione di Francesco Danelutto a carico del quale si ipotizzava la responsabilità in ordine al reato di guida in stato di ebbrezza.

La Corte - nel discostarsi dalle valutazioni di tale decisione - evoca uno stato dei luoghi in ordine al quale non vi sono accertamenti in atti per escludere che gli agenti avevano perso di vista la Clio, aderendo acriticamente alla versione data dagli agenti stessi. Né risulta dimostrato quale interesse poteva avere il ricorrente nell'indicare l'uno piuttosto che l'altro alla guida della Clio di proprietà del Danelutto, suo conoscente, né potendosi escludere che egli avesse incrociato la vettura prima che questa si immettesse nella via Mercatovecchio e che, quindi, per tale motivo gli agenti non avessero rilevato la presenza di altri soggetti nella zona, ma in un momento successivo.3.2.

Con il secondo motivo, erronea applicazione della legge penale e vizio cumulativo della motivazione in ordine alla sussistenza del dolo non potendosi escludere che il ricorrente abbia riferito in buona fede quanto effettivamente oggetto dei suoi ricordi, valorizzandosi esclusivamente ed eccessivamente le dichiarazioni degli agenti di polizia, omettendo di considerare i dati probatori contrari. 3.3. Con il terzo motivo, erronea applicazione dell'art. 372 cod. pen. in ordine alla sussistenza dell'elemento oggettivo, ponendosi il ricordo del ricorrente di aver visto il Danelutto alla guida della vettura in una fase antecedente all'incontro tra i poliziotti con il Danelutto ed il Del Frate in via Mercatovecchio, tanto da non esservi contrasto in relazione alle due distinte circostanze. 3.4.

Con il quarto motivo, erronea applicazione dell'art. 110 cod. pen. non essendo stato chiarito il ruolo del ricorrente né i rapporti o contatti tra i tre imputati. 3.5. Con il quinto motivo, erronea applicazione dell'art. 533 cod. proc, pen. essendo stata avallata la responsabilità del ricorrente sulla base di mere sommarie valutazioni congetturali e certamente riduttive che ha ingiustificatamente privilegiato la versione degli agenti ed attribuito un interesse del ricorrente a dire il falso. 3.6. Con il sesto motivo, erronea applicazione degli artt. 133 e 62-bis cod. pen. in relazione al trattamento sanzionatorio, essendo state ingiustificatamente equiparata la posizione del ricorrente a quella dei coimputati, negando le attenuanti c.d. generiche e determinando la pena.

4. Con unico atto di ricorso nell'interesse di Francesco Danelutto e Massimo Del Frate si deduce: 4.1. Con il primo motivo, vizio cumulativo della motivazione rispetto alla richiamata sentenza di primo grado in relazione alla affermazione di responsabilità, risultando evidenti difformità ed incoerenze tra i due provvedimenti. In particolare, quanto alla ricostruzione della dinamica dell'inseguimento ed allo stato dei luoghi, non risultando dalla prima sentenza il tratto rettilineo percorso e non essendosi fornita adeguata motivazione per discostarsi dalla sentenza definitiva del Tribunale di Udine, tanto da non porre in dubbio che gli agenti avessero visto a veicolo fermo il Del Frate alla sua guida ma potendosi desumere da tale circostanza che egli fosse alla guida della Clio durante l'inseguimento. 4.2.

Con il secondo motivo, violazione di legge penale con riferimento agii artt. 2700 cod. civ., 357 cod. proc. pen. e 115 disp. att. cod. proc. pen. non potendo essere sorretta da fede privilegiata la mera valutazione soggettiva che i due agenti hanno espresso di aver avuto durante l'inseguimento sugli occupanti del lato guida e del lato passeggero della Clio. La attendibilità di tali valutazioni doveva tener conto della circostanza che solo a sette anni dai fatti gli agenti avevano specificato di aver visto in faccia e riconosciuto chi stava alla guida e chi al lato passeggero durante l'inseguimento e che dopo la stringata annotazione di servizio del 2011, tre anni dopo e dopo la definizione favorevole al Del Frate del giudizio avevano effettuato una integrazione. 4.3.

Con il terzo motivo, vizio cumulativo della motivazione in ordine alla dedotta credibilità della circostanza che la Clio si fosse autonomamente fermata dopo la fuga nonostante avesse alle "costole" la volante che, evidentemente, aveva perso di vista la vettura inseguita, così da rendere compatibile la circostanza del rinvenimento del Del Frate alla guida della vettura in quanto ritornatovi - dopo l'allontanamento da essa di entrambi gli occupanti - per spegnerla. 4.4. Con il quarto motivo, vizio cumulativo della motivazione in relazione al riferimento allo stato dei luoghi, privo di riscontri. tt oTkNIAtt ,o w s. oLt.4 4.5.

Con il quinto motivo, vizio cumulativo della (pena in relazione alla denegata concessione delle attenuanti c.d. generiche ed alla commisurazione della pena. In particolare, per entrambi sono stati erroneamente considerati precedenti, alcuni piuttosto risalenti, riguardanti reati di tutt'altro genere rispetto a quelli oggi imputati.

5. I ricorsi sono inammissibili.

6. I primi cinque motivi proposti dallo Steli e i primi quattro motivi dei ricorsi proposti da Danelutto e Del Frate sulla affermazione delle rispettive responsabilità possono essere congiuntamente trattati in ragione delle sovrapponibili questioni poste. Si tratta di motivi genericamente proposti per questioni di fatto - quando non manifestamente infondati - rispetto alla incensurabile doppia conforme affermazione di responsabilità. 6.1. La genesi della attuale vicenda processuale è descritta dal primo Giudice (v. pg. 1 e sg. della prima sentenza): a seguito della opposizione a decreto penale di condanna per il reato di cui all'art. 186, comma 7, C.d.s., con sentenza del 27 novembre 2013 Del Frate era assolto "per non aver commesso il fatto" e disposta la trasmissione degli atti al P.m. per le determinazioni di competenza nei confronti di Francesco Danelutto che nel dibattimento si era autoaccusato del reato affermando di esser lui alla guida della Renault Clio.

Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Udine con decreto del 21 marzo 2016 aveva disposto l'archiviazione del procedimento nei confronti del Danelutto e disposto che il P. m.procedesse nei confronti degli attuali ricorrenti per i reati loro rispettivamente ascritti. 6.2. Quanto alla sentenza emessa dal Tribunale di Udine nell'ambito del procedimento n. 1849/2013, con la quale il Del Frate era stato assolto dalla imputazione ascrittagli, correttamente la Corte non l'ha considerata vincolante (Sez. 4, n. 19267 del 02/04/2014, Festante e altri, Rv. 259371) esprimendo un giudizio che si sottrae alle censure del ricorrente in ragione le articolate ragioni di dissenso (v. pg. 9 della sentenza) secondo le quali l'avallo reso alla versione del Del Frate - secondo la quale egli si era avvicinato alla vettura solo per spegnere il motore - si poggiava su un argomento fallace, ovvero che la Clio avesse effettuato "continue svolte" durante l'inseguimento: tale assunto - insanabilmente contrastante con le precise deposizioni degli agenti - non solo era smentito dallo stato dei luoghi ma non era stato riferito neppure dai testi della difesa e dall'imputato.

Quanto allo stato dei luoghi, incensurabile è il riferimento al notorio desumibile dal sito informatico citato - al quale, peraltro, la difesa non ha opposto alcuna contraria emergenza. 6.3. Quanto alle dichiarazioni degli agenti intervenuti, esse sono state tutt'altro che acriticamente ritenute attendibili evidenziando la precisione, puntualità su ogni dettaglio tanto da riscontrarsi reciprocamente (v. pg. 6 e ss. in relazione a pg. 6 e ss. della prima sentenza) ed a fronte delle quali incensurabile è la valutazione circa la natura meramente assertiva delle posizioni difensive in uno alla completa assenza di qualsiasi ragione per la quale gli agenti avrebbero dovuto indicare un conducente al posto di un altro, laddove - al momento dell'intervento - neanche il Danelutto - anch'egli in stato di ebbrezza e, pertanto, passibile di accertamento ove fosse stato sospettato alla guida - aveva sostenuto di essere lui alla guida del veicolo (v. pg.8 della sentenza). 6.4.

Del pari tutto ineccepibilmente è stato ritenuto che le condotte ascritte ai ricorrenti siano frutto di un'artata manovra, in un contesto di conoscenza tra i ricorrenti, volta ad ottenere - come avvenuto - l'assoluzione del Del Frate dalla accusa mossagli nel procedimento in cui la falsa testimonianza dello Steli e la falsa autoaccusa del Danelutto sono state rese. In particolare, priva di vizi logici è la motivazione secondo la quale lo stesso atteggiarsi della affermazione dello Steli sulla individuazione del Danelutto alla guida della vettura di fronte alle contestazioni del Giudice ("io ho visto il Danelutto"), esclude qualsiasi possibilità che questa fosse espressione di una sua soggettiva deduzione, avendo anche dichiarato che la zona era illuminata (v. pg. 13 della sentenza).7.

Il sesto motivo del ricorso dello Steli è inammissibile in quanto censura il corretto esercizio dei poteri discrezionali demandati al giudice di merito in assenza di indici positivi e della gravità della condotta posta in essere ed essendo la pena commisurata in misura prossima al minimo edittale.

8. Il quinto motivo dei ricorsi nell'interesse di Francesco Danelutto e Massimo Del Frate è inammissibile per l'assenza di indici positivi e gravità delle condotte, aggiungendosi anche il giudizio negativo di personalità desunto dai precedenti penali rispettivamente a carico; quanto alla pena, parimenti incensurabile è il giudizio di adeguatezza in ragione della sua commisurazione in misura prossima ai minimi edittali e con assai modesto incremento per la continuazione.

9. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma che si stima equo determinare in euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili í ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro