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Sentenza — n. 11829/2022 — snpen Generato dall'IA

Court dismisses appeal against revocation of police presentation order due to lack of specific criticism and procedural error.

Numero d'incarto Sentenza — n. 11829/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible because the prosecutor's appeal against the revocation of a coercive measure was procedurally flawed and the appellant's arguments were generic. The appellant argued the revocation lacked proper motivation and that the prosecutor's appeal was invalid, but the court found no specific critique of the contested decision. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay a fine and litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 310 cod. proc. pen.; Art. 337 cod. pen.: The appeal by the public prosecutor against the revocation of coercive measures is admissible, and appeals must contain specific substantive criticism rather than generic assertions of error.

Parole chiave

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coercive measures revocation public prosecutor appeal lack of specific criticism procedural inadmissibility police presentation order vizio di procedura vizio del consenso domanda di ricusazione

Disposizioni normative citate

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Art. 310 cod. proc. pen.
La tesi secondo cui non è impugnabile il provvedimento di revoca delle misure cautelari è manifestamente infondato poiché l'art. 310 cod.
Art. 337 cod. pen.
art. 337 cod. pen
art. 310 cod. proc. pen
La tesi secondo cui non è impugnabile il provvedimento di revoca delle misure cautelari è manifestamente infondato poiché l'art. 310 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Vizzaccaro Emanuele nato a Roma il 01/12/1975 avverso l'ordinanza del 01/10/2021 del Trib. Liberta di Roma udita la relazione svolta dal Consigliere Pierluigi Di Stefano; sentite le conclusioni del PG Vincenzo Senatore che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Vizzaccaro Emanuele con atto a firma del difensore ricorre avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Roma del 10 ottobre 2021 nella parte in cui, in accoglimento del ricorso proposto dal pubblico ministero avverso l'ordinanza del Tribunale di Tivoli del 6 agosto 2021 che revocava la misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria a lui applicata per il reato di cui all'art. 337 cod. pen., disponeva il ripristino della misura. Con unico motivo deduce il vizio di motivazione essendo inammissibile l'appello del PM avverso una misura revocata e, comunque, per essere corretta la motivazione per la quale il giudice aveva revocato la misura.

Il ricorso è inammissibile. La tesi secondo cui non è impugnabile il provvedimento di revoca delle misure cautelari è manifestamente infondato poiché l'art. 310 cod. proc. pen. testualmente consente l'appello del pubblico ministero avverso tutti i provvedimenti in materia di misure cautelari e, per il resto, il motivo è del tutto generico invocando apoditticamente una decisione favorevole senza alcuna critica del contenuto del provvedimento impugnato. Valutate le ragioni della inammissibilità, va applicata la sanzione pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen. Roma, così deciso il 12 gennaio 2022 il Co ilier estensore il Presidente Pie Di/Stefano ,91/4nna Pe zzellis DEPOSITATO IN CANCELLEN P -