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Sentenza — n. 15873/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 15873/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 15873/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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La Corte di appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, assolveva l'imputato dal reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose e confermava la condanna per il solo delitto di cui all'art. 393 cod. pen. L'imputato ha proposto un unico motivo di ricorso, con il quale deduce violazione di legge in relazione al mancato rilievo del difetto di querela, non potendosi così qualificare la denuncia sporta dalla persona offesa.

Regesto Legislator

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art. 393 cod. pen; Sentenza — n. 15873/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d. I. n. 137 del 2020 e art.7 d.l. 23 luglio 2021, n.105.

Parole chiave

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censura formulata in modo carente validità della clausola arbitrale asserzione difendibile legittimazione a contestare licenza sentenze sulla validità di un atto causa legittima

Disposizioni normative citate

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art. 393 cod. pen
La Corte di appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, assolveva l'imputato dal reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose e confermava la condanna per il solo delitto di cui all'art. 393 cod. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Capaldo Alfonso, nato a Nocera Inferiore il 3/8/1953 avverso la sentenza emessa il 17/9/2021 dalla Corte di appello di L'Aquila; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere Paolo Di Geronimo; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Andrea Venegoni, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, assolveva l'imputato dal reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose e confermava la condanna per il solo delitto di cui all'art. 393 cod. pen.

2. L'imputato ha proposto un unico motivo di ricorso, con il quale deduce violazione di legge in relazione al mancato rilievo del difetto di querela, non potendosi così qualificare la denuncia sporta dalla persona offesa.

3. Il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d. I. n. 137 del 2020 e art.7 d.l. 23 luglio 2021, n.105.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. Il ricorrente ha evidenziato come la persona offesa si sia limitata a sporgere denuncia orale, senza formalizzare la querela, necessaria ex art. 393 cod. pen., sicchè la Corte di appello avrebbe dovuto dichiarare l'improcedibilità e non giudicare nel merito della fondatezza dell'accusa. Occorre premettere che, per consolidata giurisprudenza, la sussistenza della volontà di punizione da parte della persona offesa non richiede formule particolari e, pertanto, può essere riconosciuta dal giudice anche in atti che non contengono la sua esplicita manifestazione, i quali, ove emergano situazioni di incertezza, vanno, comunque, interpretati alla luce del "favor querelae" (Sez.5, n.5193 del 5/12/2019, dep.2020, Feola, Rv. 277801) Tuttavia, nel caso di specie la denuncia sporta dalla persona offesa non contiene alcuno degli elementi che consentono di qualificare l'atto quale querela, essendo esclusivamente rappresentati i fatti accaduti, senza che a tale esposizione segua una sia pur implicita richiesta di punizione.

3. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso va accolto con conseguente annullamento senza rinvio, per difetto di querela.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché l'azione penale non poteva essere iniziata per mancanza di querela. Così deciso il 24 marzo 2022 Il Consiglie