Supreme Court allows extraordinary appeal for factual error in prescription term calculation regarding permanent crime.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court granted an extraordinary appeal against a previous ruling that dismissed a claim based on a factual error in calculating the prescription period. The appellant argued that the court incorrectly applied the recidivism aggravation to the maximum term, failing to recognize that the interruption act occurred after the six-year period had already expired. Consequently, the court revoked the prior decision and scheduled a new hearing to address the original complaint.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 625-bis c.p.p.; Art. 161 c.p.p.: The Supreme Court may admit an extraordinary appeal for factual error when the lower court miscalculates the prescription term by erroneously applying an aggravating circumstance to the maximum term without verifying the timing of interruption acts.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Montedoro Pasquale, nato a San Severo il 22/02/1975 avverso la sentenza emessa il 6/10/2021 dalla Corte di cassazione; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere Paolo Di Geronimo; lette 4conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto procuratore Alessandro Cimmino, che ha chiesto il rigetto del ricorso; lette le conclusioni dell'avvocato Simone Moffa, il quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La seconda sezione di questa Corte, con sentenza n.39562 del 6 ottobre del 2021, rigettava il ricorso proposto avverso la sentenza con la quale la Corte di appello di Bari aveva confermato la condanna di Pasquale Montedoro per il reato previsto dagli artt. 633 e 639-bis cod. pen.2. Il condannato ha proposto ricorso straordinario per errore di fatto, deducendo che la Corte di cassazione avrebbe commesso un errore di computo nel determinare il termine di prescrizione. In considerazione della natura permanente del reato, la sua cessazione doveva essere collocata in concomitanza con la sentenza di primo grado, pronunciata il 4 marzo 2013, sicchè la prescrizione doveva ritenersi maturata dopo sei anni, in data 4 marzo 2019, non essendo intervenuti medio tempore eventi interruttivi prima della notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello, emesso il 26 luglio 2019.
A fronte di tali dati, la seconda sezione avrebbe erroneamente valorizzato il fatto che fosse stata contestata la recidiva infraquinquennale, non considerando che tale aggravante incide solo sulla determinazione dell'aumento massimo nel caso di interruzione del termine, mentre, nel caso di specie, la prescrizione era maturata nelle more tra l'uno e l'altro atto interruttivo.
3. Il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d. I. n. 137 del 2020 e art.7 d.l. 23 luglio 2021, n.105.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. La sentenza resa dalla seconda sezione di questa Corte ha operato il calcolo della prescrizione tenendo conto della contestata recidiva e del conseguente aumento che tale aggravante determina sul termine massimo. Invero, nel ricorso era stato dedotto che il termine di prescrizione di sei anni era interamente decorso tra la pronuncia della sentenza in primo grado ed il decreto di citazione per il giudizio di appello, sicchè quest'ultimo atto interruttivo, essendo sopravvenuto dopo lo spirare del termine di prescrizione, non poteva utilmente comportare l'aumento previsto dall'art.161, comma 2, cod. proc. pen. 2.1.
Il raffronto tra il contenuto dell'impugnazione e la risposta fornita dalla Prima sezione, dimostrano inequivocabilmente come quest'ultima sia incorsa in un errore di fatto nell'individuazione del termine applicabile al caso di specie. Né può ritenersi che l'errore abbia riguardato una valutazione in diritto, in quanto tale insuscettibile di rimedio ex art. 625-bis cod. proc. pen., posto che la Corte non ha in alcun modo considerato l'esistenza o meno di atti interruttivi, né ha dato conto delle ragioni per cui il criterio di calcolo proposto dall'impugnante non fosse corretto.
Quanto detto, pertanto, dimostra come l'errore sia caduto esclusivamente sul calcolo della prescrizione e, quindi, su un dato materiale, avulso da valutazioni giuridiche (Sez.3, n.10417 del 25/2/2020, Tullio, Rv. 279065).
3. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso straordinario per errore di fatto va accolto con la conseguente revoca della sentenza impugnata e fissazione dell'udienza per la trattazione nel merito del ricorso originariamente proposto.
P.Q.M.
Revoca la sentenza impugnata e dispone fissarsi udienza pubblica per la discussione per il 24/5/2022. Così deciso in data 8 marzo 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Paolo Di Geronimo a Petruzz)ii