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Sentenza — n. 13134/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 13134/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 13134/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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La lettura degli atti trasmessi alla Corte, verificati alla luce del rilievo processuale addotto con il ricorso, conferma la fondatezza della doglianza esposta dalla difesa del Basilico. Il decreto di citazione in appello, infatti, non risulta notificato al difensore di fiducia dell'appellante, autore, peraltro, del relativo gravame. Ciò malgrado, il giudizio è stato ugualmente trattato, previa notifica dell'avviso ad un difensore d'ufficio, all'uopo nominato.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 13134/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Tanto, all'evidenza, determina la nullità della sentenza impugnata. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte sul tema, l'omesso avviso dell'udienza al difensore dì fiducia, integra infatti una nullità assoluta e insanabile ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett.

Parole chiave

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diritto a un difensore omissione del difensore sentenza contumaciale deposizione inattendibile favor testamenti procedura per diffamazione
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Basilico Enrico Antonio, nato a Seveso il 14 novembre 1955 avverso la sentenza della Corte di appello di Milano del 7 maggio 2021 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Benedetto Paternò Raddusa; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore generale Piergiorgio Morosini, che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Milano RITENUTO IN FATTO1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Milano ha rigettato il gravame interposto dal difensore di Enrico Antonio Basilico, condannato alla pena di giustizia perché ritenuto responsabile del reato di cui all'ad 337 cod. pen. allo stesso ascritto. 2.Propone ricorso il difensore di fiducia e lamenta violazione di legge in relazione all'art. 178, comma 1 , lettera c) e 179, comma 1, cod. proc. pen. perché la decisione è stata assunta senza notificare l'avviso di fissazione udienza al difensore di fiducia del condannato che aveva anche redatto l'appello sul presupposto, erroneo, dell'intervenuto decesso dello stesso, tanto da procedere alla nomina di un difensore d'ufficio

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La lettura degli atti trasmessi alla Corte, verificati alla luce del rilievo processuale addotto con il ricorso, conferma la fondatezza della doglianza esposta dalla difesa del Basilico.

2. Il decreto di citazione in appello, infatti, non risulta notificato al difensore di fiducia dell'appellante, autore, peraltro, del relativo gravame. Ciò malgrado, il giudizio è stato ugualmente trattato, previa notifica dell'avviso ad un difensore d'ufficio, all'uopo nominato.

3. Tanto, all'evidenza, determina la nullità della sentenza impugnata. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte sul tema, l'omesso avviso dell'udienza al difensore dì fiducia, integra infatti una nullità assoluta e insanabile ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett.

c) e 179, comma 1, cod. proc. pen. senza che in alcun modo rilievi in senso opposto, come avvenuto nel caso che occupa, l'intervenuta notifica in favore di difensore d'ufficio nominato in sua sostituzione (Sez. U, n. 24630 del 26/03/2015, Maritan,Rv. 263599;Sez. 1, n. 20449 del 28/ 03/2014 Rv. 25961; Sez. 3, n.26266 del 18/01/2018, Rv. 273199).

4. Si impone in coerenza la decisione di cui al dispositivo che segue

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti ad altra sezione della Corte di appello di Milano per il giudizio. Così deciso il 17/2/2022. Il Consigliere estensore Il Pre idente P Benedetto Paternò Raddusa G