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Sentenza — n. 14733/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 14733/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 14733/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con unico atto del loro difensore, Amedeo ed Enrico Laudante, Raffaele Napoletano ed Antonio Conte impugnano l'ordinanza del Tribunale di Firenze del 10 ottobre scorso, che, all'esito di riesame, ha confermato quella del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale del 18 gennaio 2021, con cui erano stati applicati, ai primi tre, gli arresti domiciliari, mentre all'ultimo l'obbligo di dimora nel territorio del comune di residenza. Motivo comune ed esclusivo di doglianza è quello del difetto o, comunque, della contraddittorietà della motivazione, nella parte in cui sono state mantenute ferme dette misure, senza tenere nel dovuto conto la disposta eliminazione - con lo stesso provvedimento, a sèguito di annullamento con rinvio, sul punto, da parte della Corte di cassazione - dell'aggravante prevista dall'art. 416-bis.1, cod. pen., nonché lo stato d'incensuratezza di essi indagati.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 14733/2022 — snpen · Corte di Cassazione: A norma dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., la rinuncia all'impugnazione ne determina l'inammissibilità.

Parole chiave

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sanzioni pecuniarie sanzione penale pagamento dell'ammenda attenuazione della pena corruzione nell'esecuzione forzata recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
A mente dell'art. 616, cod.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1) Laudante Amedeo, nato a Aversa (CE) il 21/12/1981 2) Laudante Enrico, nato a Aversa (CE) il 17/06/1980 3) Napoletano Raffaele, nato a Villaricca (NA) il 20/01/1977 4) Conte Antonio, nato a Aversa (CE) il 13/06/1969 avverso l'ordinanza del 01/10/2021 del Tribunale di Firenze; letto il ricorso, il provvedimento impugnato e gli atti del procedimento; udita la relazione svolta dal Consigliere Martino Rosati; sentite le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Mariella De Masellis, che ha chiesto di dichiarare inammissibili i ricorsi.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con unico atto del loro difensore, Amedeo ed Enrico Laudante, Raffaele Napoletano ed Antonio Conte impugnano l'ordinanza del Tribunale di Firenze del 10 ottobre scorso, che, all'esito di riesame, ha confermato quella del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale del 18 gennaio 2021, con cui erano stati applicati, ai primi tre, gli arresti domiciliari, mentre all'ultimo l'obbligo di dimora nel territorio del comune di residenza. Motivo comune ed esclusivo di doglianza è quello del difetto o, comunque, della contraddittorietà della motivazione, nella parte in cui sono state mantenute ferme dette misure, senza tenere nel dovuto conto la disposta eliminazione - con lo stesso provvedimento, a sèguito di annullamento con rinvio, sul punto, da parte della Corte di cassazione - dell'aggravante prevista dall'art. 416-bis.1, cod. pen., nonché lo stato d'incensuratezza di essi indagati.

2. Con atto scritto e sottoscritto da essi e dal loro difensore e procuratore speciale, depositato nella cancelleria della Corte di cassazione il 19 gennaio scorso, i ricorrenti hanno dichiarato di rinunciare ai loro ricorsi, senza tuttavia indicare le ragioni di tale loro determinazione.

3. A norma dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., la rinuncia all'impugnazione ne determina l'inammissibilità.

4. A mente dell'art. 616, cod. proc. pen., la declaratoria di inammissibilità del ricorso, ancorché per rinuncia all'impugnazione, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, in quanto l'art. 616 cod. proc. pen., nello stabilire l'applicazione di detta sanzione, non distingue tra le diverse cause che danno luogo alla pronuncia di inammissibilità, né vi sono elementi da cui desumere che la rinuncia sia stata determinata da sopravvenuta carenza d'interesse per causa non imputabile al ricorrente (Sez. 5, n. 28691 del 06/06/2016, Arena, Rv. 267373; Sez. 6, n. 26255 del 17/06/2015, Degennaro, Rv. 263921; Sez. 4, n. 16425 del 17/03/2015, Gelao, Rv. 263400). Tanto premesso, non ravvisandosi assenza di colpa dei ricorrenti nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000) ma, anzi, una loro carenza di diligenza, si reputa equo fissare detta somma in tremila euro per ognuno di essi.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Rom