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Sentenza — n. 12509/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific argumentation regarding social danger and procedural timing.

Numero d'incarto Sentenza — n. 12509/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared Marcello Tumminia's appeal inadmissible, ruling that the lower court properly addressed the rescissory judgment's requirements. Tumminia argued the decision lacked motivation regarding social danger and relied on irrelevant evidence, while the prosecution concluded the appeal was inadmissible. The court rejected the appeal because it failed to specifically address the lower court's reasoning on the rescissory judgment's scope and ignored procedural timing issues.

Regesto Legislator

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Art. 616, comma 1 c.p.p.; Art. 1, lett. b) d.lgs. 159/2011: An appeal against a remand decision is inadmissible if it fails to specifically address the reasoning of the lower court regarding the rescissory judgment's scope and ignores procedural timing constraints.

Parole chiave

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inadmissible appeal social danger assessment rescissory judgment procedural timing special security measure lack of motivation judicial review scope controllo periodico della detenzione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 627 cod. proc. pen.
Con il decreto indicato in epigrafe la Corte di appello di Palermo, decidendo quale giudice del rinvio ai sensi dell'art. 627 cod. proc. pen. in esito a pregresso annullamento disposto da questa Corte con sentenza n.
Art. 1, lettera b), d.lgs. n. 159 del 2011
di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno in ragione della ritenuta pericolosità sociale ascritta al proposto ai sensi dell'art. 1, lettera b), d.lgs.
Art. 10 d.lgs. n. 159 del 2011
art. 627 cod. proc. pen
Con il decreto indicato in epigrafe la Corte di appello di Palermo, decidendo quale giudice del rinvio ai sensi dell'art. 627 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sentenza n. 16424 del 2021
in esito a pregresso annullamento disposto da questa Corte con sentenza n. 16424 del 2021, ha nuovamente confermato il provvedimento de! Tribunale di Palermo con il quale è stata àpplicata a Marcello Tumminia ia misura della sorveglianza speciale.
Sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 2019
Con la decisione impugnata la Corte territoriale non avrebbe fatto buon governo delle indicazioni di principio descritte dalla giurisprudenza di legittimità e ribadite dalla sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 2019 inerenti il tipo di pericolosità riscontrata.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Tumminia Marcello, nato a Palermo il 7 agosto 1962 avverso il decreto della Corte di appello di Palermo del 29 settembre 2021 visti gii atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Benedetto Paternò Raddusa; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore generale Paola Filippi, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con il decreto indicato in epigrafe la Corte di appello di Palermo, decidendo quale giudice del rinvio ai sensi dell'art. 627 cod. proc. pen. in esito a pregresso annullamento disposto da questa Corte con sentenza n. 16424 del 2021, ha nuovamente confermato il provvedimento de! Tribunale di Palermo con il quale è stata àpplicata a Marcello Tumminia ia misura della sorveglianza speciale. di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno in ragione della ritenuta pericolosità sociale ascritta al proposto ai sensi dell'art. 1, lettera b), d.lgs. n. 159 dei 2011.

2. La Corte territoriale, dopo aver precisato che la sentenza rescindente aveva stigmatizzato la precedente decisione di merito in punto di omessa motivazione del requisito della attualità della pericolosità sociale ascritta al Turnminia, ha indicato gli elementi in fatto ritenuti utili a colmare tale vuoto argomentativo.

3. Propone ricorso il difensore del proposto e lamenta vizio integrale di motivazione e violazione di legge in relazione agli artt. 1 e 4, lettera b), 6,7, 10 e 24 del d.lgs. n. 159 del 2011. Con la decisione impugnata la Corte territoriale non avrebbe fatto buon governo delle indicazioni di principio descritte dalla giurisprudenza di legittimità e ribadite dalla sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 2019 inerenti il tipo di pericolosità riscontrata. Inoltre, sarebbe censurabile sotto il versante della ritenuta attualità della pericolosità riscontrata, facendo leva su dati inconferenti ( inerenti l'attività della gioielleria di famiglia, confiscata con il medesimo decreto del Tribunale di Palermo e quindi non più idonea a fungere quale strumento per il possibile reimpiego di proventi derivanti da ulteriori imprecisate iniziative illecrte), trascurando di considerare gli effetti da ascrivere sui relativo giudizio al provvedimento dì liberazione anticipata e soprattutto di quello dell' affidamento in prova concesso dal Tribunale di Sorveglianza in ragione del comportamento carcerario tenuto da! Tumminia, circostanza rilevata dalla difesa con memoria del 29 settembre 2021. 4.Con memoria trasmessa tramite pec il 16 gennaio 2022 la difesa dei ricorrente ha replicato alle conclusioni della Procura generale

CONSIDERATO IN DIRITTO

1, ricorso è inammissibile per le ragioni precisate di seguito. 2.11 proposto, secondo l'argomentare del provvedimento impugnato, è stato protagonista di una esistenza sistematicamente improntata all'insegna dell'agire delittuoso di matrice lucro-genetica, posto in essere, senza soluzioni di continuità, attraverso iniziative illecite realizzate sin dal 1980 (viene richiamata una condanna per un episodio di ricettazione), di poi sviluppatesi a cavallo tra gli anni 80 e 90 (tramite diverse condotte di bancarotta fraudolenta) e riscontrare in modo consistente anche che nel decennio successivo (le truffe e l'associazione finalizzata alle stesse realizzate sino al gennaio del 1993), finendo per trovare ulteriore e decisiva linfa negli anni compresi tra i! 2006 e il 2009, in ragione della partecipazione (in posizione di assoluta centralità) a una associazione finalizzata alla realizzazione di truffe, usura, ricettazioni ( in questo contesto il ricorrente si è anche reso protagonista anche di una estorsione).

Fatti, questi ultimi, per i quali è stato sottoposto nel 2010 ad una ordinanza di custodia cautelare in carcere.

3. Ne risulta delineata una cornice complessiva coerentemente ritenuta foriera di una pericolosità diretta ad esondare gli argini temporali immediatamente offerti dalle ultime condotte delittuose riscontrate ( riferibili al 2009), malgrado il tempo trascorso dalla data di applicazione della misura (aprile del 2017). Sotto questo versante, la Corte del merito, nel rispondere ai rilievi articolati in sede di legittimità con la sentenza rescindente, ha messo in risalto, oltre al pregresso e continuativo portato criminale fondante il giudizio constatativo, anche le risultanze tratte dalla esecuzione (avviata nell'aprile del 2014) del sequestro disposto ai danni del ricorrente e relativo alle sue attività commerciali, dalle quali è emerso il rinvenimento di alcuni preziosi oggetto di iniziative illecite diverse da quelle coperte dalla condanna relativa ai fatti commessi sino al 2009 ma ugualmente espressive di condotte dal tenore sostanzialmente analogo, sintomo di una dedizione illecita protrattasi in via continuativa sino a ridosso della detta misura di prevenzione (in particolare a pagina 5 della decisione impugnata si mettono in evidenza le ragioni logiche di siffatta conclusione riprendendole dal decreto di primo grado).

4. Ciò precisato, a fronte di una siffatta motivazione, il ricorso, nella sua prima parte, è all'evidenza inammissibile perchè mira a contestare il giudizio constatativo della pericolosità sociale coperto dal giudicato progressivamente formatosi nel procedimento che occupa, atteso che il provvedimento rescindente sollecitava soio una rivalutazione del tema afferente il requisito della attualità della pericolosità sociale.

5. Quanto a quest'ultimo profilo, oggetto specifico della regiudicanda conseguenziale all'intervento rescindente, il ricorso disvela ulteriori ragioni di inammissibilità. 5.1. Per un verso, l'impugnazione difetta di un confronto puntuale e specifico con le complessive indicazioni argomentative spese dalla Corte del merito con l'obiettivo di colmare l'originaria lacuna motivazionale. Solo apoditticamente, infatti, si contesta il rilievo assegnato dal motivare della Corte del merito alle emergenze tratte dalla esecuzione del sequestro: non vengono neppure emarginati, in particolare, i vizi destinati ad inficiare il portato di siffatte argomentazioni, peraltro da circoscrivere all'interno dei limitati confini imposti dall'art. 10 d.lgs. n. 159 del 2011. 5.2.

Per altro verso, il ricorso è più dettagliato laddove mostra di dare rilievo alla disposta misura alternativa dell'affidamento in prova, aspetto, tuttavia, eccentrico rispetto alla regiudicanda delimitata dal giudizio rescindente.Come emerge dalle stesse conclusioni formulate con memoria scritta dalla difesa il provvedimento evocato a sostegno della censura è pacificamente successivo sia all'originario contenuto dell'appello, sia all'esito stesso del giudizio rescindente: non poteva dunque essere preso in considerazione dal giudice dei rinvio né, parimenti, può costituire oggi un momento della verifica di legittimità chiesta alla Corte, considerato il portato limitato del devoluto rescissorio e in conseguenza della odierna fase di giudizio.

6. Alla inammissibilità seguono le pronunce di cui all'art 616, comma 1, cod. proc. pen. nei termini definiti nel dispositivo che segue.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende . Così deciso il 2/2/2022. Il Consigliere estens