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Sentenza — n. 13935/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 13935/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 13935/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Torino ha ribadito la decisione del Tribunale di Novara del 27 settembre 2018 che aveva stabilito la responsabilità di Jonathan Marasco in ordine al delitto di resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 cod. pen.), rideterminando la pena irrogata dal giudice di primo grado in ragione della dichiarata estinzione per sopravvenuta prescrizione della concorrente contravvenzione di guida in stato di ebbrezza (art. 182, comma 2, lett. c, d. Igs. n. 285 del 1992).

Regesto Legislator

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art. 337 cod. pen, art. 161, comma 4 cod. proc. pen, art. 180 cod. proc. pen, art. 184 cod. proc. pen, art. 415-bis cod. proc. pen; Sentenza — n. 13935/2022 — snpen · Corte di Cassazione: La giurisprudenza di questa Corte di legittimità ha, infatti, più volte affermato il principio che in tema di notificazione all'imputato, l'eventuale erronea utilizzazione della modalità prevista dall'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., integra un'invalidità a regime intermedio riconducibile all'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. e deducibile entro i termini indicati dall'art. 180 cod. proc. pen. (tra molte v. Sez. 6, n. 37177 del 08/07/2008, Mosca e al., Rv. 241206) Come tutte quelle assolute di ordine generale, dunque, la nullità era suscettibile di sanatoria e in particolare di quella prevista dall'art. 184 cod. proc. pen. dettata per le citazioni, gli avvisi e le notificazioni.

Parole chiave

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ricusazione del pubblico ministero rinuncia al dibattimento orale procedimento in corso sanzione disciplinare del notaio inosservanza di prescrizioni di servizio sospensione dell'istruzione

Disposizioni normative citate

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art. 337 cod. pen
Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Torino ha ribadito la decisione del Tribunale di Novara del 27 settembre 2018 che aveva stabilito la responsabilità di Jonathan Marasco in ordine al delitto di resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 cod.
art. 161, comma 4 cod. proc. pen
pen., eccependo la nullità della sentenza di primo grado e di tutti gli atti successivi a causa della notificazione dell'avviso di chiusura indagini all'indirizzo errato di Piazza Martiri, 10 di Novara anziché della frazione di Lumellogno, l'atto venendo poi notificato ai sensi dell'art. 161, comma 4 cod. proc. pen.
art. 180 cod. proc. pen
e deducibile entro i termini indicati dall'art. 180 cod. proc. pen.
art. 184 cod. proc. pen
241206) Come tutte quelle assolute di ordine generale, dunque, la nullità era suscettibile di sanatoria e in particolare di quella prevista dall'art. 184 cod. proc. pen.
art. 415-bis cod. proc. pen
Vale osservare, infatti, che attenendo alla notificazione dell'avviso di cui all'art. 415-bis cod. proc. pen., la nullità avrebbe dovuto essere eccepita come questione preliminare ai sensi dell'alt 491, comma 1, la quale espressamente richiama le nullità indicate nell'art.
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Testo completo

seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Marasco Jonathan, n. Novara 26/07/1982 avverso la sentenza n. 6349/21 della Corte di appello di Torino del 12/10/2021 letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata; udita la relazione del consigliere Orlando Villoni; letta la requisitoria scritta del pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Piergiorgio Morosini, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Torino ha ribadito la decisione del Tribunale di Novara del 27 settembre 2018 che aveva stabilito la responsabilità di Jonathan Marasco in ordine al delitto di resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 cod. pen.), rideterminando la pena irrogata dal giudice di primo grado in ragione della dichiarata estinzione per sopravvenuta prescrizione della concorrente contravvenzione di guida in stato di ebbrezza (art. 182, comma 2, lett. c, d. Igs. n. 285 del 1992).

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, che con un unico motivo di censura, deduce violazione di legge processuale con riferimento agli artt. 157, 415-bis e 178, lett.

c) cod. proc. pen., eccependo la nullità della sentenza di primo grado e di tutti gli atti successivi a causa della notificazione dell'avviso di chiusura indagini all'indirizzo errato di Piazza Martiri, 10 di Novara anziché della frazione di Lumellogno, l'atto venendo poi notificato ai sensi dell'art. 161, comma 4 cod. proc. pen.

3. Il procedimento è stato trattato all'odierna udienza con le forme e le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, í cui effetti sono stati prorogati dall'art. 7 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito nella legge 16 settembre 2021, n. 126 ed ulteriormente dall'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 convertito nella legge 25 febbraio 2022, n.

15.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato e va dichiarato inammissibile.

2. Il ricorrente lamenta attraverso il suo difensore, la consumazione di una nullità di carattere assoluto, che avrebbe comportato la mancata citazione per il giudizio di primo grado, derivante dall'omessa o più precisamente dall'irregolare notificazione dell'avviso di chiusura indagini di cui 415-bis cod. proc. pen., in prima battuta presso un indirizzo erroneo e successivamente presso il difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. L'assunto è palesemente infondato. Anche a voler ritenere sussistente la denunciata violazione di legge, infatti, essa ha al più comportato una irregolarità della notificazione della citazione a giudizio dinanzi al Tribunale, configurandosi, pertanto, come nullità certamente assoluta, ma di carattere generale a regime intermedio (artt. 178, 180 cod. proc. pen.), come si atteggiano tutte quelle in cui l'irregolarità della notificazione non compromette il raggiungimento della finalità dell'atto, tant'è che l'imputato, come si avrà modo oltre di precisare, è stato regolarmente rappresentato dal proprio difensore nell'ambito del giudizio di primo grado.

La giurisprudenza di questa Corte di legittimità ha, infatti, più volte affermato il principio che in tema di notificazione all'imputato, l'eventuale erronea utilizzazione della modalità prevista dall'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., integra un'invalidità a regime intermedio riconducibile all'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. e deducibile entro i termini indicati dall'art. 180 cod. proc. pen. (tra molte v. Sez. 6, n. 37177 del 08/07/2008, Mosca e al., Rv. 241206) Come tutte quelle assolute di ordine generale, dunque, la nullità era suscettibile di sanatoria e in particolare di quella prevista dall'art. 184 cod. proc. pen. dettata per le citazioni, gli avvisi e le notificazioni.

Tutto ciò premesso, si rileva da un lato che nella sentenza del Tribunale di Novara del 27 settembre 2018 si dà atto dell'assenza di questioni preliminari e dall'altro che l'esame del verbale dell'unica udienza tenutasi dinanzi al giudice monocratico conferma la mancanza di rilievi difensivi su questioni di carattere procedurale. Vale osservare, infatti, che attenendo alla notificazione dell'avviso di cui all'art. 415-bis cod. proc. pen., la nullità avrebbe dovuto essere eccepita come questione preliminare ai sensi dell'alt 491, comma 1, la quale espressamente richiama le nullità indicate nell'art. 181, commi 2 e 3, tra cui quelle consumatesi nelle indagini preliminari, difettando nella specie l'udienza preliminare poiché la citazione a giudizio eseguita direttamente dal Pubblico Ministero ai sensi dell'art.552 cod. proc. pen.

L'assenza di deduzione tempestiva ha dato, pertanto, corpo alla sanatoria di cui ai commi 1 e 2 del citato art. 184, da cui l'inammissibilità della censura in questa sede di legittimità.

3. Alla dichiarazione d'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro tremila. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso, 17 marzo