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Sentenza — n. 11838/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against detention order as only prosecutor and convicted may use this remedy.

Numero d'incarto Sentenza — n. 11838/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the extraordinary remedy under Article 625-bis of the Criminal Procedure Code is reserved exclusively for the prosecutor general and the convicted person. The appellant argued the lower court erred in fact by misidentifying the document being renounced, but the court held the remedy is inapplicable to detention orders due to their mutable nature. Consequently, the appeal was rejected without formal hearing, and the appellant was ordered to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 625-bis c.p.p.; The extraordinary remedy for material or factual error is inapplicable against detention orders because such measures lack the irrevocability characteristic of final conviction judgments and are reserved solely for the prosecutor general and the convicted.

Parole chiave

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extraordinary remedy detention order Criminal Procedure Code irrevocability requirement inadmissible appeal procedimento di dichiarazione di nullità e rinuncia conseguenze del ritiro abbandono del procedimento penale

Disposizioni normative citate

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Art. 625-bis cod. proc. pen.
Tale istanza è qualificabile come ricorso ex art. 625-bis cod. proc. pen.
Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
L'inammissibilità del ricorso va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez.
Art. 616 cod. proc. pen.
Dalla inammissibilità del ricorso deriva, ex art. 616 cod.
art. 625-bis cod. proc. pen
Tale istanza è qualificabile come ricorso ex art. 625-bis cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 42518 del 15/10/2021, Delli Carri
Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018
(Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv.
Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018
272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Gallo Emanuele Mario, nato a Torre del Greco il 03/08/1983; avverso l'ordinanza del 4/11/2021 della Corte di cassazione; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Angelo Costanzo.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 4/11/2021 la Seconda Sezione penale della Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di Emanuele Mario Gallo contro l'ordinanza con cui il Tribunale del riesame di Napoli ha rigettato l'appello di Gallo contro i provvedimento con cui la Corte di appello di Napoli aveva respinto la richiesta di sostituire con gli arresti domiciliari la misura della custodia cautelare i carcere applicatagli i relazione ai reati per i quali si procede. A questa conclusione la Corte di cassazione è giunta sul presupposto di una rituale rinuncia al ricorso pervenuta il 5/10/2021.

2. Nell'istanza presentata alla Seconda Sezione penale di questa Corte si chiede di prendere atto dell'errore di fatto in cui è incorsa l'ordinanza suindicata 2 evidenziando che, come risulta dagli atti, la rinuncia al ricorso non riguardava l'ordinanza del Tribunale del riesame ma una sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli in altro procedimento. Tale istanza è qualificabile come ricorso ex art. 625-bis cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto proposto dalla persona sottoposta alle indagini preliminari è inammissibile perché l'art. 625-bis cod. proc. pen. riserva tale strumento di impugnazione unicamente al procuratore generale e al condannato. Il rimedio straordinario non è esperibile contro un'ordinanza de libertate, poiché si tratta di un provvedimento suscettibile di modificazioni per la sopravvenienza di nuovi elementi e, pertanto, privo del carattere dell'irrevocabilità che connota i provvedimenti con i quali viene resa definitiva una condanna (fra le altre: Sez. 2, n. 42518 del 15/10/2021, Delli Carri, Rv. 282077) 2. L'inammissibilità del ricorso va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389).

3. Dalla inammissibilità del ricorso deriva, ex art. 616 cod. proc pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24/02/2022. Il Consiglier estensore Il Pre\ idente Angelo C Giorgi4 Fidelbo 0.5ATO IN CAN