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Ordinanza — n. 16498/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court corrects a sentencing order due to a material error regarding the statute of limitations. The court rules that the crime is extinguished by prescription.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16498/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court ordered a material correction to a lower court's sentencing order regarding the confiscation of seized funds. The appellant argued the original text incorrectly implied the confiscation should be lifted, while the prosecution contended the crime was still punishable. The court determined the crime was actually extinguished by prescription due to the non-application of a suspension period, necessitating a correction to declare the crime extinct and order the return of funds.

Regesto Legislator

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Art. 363, comma 1, lett. b) c.p.p.; Art. 157 c.p.: When a material error in a judgment's operative part contradicts the established facts, the court must correct the text to reflect the true legal outcome, such as declaring a crime extinguished by prescription rather than imposing a penalty.

Parole chiave

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material error correction statute of limitations prescription of crime confiscation of assets Italian criminal procedure sentencing order amendment extinction of criminal liability dissequestro di beni

Disposizioni normative citate

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Art. 363, comma 1, lett. b) c.p.p.
Art. 157 c.p.
d.l. 17 marzo 2020 n. 18, Art. 83, comma 4
Invece, a differenza di quanto indicato nella annotazione contenuta nel ruolo di udienza, il reato risulta prescritto alla data dell'udienza, non dovendosi computare la sospensione non dovendosi computare la sospensione ex art. 83, comma 4, d.l.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Leo Arcangelo, nato a Francavilla Fontana il 13/12/1979 avverso la sentenza del 30/10/2020 della Corte di appello di Lecce; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Angelo Costanzo; lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale Giuseppe Riccardi che chiede procedersi alla correzione di errore materiale.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Nel procedimento n. 20163/2021, con ricorrente Leo Arcangelo, nel dispositivo letto in udienza è occorso errore materiale, essendovi scritto «Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla confisca del denaro e degli assegni in sequestro, di cui ordina il dissequestro e la restituzione all'avente diritto. Rigetta il ricorso nel resto». Invece, a differenza di quanto indicato nella annotazione contenuta nel ruolo di udienza, il reato risulta prescritto alla data dell'udienza, non dovendosi computare la sospensione non dovendosi computare la sospensione ex art. 83, comma 4, d.l. 17 marzo 2020 n. 18, per il mancato sopraggiungere, nel periodo di riferimento, di scadenze di termine. i Di conseguenza il dispositivo corretto è quello espresso con la formula «Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, per essere il reato estinto per prescrizione. Ordina il dissequestro e la restituzione all'avente diritto del denaro e degli assegni in sequestro».

P.Q.M.

Corregge il dispositivo riportato nel ruolo di udienza del 3/11/2021 nel procedimento n. RG 20163 del 2021 della Corte Suprema di cassazione aggiungendo, dopo la parola "impugnata" l'inciso "per essere il reato estinto per prescrizione. Ordina il dissequestro e la restituzione all'avente diritto del denaro e degli assegni in sequestro" e la soppressione dell'ulteriore disposizione "limitatamente alla confisca del denaro e agli assegni in sequestro, di cui ordina il dissequestro e la restituzione all'avente diritto. Rigetta il ricorso nel resto". Manda alla Cancelleria per le annotazioni sull'originale dell'atto. Così deciso il 14/04/2022. Il Consigliere estensore Il Presidente AngeloÌrlta9235)) 9)nna