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Sentenza — n. 13169/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 13169/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 13169/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 16 settembre 2021 la Corte di appello di Brescia ha riconosciuto la sentenza penale n. 363 emessa dal Tribunale di Timisoara in data 20 settembre 2016, divenuta irrevocabile il 23 febbraio 2018, nei confronti di Ilario Ivano Galli, condannato alla pena di anni cinque di reclusione perché ritenuto colpevole dei reati di costituzione di un gruppo criminale organizzato e di tratta illegale di esseri umani.

Regesto Legislator

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art. 696 -quinquies cod. proc.pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 13169/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Attestazione, questa, che la Corte distrettuale ha correttamente ritenuto sufficiente ai sensi del disposto di cui all'art. 13, comma 1, lett. i), n. 1), d.lgs. cit. e che, nella sua qualità di Autorità di esecuzione, non può sottoporre ad un controllo di merito, ovvero contestare nella sua affidabilità, trattandosi di un sindacato che, in linea generale, le è precluso ex art. 696 -quinquies cod. proc.pen. e che, di converso, è onere dell'interessato attivare dinanzi alle competenti Autorità dello Stato di emissione.

Parole chiave

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aiuto all'evasione di detenuti protezione internazionale domanda d'asilo di rom persecuzione dei Tamil asilo di cittadino srilankese assistenza all’Ucraina

Disposizioni normative citate

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art. 696 -quinquies cod. proc.pen
e che, nella sua qualità di Autorità di esecuzione, non può sottoporre ad un controllo di merito, ovvero contestare nella sua affidabilità, trattandosi di un sindacato che, in linea generale, le è precluso ex art. 696 -quinquies cod. proc.pen.
art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo quantificare nella misura di euro tremila.
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Testo completo

o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Galli Ivano Ilario, nato il 30/01/1962 ad Asola avverso la sentenza del 16/09/2021 della Corte di appello di Brescia visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Gaetano De Amicis; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Elisabetta Ceniccola, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; lette le conclusioni del difensore, Avv. Luca Berni, che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 16 settembre 2021 la Corte di appello di Brescia ha riconosciuto la sentenza penale n. 363 emessa dal Tribunale di Timisoara in data 20 settembre 2016, divenuta irrevocabile il 23 febbraio 2018, nei confronti di Ilario Ivano Galli, condannato alla pena di anni cinque di reclusione perché ritenuto colpevole dei reati di costituzione di un gruppo criminale organizzato e di tratta illegale di esseri umani.

2. Nell'interesse del Galli ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia, deducendo l'erronea applicazione del disposto di cui all'art. 733, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., sotto il profilo dell'omessa citazione a giudizio dinanzi all'Autorità straniera e del rispetto del suo diritto ad essere interrogato in una lingua a lui comprensibile, con l'assistenza di un difensore.

3. Con requisitoria trasmessa alla Cancelleria di questa Suprema Corte in data 16 febbraio 2022 il Procuratore generale ha illustrato le sue conclusioni, chiedendo il rigetto del ricorso.

4. Con memoria trasmessa alla Cancelleria di questa Suprema Corte in data 25 febbraio 2022 il difensore del Galli, Avv. Luca Berni, ha replicato alle argomentazioni esposte nella requisitoria del Procuratore generale ed ha insistito nell'accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza, sia per essere stato erroneamente evocato un parametro normativo non applicabile nel caso di specie (la cui disciplina, di contro, è rinvenibile negli artt. 9 ss. d.lgs. 7 settembre 2010, n. 161, recante disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2008/909/GAI relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea), sia per avere l'Autorità estera puntualmente precisato, nel certificato di cui all'art. 4 della menzionata decisione quadro, che l'odierno ricorrente, assente alla pronuncia della sentenza oggetto di riconoscimento, è stato rappresentato da un difensore d'ufficio ed ha avuto notizia del processo che lo riguardava, per essere stato personalmente informato della data e del luogo del procedimento concluso con la sentenza contumaciale nei suoi confronti emessa.

Attestazione, questa, che la Corte distrettuale ha correttamente ritenuto sufficiente ai sensi del disposto di cui all'art. 13, comma 1, lett. i), n. 1), d.lgs. cit. e che, nella sua qualità di Autorità di esecuzione, non può sottoporre ad un controllo di merito, ovvero contestare nella sua affidabilità, trattandosi di un sindacato che, in linea generale, le è precluso ex art. 696 -quinquies cod. proc.pen. e che, di converso, è onere dell'interessato attivare dinanzi alle competenti Autorità dello Stato di emissione.

2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo quantificare nella misura di euro tremila. La Cancelleria curerà l'espletamento degli incombenti di cui all'art. 22, comma 5, della legge n. 69 del 2005.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, della legge n. 69 del 2005. Così deciso il 3 marzo 2022 Il