Italian Supreme Court dismisses appeal against preventive measures decision as fact correction remedy applies only to final judgments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared inadmissible a special appeal filed by a defendant seeking to correct a factual error in a prior judgment. The appellant argued that the lower court failed to consider evidence proving the confiscated property's origin predated the defendant's dangerousness period. The court ruled that the remedy under Article 625-bis of the Code of Criminal Procedure is strictly limited to stabilizing final judgments and does not apply to preventive measures decisions, which are not addressed to a convicted person.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 625-bis cod. proc. pen.; The remedy for correcting factual errors in cassation proceedings is limited to cases where the decision stabilizes the res judicata, excluding preventive measures decisions which do not target a convicted individual.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. proposto da: Aliu Arngustin nato il 28/08/1992 in Albania per la correzione dell'errore di fatto contenuto nella sentenza emessa dalla Seconda Sezione Penale il 25/01/2021 NRG 33502/2020. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il difensore di Aliu Agustin, munito di procura speciale, propone tempestivo ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. avverso la sentenza emessa in data 25 gennaio 2021 dalla Seconda Sezione di questa Corte, NRG 33502/2020, con la quale veniva dichiarato inammissibile il ricorso del predetto. 2.11 ricorrente deduce la violazione di legge per l'errore consistente nella svista insita nel non aver considerato in alcun modo la mancanza della motivazione - nel provvedimento di rigetto emesso dalla Corte d'appello, nell'ambito del procedimento di prevenzione promosso contro Aliu - riguardante un punto decisivo della controversia avente ad oggetto la prova documentale, prodotta e acquisita al fascicolo processuale, dalla quale era possibile evincere che la provvista utilizzata per l'acquisto dell'immobile confiscato era risalente al 2014 e quindi non coincideva con il periodo di pericolosità di Aliu Besim.
3. Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti.
4. Deve rilevarsi che il rimedio di cui all'art. 625-bis cod. proc. pen., come affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 13199 del 21/07/2016 - dep. 17/03/2017- Nunziata, Rv. 269790 - 01), deve rimanere limitato ai casi in cui la decisione della Corte di cassazione intervenga a stabilizzare il giudicato, anche se formatosi anteriormente. Ne consegue che per tutte le decisioni della Corte di cassazione che intervengano in procedimenti ante iudicatum, come ad esempio i provvedimenti emessi in fase cautelare, le decisioni in materia di misure di prevenzione, quelle in materia di rimessione del processo, nonché le decisioni processuali in materia di estradizione o di mandato di arresto europeo, continuerà a non esservi spazio per la correzione dell'errore di fatto, in quanto si tratta di decisioni che non hanno come destinatario un condannato.
5. Il presente ricorso è, pertanto, inammissibile, avendo come oggetto una decisione in materia di misure di prevenzione. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma, che si reputa equo determinare in euro 3.000,00, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 gennaio 2022. Il Consiglier Maria Sabi na DEMITATO N CANC