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Sentenza — n. 12514/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible because the appellant personally filed it without a lawyer, violating mandatory representation rules.

Numero d'incarto Sentenza — n. 12514/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant personally submitted the petition without legal representation. The appellant argued for personal submission, but the court noted that Article 613 of the Code of Criminal Procedure, as amended, strictly prohibits personal filing of cassation appeals. Consequently, the court ruled that technical representation is mandatory in all cassation proceedings to ensure a proper defense level.

Regesto Legislator

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Art. 613 c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: The personal submission of a cassation appeal is strictly prohibited; technical representation by a lawyer is mandatory for all appellants to ensure adequate defense standards.

Parole chiave

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cassation appeal personal submission mandatory representation legal professional inadmissible appeal criminal procedure defense rights diritto a un difensore

Disposizioni normative citate

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Art. 613 cod. proc. pen.
L'art. 613 cod. proc. pen. - come modificato dall'art.
Art. 1, comma 55, legge n. 103 del 2017
- come modificato dall'art. 1, comma 55, legge n. 103 del 2017 - non consente più che il ricorrente possa proporre personalmente il ricorso in cassazione.
Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
L'inammissibilità del ricorso va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez.
Art. 616 cod. proc. pen.
Dalla inammissibilità del ricorso deriva, ex art. 616 cod.
art. 613 cod. proc. pen
L'art. 613 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 42062 del 13/09/2017
Il principio della rappresentanza tecnica nel giudizio di legittimità vale per tutte le ipotesi, sia codicistiche che extra-codicistiche, di ricorso per cassazione proponibile dall'imputato o da altri soggetti processuali (Sez. 6, n. 42062 del 13/09/2017, Lissandrello, Rv.
Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017
Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018
(Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv.
Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018
272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Cini Gianpaolo, nato a Città di Castello il 13/10/1948; avverso l'ordinanza del 25/11/2021 della Corte di appello di Firenze; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Angelo Costanzo.

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO 1. Il ricorso di Gianpaolo Cini è stato presentato personalmente dal ricorrente e, pertanto è inammissibile. L'art. 613 cod. proc. pen. - come modificato dall'art. 1, comma 55, legge n. 103 del 2017 - non consente più che il ricorrente possa proporre personalmente il ricorso in cassazione. Il principio della rappresentanza tecnica nel giudizio di legittimità vale per tutte le ipotesi, sia codicistiche che extra-codicistiche, di ricorso per cassazione proponibile dall'imputato o da altri soggetti processuali (Sez. 6, n. 42062 del 13/09/2017, Lissandrello, Rv. 271333) e il livello di qualificazione professionale richiesto dall'esercizio del diritto di difesa in cassazione rende non irragionevole l'esclusione della difesa personale, tanto più in un sistema che ammette il patrocinio a spese dello Stato (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272011).2. L'inammissibilità del ricorso va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389).

3. Dalla inammissibilità del ricorso deriva, ex art. 616 cod. proc pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24/02/2022. Il Cons gliere estensore Il Prlidente A stanz