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Sentenza — n. 16493/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against preventive seizure as generic and lacking legal violation grounds.

Numero d'incarto Sentenza — n. 16493/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Giuseppe Rizzi inadmissible, ordering him to pay procedural costs. Rizzi argued that the preventive seizure was unjustified because it included pre-existing legitimate funds from his parents and cash not yet fully seized. The court rejected these claims as generic criticisms of the lower tribunal's reasoning rather than specific legal violations, noting that the existence of a separate seizure order did not exempt the cash from consideration in the overall proportionality assessment.

Regesto Legislator

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Art. 240-bis c.p.; Art. 325 c.p.p.: An appeal against preventive seizure must cite specific legal violations; generic criticisms of the lower court's reasoning or failure to consider pre-existing funds do not satisfy the admissibility requirements.

Parole chiave

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preventive seizure proportionality test legitimate wealth parental gifts cash assets admissibility requirements legal violation beni sequestrati

Disposizioni normative citate

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Art. 240-bis c.p.
Art. 325, comma 1 c.p.p.
Il motivo di ricorso non può essere ammesso, poiché generico e contenente essenzialmente censure sulla motivazione del provvedimento, non consentite in questa sede, nella quale la possibilità d'impugnazione è limitata alle violazioni di legge (art. 325, comma 1, cod.
Art. 616 c.p.p.
L'inammissibilità del ricorso comporta obbligatoriamente - ai sensi dell'art. 616, cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000
Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000).
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Rizzi Giuseppe, nato a Bitonto (BA) il 30/06/1956 avverso l'ordinanza del 02/11/2021 del Tribunale di Bari; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Martino Rosati; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Ciro Angelillis, che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Attraverso il proprio difensore, Giuseppe Rizzi, indagato per i delitti di concussione e di truffa aggravata, impugna l'ordinanza del Tribunale del riesame di Bari dello scorso 2 novembre, che ha confermato i! sequestro preventivo disposto dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale con decreto del 1° ottobre precedente, ai sensi dell'art. 240-bis, cod. pen.. La misura ha attinto: una villa, acquistata nel 2018 per il prezzo di 337.500 euro; due fondi rustici, acquistati nel 2011 per 11.000 euro; il saldo giacente su un conto corrente bancario, pari ad oltre 644.000 euro; l'eventuale saldo attivo in misura superiore a 1.000 euro di un conto a risparmio postale.

2. Con unico ma articolato motivo, il ricorrente lamenta l'inesistenza dei presupposti giustificativi della misura, che si assume illegittimamente estesa a liquidità preesistenti al periodo considerato dagli inquirenti e di sicura provenienza legittima, poiché derivanti da atti di liberalità effettuati in suo favore dai propri genitori, attingendo a provviste maturate prima di tale periodo. In particolare, ed in sintesi, nel pervenire al giudizio di sproporzione tra disponibilità e redditi leciti, il Tribunale avrebbe commesso diversi errori:

a) considerando quali poste attive soltanto le retribuzioni accreditate dal 2011 al 2020 sul conto corrente bancario sequestrato, senza tener conto del preesistente saldo attivo, pari ad oltre 358.000 euro;

b) computando come investimento, forfettariamente spalmato in parti eguali sul medesimo periodo decennale, la somma di 1.864.859 euro, rinvenuta in contanti all'interno della sua abitazione, ma non suscettibile di considerazione, in quanto già oggetto di un distinto provvedimento di sequestro;

c) dubitando della legittimità dei conferimenti effettuati in suo favore dal padre, in ragione dell'assenza di riscontri sulle capacità reddituali di quest'ultimo e sulle modalità di formazione della relativa provviste, senza tuttavia effettuare alcun accertamento su tali aspetti.

3. Il motivo di ricorso non può essere ammesso, poiché generico e contenente essenzialmente censure sulla motivazione del provvedimento, non consentite in questa sede, nella quale la possibilità d'impugnazione è limitata alle violazioni di legge (art. 325, comma 1, cod. proc. pen.). 3.1. Più precisamente, nella parte in cui lamenta la mancata considerazione dei conferimenti di denaro provenienti dal proprio padre, il ricorrente elude ogni confronto con l'assoluta incertezza, evidenziata dal Tribunale, sulla presenza di adeguate risorse economiche di tale genitore e, quindi, sull'effettiva riferibilità a costui di dette somme: talché, per questa parte, non può ritenersi soddisfatto l'onere di allegazione impostogli dall'art. 240-bis, cod. pen.. 3.2.

Riguardo, poi, alle disponibilità finanziarie liquide, la giustificazione proposta dal ricorrente muove da un presupposto logicamente e giuridicamente erroneo: quello, cioè, per cui non si debba tener conto della somma di 1.864.859 euro, rinvenuta in contanti all'interno della propria abitazione, sol perché la stessa è stata già attinta da distinto provvedimento ablativo. Quest'ultimo, tuttavia, è intervenuto nel medesimo procedimento, in relazione ai medesimi fatti di reato e sempre a norma dell'art. 240-bis, cit., ovvero sulla base dei medesimi presupposti giustificativi e non, invece, per un diverso titolo od una differente ragione, come nel caso, per esempio, di profitto ricollegabile ad uno specifico e determinato reato.

Non v'è, dunque, alcuna ragione, né logica né giuridica, perché, nella complessiva individuazione dei beni ingiustificatamente sproporzionati ai propri redditi, dei quali l'indagato risulti avere la disponibilità, quella massa di contante non debba essere tenuta in considerazione. Peraltro, tale enorme disponibilità di denaro conferisce solido sostegno logico all'inferenza per cui l'indagato abbia vissuto esclusivamente di proventi realizzati illegalmente (con la speculare sproporzione non giustificata delle ricchezze accumulate ed oggi raggiunte dal sequestro), fondata dal Tribunale sulla disamina dei movimenti del conto corrente bancario, dal quale risulta che gli stipendi, ivi accreditati, non siano mai stati prelevati.

4. L'inammissibilità del ricorso comporta obbligatoriamente - ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen. - la condanna del proponente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000). Detta somma, considerando la manifesta assenza di pregio degli argomenti addotti, va fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammen