Italian Court quashes drug possession conviction due to insufficient evidence proving intent to sell rather than personal use.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the lower court's conviction for illegal drug possession without remittal. The defendants were found guilty based on the presence of marijuana and drug paraphernalia in their home, but the appellate court failed to adequately address evidence suggesting personal use. The Supreme Court ruled that the prosecution must prove intent to sell as a constitutive element of the crime, and the lower court's reliance on ambiguous behavior and the mere presence of tools was legally insufficient.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990; The prosecution must prove the intent to sell as a constitutive element of the crime of illegal drug possession, and the mere presence of paraphernalia or ambiguous behavior is insufficient to establish this intent when the quantity is small and custody methods suggest personal use.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da 1. Mancusi Francesco, nato a Catanzaro il 06/05/1968 2. Mancusi Michele, nato a Catanzaro il 23/10/1996 avverso la sentenza del 04/03/2021 della Corte di appello di Catanzaro. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Silvia Giorgi; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Piergiorgio Morosini, che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Catanzaro, con sentenza del 15 maggio 2017, aveva dichiarato Francesco e Michele Mancusi responsabili del reato di cui all'art. 73, commi 1, 1-bis e 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 con riguardo alla detenzione finalizzata allo spaccio di complessivi grammi 40 circa di marijuana e, con le attenuanti generiche e la diminuente di rito, li aveva condannati alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 800,00 di multa ciascuno. Con sentenza del 4 marzo 2021 la Corte d'appello di Catanzaro confermava la pronuncia resa in primo grado.
Riteneva la Corte che le modalità di rinvenimento della sostanza stupefacente fossero pacificamente indicative della finalità di spaccio. Gli operanti rinvenivano gr. 2 circa di marijuana, custoditi nel cassetto del comodino di una camera da letto situata nell'abitazione dei genitori di Francesco Mancusi, utilizzata dal di lui figlio Michele, che veniva altresì trovato in possesso di circa gr. 7 della medesima sostanza occultati in parte nel giubbotto e in parte nel vano portaoggetti della vettura in uso al medesimo. Ulteriori gr. 30 della medesima sostanza erano stati trovati sulla persona di Francesco Mancusi, suddivisi in due involucri.
Lo stesso aveva riferito di non fare uso di sostanze stupefacenti e che aveva rinvenuto la droga nella camera da letto in uso al figlio Michele, che effettivamente si assumeva la proprietà di detto quantitativo, affermando che era destinato all'uso personale. Il rinvenimento di un macinino con residui della medesima sostanza, di un contenitore in matallo contenente semi di cannabis indica, di un trita-erba, di un paio di forbicine e l'atteggiamento tenuto da Francesco Mancusi (che aveva tentato di allontanarsi dirigendo verso l'abitazione dei genitori) deponevano, a parere della Corte territoriale, nel senso della destinazione della sostanza a terzi.
2. Il difensore degli imputati ha presentato ricorso per cassazione avverso detta sentenza, rimarcandone l'erronea applicazione della legge penale e il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento dell'utilizzo personale della sostanza. Il rinvenimento della droga non è stato associato ad alcun elemento sintomatico di spaccio, tanto che la sentenza si limita a fare riferimento all' "atteggiamento ambiguo" tenuto da Francesco Mancusí. Le condotte dei due ricorrenti sono state considerate come concorsuali, a fronte della mancata contestazione dell'art. 110 cod. pen. e comunque in assenza di una motivazione che consenta di attribuire ad entrambi il possesso dell'intero quantitativo. Quanto a Michele Mancusi non è congrua la motivazione che indica nella percezione di soli euro 700 mensili la preclusione alla precostituzione di una scorta, posto che il valore della sostanza è comunque molto contenuto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato, nei termini di seguito illustrati.2. La Corte territoriale ha ritenuto sussistente il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, pur in presenza di elementi sintomatici dell'uso personale dello stupefacente sequestrato. I ricorrenti hanno dedotto, oltre al vizio motivazionale, anche la violazione di legge nella parte in cui si è ritenuto sussistente il fine di spaccio, che costituisce elemento costitutivo della fattispecie contestata di detenzione illegale di droga. Sotto tale profilo, va accolta la doglianza difensiva nella parte in cui si è lamentata l'applicazione da parte del giudice di merito di una norma incriminatrice sul presupposto dell'accertamento di un fatto diverso da quello previsto dalla fattispecie astratta.
Occorre ricordare che la destinazione all'uso personale della sostanza stupefacente non ha natura giuridica di causa di non punibilità, poiché, al contrario, la destinazione della sostanza allo spaccio è elemento costitutivo del reato di illecita detenzione della stessa e, come tale, deve essere provata dalla pubblica accusa; non spetta, pertanto, all'imputato dimostrare la destinazione all'uso personale della sostanza stupefacente di cui sia stato trovato in possesso (Sez.6, n.26738 del 18/09/2020, Canduci, Rv. 279614; Sez. 4, n. 39262 del 25/09/2008, Brambati, Rv. 241468).
Ciò premesso, i giudici del merito non hanno valutato adeguatamente il fatto che Michele Mancusi avesse sostenuto che la sostanza era da lui detenuta per farne consumo personale e che Francesco Mancusi avesse sin da subito dichiarato che la marijuana apparteneva al figlio Michele. Da ciò è derivata una illogica considerazione di elementi fattuali di significato non univoco, dal momento che il quantitativo complessivo di sostanza drogante era ridotto, che le modalità di custodia erano compatibili con la destinazione della sostanza medesima al consumo personale e che non era accertata l'esistenza di alcun concreto indice riconducibile ad un'attività di spaccio in favore di terzi.
In tal senso non può essere valorizzata la mera disponibilità di un trita-erba e di una forbicina da parte di Michele Mancusi, che ben potevano essere custoditi in casa anche da un mero consumatore, così come la circostanza che lo stesso percepisse uno stipendio di 700,00 euro mensili (a fronte di un canone di affitto per l'abitazione di euro 200,00 mensili) in effetti compatibile con il modesto valore economico dello stupefacente sequestrato. L'impostazione argomentativa dei giudici di merito, nella quale è ravvisabile un erroneo impiego di massime di esperienza, consente di rilevare una sostanziale assenza argomentativa in ordine alla sussistenza di prova circa l'esistenza di un elemento costitutivo della fattispecie incriminatrice contestata.
Non essendo ravvisabili possibilità di ulteriore sviluppo motivazionale, e palesandosi quindi la superfluità dello svolgimento di un giudizio di rinvio, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio. P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il fatto non sussiste. Così deciso il 17/03/2022 Il Con