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Sentenza — n. 12518/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against detention order citing lack of legal violation and insufficient reasoning defects.

Numero d'incarto Sentenza — n. 12518/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Denjeli Davít inadmissible, rejecting his request to revoke or replace his home detention order. The appellant argued that the lower court failed to properly evaluate the impact of a recent conviction sentence and his new job availability on the necessity of the measure. The court ruled that the lower court's reasoning was coherent and complete, finding no legal violation or logical flaw warranting cassation review.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 274, 299 c.p.p.: An appeal against a precautionary measure is inadmissible if it merely proposes a different evaluation of facts without denouncing a specific legal violation or manifest illogicality in the lower court's reasoning.

Parole chiave

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precautionary measures home detention inadmissible appeal legal violation manifest illogicality cassation review procedural law divieto di lavoro

Disposizioni normative citate

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Art. 310 cod. proc. pen.
Art. 274 cod. proc. pen.
Art. 299 cod. proc. pen.
Art. 23, commi 8 e 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137
Il procedimento è stato trattato nell'odierna udienza in camera di consiglio con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.
Art. 7 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105
176, i cui effetti sono stati prorogati dall'art. 7 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito dalla legge 16 settembre 2021, n.
Art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228
126, ed ancora dall'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla legge 25 febbraio 2022, n.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, Sentenza n. 49153 del 12/11/2015, Mascolo
Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti
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Testo completo

seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Denjeli Davít, nato in Albania il 12/01/1986 avverso l'ordinanza del 14/01/2022 del Tribunale di Ancona; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Ercole Aprile; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Piergiorgio Morosiní, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria dell'avv. Gianluca Anastasio, difensore del ricorrente, che ha concluso chiedendo l'annullamento della ordinanza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza sopra indicata il Tribunale di Ancona, adito ai sensi dell'art.310 cod. proc. pen., confermava il provvedimento del 16 dicembre 2021 con il quale il Tribunale di Ancona, in funzione di giudice del dibattimento, aveva rigettato una richiesta con la quale il difensore di Davit Denjeli aveva domandato la revoca o la sostituzione della misura degli arresti domiciliari, alla quale è sottoposto il suo assistito - imputato in relazione ai reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate - o l'autorizzazione a ché il prevenuto possa allontanarsi dal proprio domicilio per svolgere un'attività lavorativa.

2. Avverso tale ordinanza ha presentato ricorso il Denjeli, con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale ha dedotto la violazione di legge, in relazione agli artt.274 e 299 cod. proc. pen., e il vizio di motivazione, per avere il Tribunale dell'appello cautelare omesso di valutare l'incidenza che l'intervenuta sentenza di condanna di primo grado e l'acquisita disponibilità allo svolgimento di una attività lavorativa potevano avere sulla verifica di persistenza delle esigenze di cautela e di proporzione e adeguatezza della misura in corso.

3. Il procedimento è stato trattato nell'odierna udienza in camera di consiglio con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, i cui effetti sono stati prorogati dall'art. 7 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, ed ancora dall'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla legge 25 febbraio 2022, n.

15.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Ritiene la Corte il ricorso presentato nell'interesse di Davit Denjeli sia inammissibile.

2. Il motivo del ricorso è manifestamente infondato. Costituiscono espressione di un consolidato orientamento interpretativo della giurisprudenza di legittimità i principi secondo i quali la motivazione del provvedimento in materia di misure cautelari è censurabile in sede di legittimità solo quando sia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità al punto da risultare meramente apparente o assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito o talmente priva di coordinazione e carente dei necessari passaggi logici da far risultare incomprensibili le ragioni che hanno giustificato l'applicazione della misura (in questo senso, tra le tante, Sez. 6, Sentenza n. 49153 del 12/11/2015, Mascolo, Rv. 265244); e, in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione che deduca l'assenza o l'attenuazione delle esigenze cautelari è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (in questo senso, tra le altre, Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628).

Alla luce di tali principi di diritto deve escludersi che abbia violato alcuna delle disposizioni di legge indicate nel ricorso, l'ordinanza emessa in sede di appello cautelare dal Tribunale di Ancona che, con motivazione congrua e completa, nella quale non sono riconoscibili lacune o illogicità, ha chiarito come, nel perimetro valutativo indicato dall'art. 299, comma 2, cod. proc. pen., il mantenimento della misura cautelare applicata appena diciassette giorni prima al Danjeli si giustificasse sia per la sostanziale irrilevanza della intervenuta sentenza di condanna - peraltro richiamata dalla difesa, ai fini di una sollecitazione alla rivalutazione della esìstenza della già riconosciuta esigenza di cautela, in termini molto generici -; sia per l'ininfluenza della sopravvenuta disponibilità dell'imputato ad essere assunto per un lavoro, tenuto conto che il rischio di recidiva era stato collegato al concreto pericolo che lo stesso potesse tornare a commettere reati della stessa natura di quelli per i quali si procede, caratterizzati dall'essere stati determinati da ragioni diverse da quelle strettamente patrimoniali: pericolo di recidiva rispetto al quale, dunque, era circostanza non rilevante il fatto che lo stesso potesse cominciare a svolgere un'attività lavorativa.

3. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese dei procedimento e a quella di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17/03/2022 Il Consig