Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 14723/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 14723/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 14723/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Con la sentenza in epigrafe indicata, il Tribunale di Lecco assolveva Matteo Spagnolo dal reato di calunnia perché il fatto non sussiste. All'imputato era stato contestato di aver, in sede di sommarie informazioni rese ai carabinieri, incolpato falsamente il 24 marzo 2016 Claudio Iannacone del reato di sostituzione di persona. Secondo il Tribunale, difettava nella specie la condotta vincolata prevista dall'art. 368 cod. pen., avendo reso l'imputato le dichiarazioni calunniose nel verbale di sommarie informazioni e non potendosi accedere ad un'interpretazione estensiva in malam partem, e comunque all'epoca in cui erano state rese le dichiarazioni l'evento previsto dalla norma si era già verificato (l'apertura di un procedimento a carico dello Iannacone) e quindi alcun impulso poteva scaturire da esse.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 368 cod. pen; Sentenza — n. 14723/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Infondato è invece l'altro profilo di censura. Va rammentato che la calunnia è reato di pericolo, nel senso che non è necessario, ai fini della sua configurabilità, l'inizio di un procedimento penale a carico del calunniato, occorrendo soltanto che la falsa incolpazione contenga in sé gli elementi necessari e sufficienti per l'esercizio dell'azione penale nei confronti di una persona univocamente e agevolmente individuabile (tra tante, Sez. 2, n. 14761 del 19/12/2017, dep. 2018, Rv. 272754). Tale inidoneità è stata esclusa quando la falsa accusa sia sia stata in precedenza portata a conoscenza della autorità (Sez. 6, n. 29579 del 20/07/2011, Rv. 250746).

Parole chiave

Generato dall'IA
adulterio reati contro l'integrità sessuale verdetto di colpevolezza convivenza di fatto non dichiarata causa illecita confessione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 368 cod. pen
Secondo il Tribunale, difettava nella specie la condotta vincolata prevista dall'art. 368 cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lecco nel procedimento a carico di Spagnolo Matteo, nato a Lecco 04/10/1993 avverso la sentenza del 23/06/2021 del Tribunale di Lecco visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Ersilia Calvanese; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Piergiorgio Morosini, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; udito il difensore, avv. Stefano Bighellini, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe indicata, il Tribunale di Lecco assolveva Matteo Spagnolo dal reato di calunnia perché il fatto non sussiste. All'imputato era stato contestato di aver, in sede di sommarie informazioni rese ai carabinieri, incolpato falsamente il 24 marzo 2016 Claudio Iannacone del reato di sostituzione di persona. Secondo il Tribunale, difettava nella specie la condotta vincolata prevista dall'art. 368 cod. pen., avendo reso l'imputato le dichiarazioni calunniose nel verbale di sommarie informazioni e non potendosi accedere ad un'interpretazione estensiva in malam partem, e comunque all'epoca in cui erano state rese le dichiarazioni l'evento previsto dalla norma si era già verificato (l'apertura di un procedimento a carico dello Iannacone) e quindi alcun impulso poteva scaturire da esse.

2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lecco i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Violazione di legge. Entrambe le premesse sulle quali si basa il ragionamento assolutorio del Tribunale (il reato di calunnia come reato "a forma vincolata" e di "evento") sono palesemente smentite dalla giurisprudenza di legittimità. Il reato in esame può essere commesso con qualsiasi forma di comunicazione all'autorità ed è svincolato dall'effettiva verificazione di un evento (l'inizio del procedimento penale), essendo sufficiente la sola rilevanza della falsa incolpazione per l'eventuale esercizio dell'zione penale (anche quindi se il procedimento sia già iscritto).

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso non può essere accolto.

2. Quanto al primo profilo di censura, effettivamente la sentenza impugnata è incorsa in un errore di diritto, in quanto la giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che la falsa incolpazione può essere realizzata anche, come nel caso in esame, con sommarie informazioni rese ai Carabinieri nel corso delle indagini preliminari (Sez. 6, n. 44594 del 08/10/2008, Rv. 241654; Sez. 3, n. 412 del 13/03/1967, Rv. 104239). Si è infatti osservato che, mentre i termini querela, richiesta o istanza indicano i relativi atti processuali previsti dal codice di procedura penale, il termine "denuncia" va inteso non già in senso tecnico processuale, ma come indicante ogni comunicazione della notitia criminis diretta ad una delle autorità indicate nella norma, qualunque sia la forma ed il contesto di tale comunicazione, la quale potrà pertanto essere verbale o scritta, anonima o sotto falso nome.

2. Infondato è invece l'altro profilo di censura. Va rammentato che la calunnia è reato di pericolo, nel senso che non è necessario, ai fini della sua configurabilità, l'inizio di un procedimento penale a carico del calunniato, occorrendo soltanto che la falsa incolpazione contenga in sé gli elementi necessari e sufficienti per l'esercizio dell'azione penale nei confronti di una persona univocamente e agevolmente individuabile (tra tante, Sez. 2, n. 14761 del 19/12/2017, dep. 2018, Rv. 272754). Tale inidoneità è stata esclusa quando la falsa accusa sia sia stata in precedenza portata a conoscenza della autorità (Sez. 6, n. 29579 del 20/07/2011, Rv. 250746).

Si è affermato che la possibilità di inizio di un procedimento penale deve riguardare un nuovo e giuridicamente autonomo procedimento, non essendo sufficiente che la falsa accusa sia destinata a confluire come seguito di un procedimento già esistente. Quindi, sotto tale aspetto, la sentenza impugnata non merita censura, avendo escluso la configurabilità del reato, perché l'imputato aveva reso le dichiarazioni ritenute calunniose contro lo Iannacone nell'ambito del procedimento che vedeva quest'ultimo già indagato per il reato di sostituzione di persona, a seguito di una denuncia presentata da altri.

3. Sulla base delle suddette considerazioni il ricorso va quindi rigettato.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Così deciso il 17/02/2022. Il Consigliere estensore Ersi