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Sentenza — n. 14511/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses criminal appeals for drug trafficking as generic and factually insufficient.

Numero d'incarto Sentenza — n. 14511/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeals filed by three defendants against a lower court's drug trafficking conviction inadmissible. The appellants argued that the conviction relied on generic statements from an unreliable buyer and failed to exclude alternative explanations for their absence during the search. The court rejected these claims, ruling that the appeals were too general to address specific facts and that the lower court correctly exercised its discretion regarding the evidence and sentencing.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 366, comma 1, lett. a) and b) c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: Appeals must be specific and factually grounded; generic criticisms of the lower court's evaluation of evidence or sentencing without precise factual references are inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal appeal inadmissibility generic appeal grounds drug trafficking conviction discretionary sentencing powers evidence evaluation review imputazione per reati di stupefacenti testimonianza inattendibile prove acquisite illegalmente

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366, comma 1, lett. a) and b) c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
artt. 110 cod. pen
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Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da Illibato Ludovico, nato a Aversa il 26/10/1963 Illibato Nicola, nato a Aversa il 06/06/1988 Russo Raffaele, nato a Aversa il 07/08/1999 avverso la sentenza del 11/03/2021 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal componente Angelo Capozzi; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pietro Molino, che ha concluso chiedendo dichiararsi la inammissibilità dei ricorsi; lette le conclusioni del difensore, avv. Gianfranco Carbone, che ha chiesto l'accoglimento dei ricorsi. « In procedimento svolto ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, d.-l. 28 ottobre 2020, n.137 conv. in legge 18 dicembre 2020, n. 176.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Napoli, a seguito di gravame interposto dagli imputati Ludovico Illibato, Nicola illibato e Raffaele Russo avverso la sentenza emessa in data 28 maggio 2019 dal Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Napoli-Nord, ha confermato la decisione con la quale i predetti sono stati ritenuti responsabili del reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90 e condannati a pena di giustizia.

2. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione i predetti imputati con distinti atti a mezzo dello stesso difensore.

3. Con unico atto nell'interesse di Ludovico Illibato e Nicola Illibato si deduce: 3.1. Con il primo motivo, violazione di legge e vizio cumulativo della motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità basata sulle dichiarazioni di Benito Faraldo generiche e prive di riscontro, laddove quelle della S.ra Del Prete non consentivano di ritenere la frequentazione abituale dell'appartamento indicato dagli acquirenti come luogo di spaccio da parte dei ricorrenti mentre apodittica risulta la spiegazione del mancato rinvenimento dei ricorrenti in detto appartamento al momento della perquisizione. 3.2. Con il secondo motivo, erronea applicazione di legge e vizio cumulativo della motivazione quanto alla mancata esclusione della continuazione o, comunque, del relativo minimo aumento di pena, mancando la prova adeguata di una pluralità di episodi e risultando eccessivo l'incremento di pena. 3.3. Con il terzo motivo, inosservanza di legge penale e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla omessa concessione delle attenuanti c.d. generiche e della riduzione della pena.

4. Nell'interesse di Raffele Russo si deduce: 4.1. Con il primo motivo, erronea applicazione di legge e vizio cumulativo della motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità con specifico riguardo alla individuazione del ricorrente avvenuta solo sulla base di una generica indicazione dell'acquirente — soggetto di dubbia attendibilità - e senza che lo stesso ricorrente fosse rinvenuto nell'appartamento perquisito, non bastando all'uopo la residenza formale del predetto né la congettura del suo allontanamento in relazione al suo mancato ritrovamento. La Corte, inoltre, manca di considerare le dichiarazioni di Giuseppe Russo circa l'assenza del ricorrente nell'appartamento in questione. 4.2. Con il secondo motivo, erronea applicazione di legge e vizio cumulativo della motivazione quanto alla mancata esclusione della continuazione o, comunque, del relativo minimo aumento di pena, limitandosi la sentenza a richiamare la prima motivazione.

5. I ricorsi sono inammissibili.

6. I ricorsi nell'interesse degli Illibato. 6.1. Il primo motivo è generico rispetto alla specifica indicazione da parte dell'abituale acquirente Faraldo e del riconoscimento fotografico da parte sua dei due ricorrenti quali soggetti che gli avevano procurato lo stupefacente corroborate dalla frequentazione degli stessi ricorrenti dell'appartamento, indicato dal Faraldo come luogo di spaccio, riferita da parte della Del Prete, abitante nello stesso appartamento. Non illogica è la motivazione sul mancato rinvenimento dei ricorrenti nell'appartamento sulla base dell'avvertimento dato dal Russo allo stesso Faraldo di allontanarsi dall'appartamento perché sotto casa vi erano appostati i carabinieri in borghese in una Panda bianca. 6.2.

Il secondo motivo è generico rispetto alla comprovata pluralità di episodi di spaccio nell'arco di due mesi. 6.3. Il terzo motivo è generica censura all'esercizio dei poteri discrezionali demandati al giudice di merito, nella specie correttamente esercitati in ragione della non occasionalità delle condotte e dei molteplici e gravi precedenti a carico di Ludovico Illibato e di un precedente specifico per Nicola Illibato (v. pg. 4 della sentenza).

7. Il ricorso di Raffaele Russo. 7.1. Il primo motivo è generico ed in fatto rispetto alla incensurabile valutazione delle dichiarazioni rese dall'acquirente Salvatore Tarice - trovato all'uscita della palazzina dove poi hanno fatto accesso i militi con due stecchette di hashish - sulla provenienza di tale stupefacente da tale Raffaele, dal quale aveva effettuato acquisti circa dieci volte al mese. Incensurabile e poi l'identificazione del predetto spacciatore nell'attuale ricorrente quale unico Raffaele abitante presso l'appartamento indicato e descritto dal Tarice. Quanto al mancato ritrovamento del ricorrente al momento dell'accesso dei militi, valga quanto già detto in relazione alla analoga questione posta dai precedenti ricorrenti. 7.2. Il secondo motivo è generico rispetto al corretto esercizio dei poteri discrezionali demandati al giudice di merito che ha considerato per la determinazione dell'incremento conseguente al riconoscimento della continuazione la consistente pluralità delle condotte nell'arco di ciascun mese.

8. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma che si stima equo determinare in euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 25/01/2022. Il Componente estensore Il Presid