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Sentenza — n. 17122/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on recidivism and substitution of short detention penalties for assault. Verdict: inadmissible.

Numero d'incarto Sentenza — n. 17122/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for assault with recidivism. The appellant argued that his arm-waving did not constitute direct violence and that recidivism was not contested in the first instance, while also claiming the short detention sentence should have been substituted. The court rejected these claims, noting that the appellant's conduct involved kicking and touching the officers' faces, that recidivism was established in the initial judgment, and that the judge correctly exercised discretion regarding the substitution of the short detention penalty.

Regesto Legislator

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Art. 337 cod. pen.; Art. 59 I. 24/11/1981 n. 689; Art. 133 cod. pen.: The court must assess the specific conduct and personality of the offender when deciding on the substitution of short detention penalties, and generic appeals regarding the nature of violence or procedural errors in recidivism findings are inadmissible if the lower court's reasoning is sound.

Parole chiave

Generato dall'IA
recidivism substitution of short detention assault with violence discretionary sentencing inadmissible appeal direct violence requirement penal substitution criteria franco tiratore

Disposizioni normative citate

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Art. 337 cod. pen.
Con il primo motivo, inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 337 cod. pen. in relazione alla affermazione di responsabilità in assenza di violenza diretta ad opporsi all'atto dell'ufficio, non essendo inquadrabile in tale elemento l'agitare vorticosamente le braccia.
Art. 99 cod. pen.
Art. 157 cod. pen.
Art. 59 I. 24/11/1981 n. 689
Con il terzo motivo, inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 59 I.
Art. 133 cod. pen.
art. 337 cod. pen
Con il primo motivo, inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 337 cod. pen.
art. 133 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, Sentenza n. 19326 del 27/01/2015, Pritoni, Rv. 263558
pen., prendendo in esame, tra l'altro, le modalità del fatto per il quale è intervenuta condanna e la personalità del condannato (Sez. 3, Sentenza n. 19326 del 27/01/2015, Pritoni, Rv. 263558), riguardando la disposizione richiamata dal ricorrente i casi in cui la sostituzione della pena non è consentita.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Vinces Macias Franklin Joffre, nato in Ecuador il 27/07/1982 avverso la sentenza del 24/03/2021 della Corte di appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente Angelo Capozzi; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Alessandro Cimmino, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore avv. Alberto Mazzarello con le quali si chiede l'accoglimento del ricorso. In procedimento svolto ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, d.-l. 28 ottobre 2020, n.137 conv. in legge 18 dicembre 2020, n. 176.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Torino, a seguito di gravame interposto dall'imputato Franklin Joffre Vinces Macias avverso la sentenza emessa in data 16/7/2018 dal Tribunale di Alessandria, previa correzione del capo di imputazione con indicazione della recidiva specifica e infraquiquennale, ha confermato la decisione con la quale il predetto imputato è stato riconosciuto colpevole del delitto di cui all'art. 337 cod. pen. e condannato a pena di giustizia.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto: 2.1. Con il primo motivo, inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 337 cod. pen. in relazione alla affermazione di responsabilità in assenza di violenza diretta ad opporsi all'atto dell'ufficio, non essendo inquadrabile in tale elemento l'agitare vorticosamente le braccia. 2.2. Con il secondo motivo, inosservanza ed erronea applicazione degli artt.99 e 157 cod. pen. e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla mancata contestazione della recidiva nel giudizio di primo grado ed alla mancata estinzione del reato per intervenuta prescrizione.

Nella sentenza di primo grado non vi era traccia della contestazione della recidiva e la correzione del capo di imputazione è avvenuta solo all'udienza in appello del 24/3/2021, quando ormai era spirato il termine prescrizionale di sette anni e mezzo. 2.3. Con il terzo motivo, inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 59 I. 24/11/1981 n. 689 e manifesta illogicità della motivazione per l'omessa conversione della pena detentiva breve nella corrispondente sanzione sostitutiva disattendendo la norma di riferimento e non valorizzando la circostanza che il ricorrente ha scontato la pena relativa alla sentenza n. 1291/2017 del Tribunale di Alessandria dando prova del rispetto delle prescrizioni imposte dalla A.G.

3. Il ricorso è inammissibile.

4. Il primo motivo è genericamente proposto rispetto alla accertata condotta oppositiva secondo la quale il ricorrente non solo risulta aver agitato le braccia sfiorando ripetutamente al volto gli operanti ma anche scalciato al loro indirizzo.

6. Il secondo motivo è manifestamente infondato risultando contestata (v. anche decreto di citazione a giudizio in atti) e ritenuta la recidiva sin dalla prima sentenza- la cui sussistenza, peraltro, non è stata contestata in appello - avendo la Corte apportato una sola correzione di errore materiale a riguardo.7. Il terzo motivo è manifestamente infondato avendo la Corte correttamente negato fondamento alla deduzione difensiva escludendo che i precedenti penali specifici, il negativo giudizio sulla personalità e l'impossibilità di fare affidamento sul rispetto delle prescrizioni, in conformità al criterio di legittimità per il quale la sostituzione delle pene detentive brevi è rimessa ad una valutazione discrezionale del giudice, che deve essere condotta con l'osservanza dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., prendendo in esame, tra l'altro, le modalità del fatto per il quale è intervenuta condanna e la personalità del condannato (Sez. 3, Sentenza n. 19326 del 27/01/2015, Pritoni, Rv. 263558), riguardando la disposizione richiamata dal ricorrente i casi in cui la sostituzione della pena non è consentita.

8. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 9/2/2022. Il Componente estensore