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Sentenza — n. 15621/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for attempted obstruction of justice due to lack of specific grounds and merit-based arguments.

Numero d'incarto Sentenza — n. 15621/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it largely reiterated lower court grievances without engaging with the appellate court's reasoning. The appellant argued that the appellate court failed to examine specific elements of the crime and the psychological intent required for conviction. The court rejected these claims, noting that the lower courts had already addressed the facts and that the appellant's arguments were merely a non-consented reinterpretation of the evidence.

Regesto Legislator

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Art. 173 disp. att. cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if it reiterates lower court grievances without engaging with the reasoning provided, proposing only specific merit-based criticisms that are not connected to the argumentative thread of the contested judgment.

Parole chiave

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inadmissible appeal reiteration of grievances lack of specific grounds merit-based criticism obstruction of justice attempted crime procedural inadmissibility reato di coazione

Disposizioni normative citate

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Art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, denunciando, a mezzo di difensore, i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.
Art. 337 cod. pen.
Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Messina confermava la sentenza del Tribunale di Patti del 6 novembre 2019, con la quale era stato condannato l'imputato Benito Muscra Pizzo per il reato di cui all'art. 337 cod.
Art. 131-bis cod. pen.
Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 131-bis cod.
Art. 56 cod. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.
Art. 23 comma 8 d.l. 28 ottobre 2020 n. 137
Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l.
art. 337 cod. pen
Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Messina confermava la sentenza del Tribunale di Patti del 6 novembre 2019, con la quale era stato condannato l'imputato Benito Muscra Pizzo per il reato di cui all'art. 337 cod. pen.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen
Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, denunciando, a mezzo di difensore, i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
artt. 337 cod. pen
Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 337 cod. pen.
art. 131-bis cod. pen
Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 131-bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 5459 del 08/01/2020, Rv. 278207
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da 2, Musgrra Pizzo Benito, nato a Tortorici il 29/05/1966 r avverso la sentenza del 29/10/2021 della Corte di appello di Messina visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Ersilia Calvanese; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Elisabetta Ceniccola, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Messina confermava la sentenza del Tribunale di Patti del 6 novembre 2019, con la quale era stato condannato l'imputato Benito Muscra Pizzo per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. All'imputato era stato contestato di aver usato minaccia nei confronti di un ispettore della Polizia municipale Norita Amalia Ciancio Paratore, impegnata in un servizio di traffico stradale, tentando di strapparle il bollettario delle contravvenzioni, mentre si accingeva ad elevargli una contravvenzione.

2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, denunciando, a mezzo di difensore, i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 337 cod. pen. e 192 e 530 cod. proc. pen. La Corte di appello ha omesso di esaminare il motivo specifico di appello sulla idoneità della condotta ad integrare il reato contestato: il ricorrente non aveva inteso impedire al vigile urbano di elevargli la contravvenzione ma soltanto dissuaderla dal farlo, usando una condotta non violenta (poggiarle la mano sulla sua, senza di fatto toglierle la presa dal formulario).

Non è stato esaminato l'elemento psicologico e l'esistenza del dolo specifico richiesto per la configurazione del reato (ben poteva il vigile fare la multa in altro momento). 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 131-bis cod. pen. La condotta - motivata dalle circostanze del caso (stava accompagnando la figlia del medico) che avevano fatto percepire la multa come ingiusta - non è stata grave, non vi è stata violenza, l'imputato si è rassegnato e ritirato in buon ordine. 2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 56 e 337 cod. pen.

La Corte di appello non ha considerato che l'imputato non ha impedito al vigile di redigere il verbale, risultando quella della redazione degli atti negli uffici una prassi diffusa per motivi di comodità.

3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dal d.l. 30 dicembre 2021, n. 228), in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile in quanto in larga parte reitera le doglianze di appello, senza confrontarsi con la risposta fornita dalla Corte di appello e finendo per proporre censure aspecifiche e di merito, oltre che manifestamente infondate.

2. Quanto al primo motivo, va osservato invero che la Corte di appello ha esaminato il motivo di appello, descrivendo la condotta tenuta dal ricorrente in termini ben diversi da quelli rappresentati in questa sede. Il ricorso pertanto propone soltanto una diversa e non consentita lettura del compendio probatorio. Così come accertata la condotta da parte della Corte di appello, è anche ben evidenziata dalla sentenza impugnata la direzione della condotta, risultando meramente ripetitive e aspecifiche le critiche difensive sul dolo.

3. Anche in ordine all'art. 131-bis cod. pen., la risposta della Corte di appello è puntuale, adeguata e priva di manifeste illogicità (ancorata alla concreta gravità della condotta tenuta dal ricorrente), proponendo il ricorrente per contro censure ancora una volta non collegate alla trama argomentativa della sentenza impugnata e di puro merito.

4. Quanto al reato tentato, va rammentato che non è necessario, ai fini dell'integrazione del delitto, che sia concretamente impedita la libertà di azione del pubblico ufficiale, essendo sufficiente che si usi violenza o minaccia per opporsi al compimento di un atto dell'ufficio o del servizio, indipendentemente dall'esito, positivo o negativo, di tale azione e dall'effettivo verificarsi di un ostacolo al compimento degli atti indicati (tra tante, Sez. 6, n. 5459 del 08/01/2020, Rv. 278207).

5. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. Considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 03/03/2022. Il Consigliere estensore Il Pr idente E