Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 11846/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of manifest error in legal qualification of peculato. The court rejected the appeal based on established jurisprudence regarding peculato d'uso and monetary funds.

Numero d'incarto Sentenza — n. 11846/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Rosapepe Felice inadmissible due to manifest unfoundedness of the grievances. The lower court had applied a re-qualified charge of peculato based on an agreement between the parties, which the defense argued was merely suggested rather than formally contested. The court ruled that the possibility to challenge legal qualification via appeal is limited to cases of manifest error, which was not present here given the parties' agreement and the established rule that peculato d'uso applies only to specific goods, not fungible money.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 314, comma 1, cod. pen.: The possibility to challenge legal qualification via appeal is limited to cases of manifest error, and peculato d'uso applies only to specific goods, not fungible money.

Parole chiave

Generato dall'IA
peculato d'uso manifest error legal qualification fungible money cassation appeal inadmissibility peculato pena di recesso

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
E' inoltre principio consolidato in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti che la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod.
Art. 314, comma 1, cod. pen.
pen., la pena all'imputato Felice Rosapepe per il reato di cui all'art. 314, comma 1, cod. pen. (così riqualificato il fatto, originariamente contestato ai sensi del secondo comma dell'art.
Art. 616, cod. proc. pen.
Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod.
Art. 173, disp. att. cod. proc. pen.
- avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, denunciando, a mezzo di difensore, i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, disp. att. cod. proc. pen.: violazione degli artt.
art. 444 cod. proc. pen
Rilevato che: - con la sentenza in epigrafe indicata, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Salerno ha applicato, sull'accordo delle parti ex art. 444 cod. proc. pen., la pena all'imputato Felice Rosapepe per il reato di cui all'art.
art. 314 cod. pen
pen., la pena all'imputato Felice Rosapepe per il reato di cui all'art. 314, comma 1, cod.
art. 616 cod. proc. pen
Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Rv. 281116
Sez. 6, n. 49474 del 04/12/2015, Rv. 266242
(tra le tantissime, Sez. 6, n. 49474 del 04/12/2015, Rv. 266242).
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Rosapepe Felice, nato a Napoli il 13/03/1963 avverso la sentenza del 02/11/2021 del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Salerno visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Ersilia Calvanese; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pietro Gaeta, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Rilevato che: - con la sentenza in epigrafe indicata, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Salerno ha applicato, sull'accordo delle parti ex art. 444 cod. proc. pen., la pena all'imputato Felice Rosapepe per il reato di cui all'art. 314, comma 1, cod. pen. (così riqualificato il fatto, originariamente contestato ai sensi del secondo comma dell'art. 314 cod. pen., consistito nell'essersi appropriato, in qualità di amministratore di sostegno, di una somma di danaro, prelevata dal conto corrente della sua assistita, che utilizzava per scopi personali e restituiva dopo alcuni giorni). - avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, denunciando, a mezzo di difensore, i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, disp. att. cod. proc. pen.: violazione degli artt. 448 e 521 cod. proc. pen. (la riqualificazione del fatto è stata soltanto "suggerita" dal giudice ma non ritualmente contestata; pertanto, la pena applicata è illegittima rispetto a quella del reato contestato; in ogni caso, non appare corretta la diversa qualificazione, ben potendo essere configurabile anche in relazione al danaro un possesso temporaneo).

2. Considerato che il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza delle censure. Dalla sentenza impugnata emerge che all'udienza preliminare il giudice aveva sottoposto alle parti la possibilità di una diversa qualificazione del reato di peculato e che la difesa aveva chiesto un breve rinvio per valutare la scelta di un rito alternativo; che le parti erano addivenute all'accordo per l'applicazione della pena, previa riqualificazione del fatto nell'ipotesi del primo comma dell'art. 314 cod. pen.; che il giudice ha ratificato l'accordo, verificando puntualmente l'esatta qualificazione dei fatti, come proposta dalle parti, che riportava in dispositivo.

Pertanto, ogni censura sulla nuova "contestazione" e sulla pena illegale è all'evidenza priva di alcun fondamento. E' inoltre principio consolidato in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti che la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione (tra le tante, Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Rv. 281116).

Ciò premesso, va rilevato che la giurisprudenza di legittimità, oramai in modo assolutamente costante, ha stabilito che il peculato d'uso è configurabile solo in relazione a cose di specie e non al denaro, menzionato in modo alternativo solo nel primo comma dell'art. 314 cod. pen., in quanto la sua natura fungibile non consente - dopo l'uso - la restituzione della stessa cosa, ma solo del "tantundem", irrilevante ai fini dell'integrazione dell'ipotesi attenuata. (tra le tantissime, Sez. 6, n. 49474 del 04/12/2015, Rv. 266242). Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e, considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", al versamento della somma, determinata in via equitativa, di tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24/0 022. Il Consigli re estensore Il Pr