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Sentenza — n. 12519/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to failure to formally request revocation of residence obligation.

Numero d'incarto Sentenza — n. 12519/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the defendant failed to formally request the revocation of his residence obligation during the hearing. Although the defense argued the judge understood the request, the court found the written record showed only an invitation to submit the request in writing, which the defense counsel explicitly agreed to. Consequently, the subsequent order regarding the suspension of proceedings was unrelated to the revocation request, rendering the appeal procedurally unfounded.

Regesto Legislator

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Art. 310, cod. proc. pen.; Art. 616, cod. proc. pen.: An appeal against an order declaring inadmissible a request for revocation of a residence obligation is inadmissible if the request was not formally submitted in writing at the hearing, as oral assertions without formalization do not constitute a valid legal request.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal procedure appeal inadmissibility of appeal residence obligation revocation formal request requirement procedural unfoundedness judicial hearing record costs of proceedings revoca dell'annullamento

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 310, cod. proc. pen.
Con atto del proprio difensore, Antonino Indri impugna l'ordinanza del Tribunale di Sassari del 22 dicembre scorso, che ha dichiarato inammissibile l'appello da lui proposto a norma dell'art. 310, cod.
Art. 616, cod. proc. pen.
L'inammissibilità del ricorso comporta obbligatoriamente - ai sensi dell'art. 616, cod.
Art. 464-quater, cod. proc. pen.
l'impossibilità di addivenire alla prognosi di astensione dalla commissione di ulteriori reati, richiesta per l'ammissione alla prova dall'art. 464 -quater, cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000
Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000).
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Indri Antonino, nato a Sassari il 22/04/1965 avverso l'ordinanza del 22/12/2021 del Tribunale di Sassari visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Martino Rosati; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del Sost. Piergiorgio Morosini, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con atto del proprio difensore, Antonino Indri impugna l'ordinanza del Tribunale di Sassari del 22 dicembre scorso, che ha dichiarato inammissibile l'appello da lui proposto a norma dell'art. 310, cod. proc. pen., avverso l'ordinanza pronunciata in udienza, il 25 novembre precedente, dal medesimo Tribunale in funzione di giudice del dibattimento, con la quale - sostiene il ricorrente - sarebbe stata respinta l'istanza di revoca dell'obbligo di dimora, da lui avanzata oralmente in tale sede.

2. Ha ritenuto il Tribunale, invece, che nessuna istanza in tal senso fosse stata formalizzata nell'occasione, poiché, all'anticipazione della relativa richiesta da parte del difensore, il giudice aveva risposto con l'invito a depositarla per iscritto fuori udienza, ottenendo l'assenso del difensore medesimo: talché nessun provvedimento cautelare era stato da quel giudice emesso. L'ordinanza scambiata per tale dalla difesa, resa subìto dopo, riguardava, invece, la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova, pure proposta dal difensore in quel contesto, ed il riferimento operato dal giudice alle esigenze cautelari, nella relativa motivazione, costituiva soltanto un passaggio argomentativo per escludere la prognosi di astensione dell'imputato da future condotte delittuose, necessaria per l'ammissione al beneficio.

3. Il ricorso denuncia violazione di legge processuale e vizi di motivazione, sostenendo che l'istanza di revoca della misura fosse stata presentata e che così l'avesse intesa lo stesso giudice del dibattimento, come si evincerebbe dall'espresso riferimento, contenuto nel suo provvedimento reso immediatamente dopo, alla permanenza delle esigenze cautelari ed a quanto statuito in proposito con un'ordinanza del 28 ottobre precedente, conseguente ad altra istanza de libertate. Pertanto, l'ordinanza d'inammissibilità dell'appello cautelare sarebbe illegittima, in quanto emessa fuori dei casi consentiti dalla legge.

4. Ha depositato requisitoria scritta il Procuratore generale, concludendo per l'inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile, per la manifesta infondatezza del motivo.

2. Dalla lettura dei verbale d'udienza dibattimentale, riportato per esteso nel provvedimento impugnato per la parte d'interesse, si rileva senza possibilità d'equivoco:

a) che l'istanza di revoca della misura cautelare non è stata formalizzata in quella sede, poiché, all'invito del giudice di presentarla «per iscritto.., da parte», il difensore ha espressamente assentito (rispondendo «okay»);

b) che il successivo provvedimento dettato a verbale ha riguardato esclusivamente l'istanza di sospensione con messa alla prova, come recita il relativo dispositivo («rigetta l'istanza di ammissione all'istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova»). Nessun significato diverso può essere assegnato al riferimento, nella motivazione di tale decisione, alla persistenza di esigenze cautelari e ad un precedente provvedimento de libertate sul tema: risulta chiaramente, infatti, come esso rappresentasse un semplice passaggio argonnentativo per giustificare J... l'impossibilità di addivenire alla prognosi di astensione dalla commissione di ulteriori reati, richiesta per l'ammissione alla prova dall'art. 464 -quater, cod. proc. pen., in effetti espressamente richiannat4 dal giudice.

3. L'inammissibilità del ricorso comporta obbligatoriamente - ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen. - la condanna del proponente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000). Detta somma, considerando la manifesta assenza di pregio degli argomenti addotti, va fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amme