Cassation court dismisses appeal against preliminary judge's refusal to reconstruct file due to lack of specific evidence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the civil party's request to reconstruct the case file. The appellant argued that the preliminary judge violated procedural rules by refusing documents, but the court found the arguments generic and unsupported by the specific content of the excluded items. Consequently, the court ruled that internal procedural choices do not constitute grave hostility unless they reveal pre-existing personal animosity unrelated to the proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 36, 37, 441, 616, 173 cod. proc. pen.; Grave hostility for recusal must stem from personal relations outside the process, not from internal procedural choices or violations of law resolvable by ordinary remedies.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Arnone Giuseppe, nato a Agrigento il 06/02/1960; avverso l'ordinanza del 19/10/2021 della Corte di appello di Caltanissetta; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Angelo Costanzo; letta la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale Paola Mastroberardino che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 19 ottobre 2021 la Corte di appello di Caltanissetta ha rigettato l'istanza di ricusazione presentata da Giuseppe Arnone - parte civile nell'ambito del procedimento penale n. 149/2020 R.G. Gip., che si svolse con le forme del giudizio abbreviato nei confronti di Salvatore Vella davanti al Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Caltanissetta - assumendo che il Giudice non ammise dati probatori decisivi e, così, tradendo un pregiudizio, non garantì la completezza del fascicolo processuale. La Corte di appello ha rilevato che: i documenti trasmessi il 2 marzo 2021 nell'interesse della parte civile non vennero ammessi nel fascicolo processuale su 2 concorde richiesta di tutte le parti processuali e, quindi, anche della parte civile; il 14 settembre 2021 il Giudice rigetto la richiesta di revocare la precedente ordinanza e si procedette con il rito del giudizio abbreviato chiesto dall'imputato.
Su questa basi la Corte di appello ha escluso che le decisioni adottate si configurino come provvedimenti abnormi oppure rivelatori di «inimicizia grave» (artt. 36 e 37 cod. proc. pen.), osservando che sono stati adottati nell'ambito degli ordinari poteri di direzione del processo e che possono essere contestati mediante gli ordinari rimedi processuali.
2. Nel ricorso presentato dal difensore di Arnone si chiede l'annullamento della ordinanza per i seguenti motivi riportati nei limiti strettamente necessari per la motivazione (art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.):
a) vizio della motivazione nel non spiegare per quale ragione non consentire la ricostruzione del fascicolo con numerosi documenti, fra i quali la memoria ex art. 121 cod. proc. pen. sottoscritta personalmente dalla parte civile (che è avvocato), non costituirebbe atto abnorme, adottato aderendo alle richieste del Pubblico ministero che chiese l'assoluzione del magistrato imputato;
b) violazione dell'art. 441, comma 5, cod. proc. pen. erroneamente interpretato dal Giudice come norma che vieterebbe, anche nel caso di smarrimento degli atti, la ricostruzione del fascicolo prima della camera di consiglio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I due motivi del ricorso possono essere trattati unitariamente e risultano manifestamente infondati perché generiche deduzioni sviluppate non si confrontano con il contenuto dell'ordinanza impugnata, che ha evidenziato che il Giudice dell'udienza preliminare non accolse l'istanza di revoca della propria precedente ordinanza ritenendo che i documenti — trasmessi via pec dalla parte civile per mezzo dell'avv. Principato, ma successivamente espunti, con l'accordo anche della difesa delle parte civile assistita da diverso difensore avvocato Vella) — non fossero essenziali al fine di decidere. In particolare, il ricorso nulla argomenta circa la decisività dei documenti, dei quali del resto neanche succintamente indica il contenuto.
2. Vale, comunque, ribadire che l'inimicizia grave rilevante ai fini della ricusazione del giudice non è può da asserite violazioni di legge o discutibili scelte operate dal giudice nella gestione del procedimento, riguardanti aspetti interni al processo e risolvibili con i rimedi apprestati dall'ordinamento processuale. Infatti, l'inimicizia grave rilevante come motivo di ricusazione deve sempre trovare 3 riscontro in rapporti personali estranei al processo e ancorati a circostanze oggettive, mentre la condotta end processuale può rilevare solo se presenta aspetti talmente anomali da palesare una inimicizia maturata all'esterno (Sez. 5, n. 5602 del 21/11/2013, dep. 2014, Lorusso, Rv. 258867; Sez. 5, n. 11968 del 26/02/2010, Querci, Rv. 246557).
3. Dalla inammissibilità del ricorso deriva, ex art. 616 cod. proc pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1500 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1500 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24/02/2022. Il Consigliere estensore Il Pr sidente