Sentenza — n. 16489/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Annibali Luciano, nato a Gualdo Tadino il 04/01/1950 avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Roma il 21/07/2021 udita la relazione svolta dal Consigliere, Pietro Silvestri; udito il Sostituto Procuratore generale, dott. Vincenzo Senatore, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 353 cod. pen; Sentenza — n. 16489/2022 — snpen · Corte di Cassazione: E IN DIRITTO 1. Il Tribunale di Roma ha confermato il decreto di sequestro probatorio disposto nei riguardi di Luciano Annibali, indagato, in qualità di amministratore della società Agricola F.11i Annibali s.r.I., per il reato previsto per l'art. 353 cod. pen. Il Tribunale ha ritenuto l'astratta riconducibilità dei fatti alla fattispecie di reato contestata e la diretta relazione (così l'ordinanza) con il reato "dei documenti e del materiale informatico sequestrato".
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Annibali Luciano, nato a Gualdo Tadino il 04/01/1950 avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Roma il 21/07/2021 udita la relazione svolta dal Consigliere, Pietro Silvestri; udito il Sostituto Procuratore generale, dott. Vincenzo Senatore, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO 1. Il Tribunale di Roma ha confermato il decreto di sequestro probatorio disposto nei riguardi di Luciano Annibali, indagato, in qualità di amministratore della società Agricola F.11i Annibali s.r.I., per il reato previsto per l'art. 353 cod. pen. Il Tribunale ha ritenuto l'astratta riconducibilità dei fatti alla fattispecie di reato contestata e la diretta relazione (così l'ordinanza) con il reato "dei documenti e del materiale informatico sequestrato".
2. Ha proposto ricorso per cassazione l'indagato articolando un unico motivo con cui deduce violazione di legge con riguardo al fumus commissi delicti ed alla mancata individuazione delle finalità del sequestro.3. Il 5.1.2022 è stato trasmesso il certificato di morte del ricorrente.
4. Ne consegue l'inammissibilità del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2022.