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Sentenza — n. 12517/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against detention order citing lack of manifest illogical reasoning regarding recidivism risk.

Numero d'incarto Sentenza — n. 12517/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Keita Mamadou inadmissible, rejecting his claim of manifest illogical reasoning. The defense argued that the lower court's confirmation of pre-trial detention was contradictory and ignored the defendant's health conditions, while the prosecution maintained the decision was legally sound. The court ruled that the trial judge adequately addressed the need for detention based on the defendant's lack of fixed residence, history of aggression against police, and inability to control his actions, thus satisfying the requirements of proportionality and adequacy.

Regesto Legislator

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Art. 274 cod. proc. pen.; Art. 309 cod. proc. pen.: In appeals against coercive measures, the Court of Cassation verifies only the adequacy of the lower court's reasoning regarding the existence of elements proving the need for precautionary measures, excluding a review of the factual basis or health conditions not verified in the original proceeding.

Parole chiave

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pre-trial detention appeal manifest illogical reasoning proportionality test recidivism risk assessment Cassazione inadmissibilità domanda d'asilo di rom diritto di ottenere una decisione legittimazione a contestare licenza

Disposizioni normative citate

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Art. 274 cod. proc. pen.
Art. 309 cod. proc. pen.
Art. 23, commi 8 e 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137
Il procedimento è stato trattato nell'odierna udienza in camera di consiglio con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.
Art. 7 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105
176, i cui effetti sono stati prorogati dall'art. 7 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito dalla legge 16 settembre 2021, n.
Art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228
126, ed ancora dall'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla legge 25 febbraio 2022, n.
art. 274 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Keita Mamadou, nato in Mali il 05/04/1993 (CUI 04VPER3) avverso l'ordinanza del 13/01/2022 del Tribunale di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Ercole Aprile; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Piergiorgio Morosini, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria dell'avv. Vincenzo Bosifè, difensore del ricorrente, che ha concluso chiedendo l'annullamento della ordinanza impugnata. RITENUTO IN PATII) 1. Con l'ordinanza sopra indicata il Tribunale di Roma, adito ai sensi dell'art.309 cod. proc. pen., confermava il provvedimento del 30 dicembre 2021 con il quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma aveva disposto l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di C72 Mamadou Keita, sottoposto ad indagini in relazione ai reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate.

2. Avverso tale ordinanza ha presentato ricorso l'indagato, con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale ha dedotto il vizio di motivazione, per contraddittorietà e manifesta illogicità, per avere il Tribunale del riesame confermato il provvedimento genetico della misura asserendo che il rischio di recidiva sia collegabile alle condizioni di salute del prevenuto, bisognevole più di cure che non di punizione.

3. Il procedimento è stato trattato nell'odierna udienza in camera di consiglio con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, i cui effetti sono stati prorogati dall'art. 7 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, ed ancora dall'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla legge 25 febbraio 2022, n.

15.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Ritiene la Corte il ricorso presentato nell'interesse di Mamadou Keita sia inammissibile.

2. Il motivo dedotto con il ricorso è manifestamente infondato. Va ricordato che, in caso di ricorso avverso provvedimenti in materia di misure cautelari, la Cassazione è tenuta esclusivamente a verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare l'esistenza di elementi idonei a comprovare la sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 cod. proc. pen., ovvero a illustrare le ragioni della scelta di una o di altra misura in relazione ai criteri di adeguatezza rispetto al bisogno di cautela da soddisfare e di proporzione rispetto al reato contestato: dunque, in sede di legittimità va controllata la congruenza della motivazione rispetto ai canoni della logica, nella peculiare prospettiva dei procedimenti di impugnazione incidentale de libertate.

In tale ottica, bisogna prendere atto come la motivazione dell'ordinanza sia adeguata, priva di incongruenze o fratture argomentative, e come, dunque, debba andare esente da censure di manifesta illogicità: avendo il Tribunale del riesame evidenziato che il Keita, soggetto privo di qualsivoglia fissa dimora o stabile attività lavorativa in Italia, che si era detto "ossessionato dalle forze dell'ordine", si era reso responsabile di una gravissima forma di aggressione ai danni del personale della Polizia di Stato limitatosi a chiedergli di indossare una mascherina ovvero un dispositivo di protezione delle vie respiratorie, obbligatoria per contrastare la diffusione della pandemia da covid-19; e, perciò, anche in ragione dei precedenti di polizia di cui è gravato per gravi reati contro il patrimonio, lo stesso era soggetto del tutto incapace di autocontrollo, potendosi conseguentemente configurare un concreto e attuale pericolo che, se lasciato in libertà, potesse tornare a commettere reati della stessa specie di quelli per i quali si procede.

Valutazioni, queste, che sono state censurate dalla difesa del ricorrente in termini molto generici e con un mero riferimento alle condizioni di salute dell'interessato, che, lungi dal poter essere verificate in sede di riesame del primigenio provvedimento coercitivo, potrebbero essere eventualmente segnalate, nelle forme dovute, al giudice del procedimento principale.

3. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e a quella di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo. Alla cancelleria vanno demandati gli adempimenti comunicativi di legge. P.Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-te