Italian court annuls appeal judgment for bribery case due to lack of logical reasoning on offer seriousness.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court of Cassation annulled the Court of Appeal's judgment in a bribery case against a fire brigade team leader. The appellant argued the lower court failed to assess the seriousness of the alleged bribe offer and ignored the acquittal of the alleged principals. The court ruled that the appeal judgment was logically flawed because it did not adequately evaluate the gravity of the offer in relation to the requested benefit and the acquittal of co-conspirators.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 322 cod. pen.; Sez. 6, n. 3176 del 11/01/2012: For the constitution of the crime of instigating corruption, the seriousness of the offer must necessarily correlate with the type of counter-performance requested, the conditions of the offeror and public official, and the circumstances of time and place.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Fanini Dante, nato a Ascoli Piceno il 14/08/1962 avverso la sentenza del 21/01/2021 della Corte di appello di Ancona visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Ersilia Calvanese; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Andrea Venegoni, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Ancona confermava la sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno del 10 ottobre 2018 che aveva condannato Dante Fanini per il reato di cui all'art. 322 cod. pen. All'imputato, capo squadra dei Vigili del Fuoco, era stato contestato di aver, in concorso con Gabriele Tassotti e Ivo D'angelo (assolti entrambi in primo grado per non aver commesso il fatto), rispettivamente quali proprietario e titolare della ditta di costruzioni di un appartamento, promesso a Marco Lambruschi, funzionario dei Vigli del Fuoco, una somma di danaro — che questi non accettava — perché non desse corso agli adempimenti successivi ad un controllo per la prevenzione incendi, effettuato presso l'autorimessa del condominio (22 gennaio 2014).
2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, denunciando, a mezzo di difensore, i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Vizio di motivazione sulla mancata assunzione di prova decisiva. La Corte di appello ha illogicamente rigettato le richieste istruttorie che erano volte ad acquisire una prova decisiva. Non risulta che sia stato mai avviato, dopo la presunta promessa, un procedimento disciplinare dal Lambruschi. L'ing. Cipriani (di cui si era stata chiesta l'audizione) nulla sapeva neppure informalmente.
Era stata chiesta la rinnovazione anche della prova testimoniale sulla "regola del rapportino", ovvero sull'obbligo di redazione del rapporto di servizio (previsto dal d.P.R. n. 64 del 2012) a seguito di intervento di sopralluogo, controfirmato dal responsabile dell'attività. Era stata chiesta inoltre l'audizione del vigile Iacovone, che aveva accompagnato il Lambruschi sul sopralluogo. Va tenuto presente che per prova noviter productae di cui all'art. 603, comma 1, cod. proc. pen. rientrano anche quelle preesistenti e già note alle parti, ma non acquisite per consapevole e deliberata inerzia.
Ai fini della rinnovazione ai sensi dell'art. 603, comma 3-bis cod. proc. pen. rientrano anche le richieste volte a fornire una diversa interpretazione delle risultanze delle prove dichiarative. 2.2. Mancata assunzione di prova decisiva e mancanza di motivazione. La difesa aveva prodotto con l'appello documentazione successiva al giudizio di primo grado, volta a dimostrare che il Ministero competente non fosse stato informato del processo (il Comandante Cipriani, una volta informato dal Lambruschi, avrebbe infatti avviato il procedimento disciplinare).
La Corte di appello non si è pronunciata sulla richiesta di acquisizione di tale documentazione. 2.3. Vizio di motivazione. Appare illogica la ricostruzione dei fatti, quanto alle modalità con cui il ricorrente avrebbe formulato la proposta corruttiva (tra l'altro questi ben sapeva che era oramai tutto registrato nel verbale di sopralluogo, pertanto immodificabile e con conseguenze oramai ineludibili). 2.4. Vizio di motivazione. Risulta ulteriormente illogica la condanna del ricorrente alla luce della assoluzione dei computati, mandatari e unici interessati della proposta illecita.
Il ricorrente non aveva avuto alcun interesse nella vicenda.In tale prospettiva risulta credibile la tesi difensiva sull'effettivo contenuto della proposta rivolta al p.u., avvalorata da una prova documentale ignorata dalla Corte di appello (la annotazione della registrazione effettuata dal Lambruschi). D'altronde la stessa Corte di appello dava atto che il ricorrente e il Tassoni si sentivano nei giorni successi ma per altre vicende.
3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dal d.l. 30 dicembre 2021, n. 228), in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso va accolto nei termini che seguono.
2. Sono fondati i rilievi mossi dal ricorrente alla adeguatezza e tenuta logica del ragionamento giustificativo quanto alla ritenuta responsabilità per la condotta contestata. La Corte di appello non ha infatti valutato, nella ricostruzione fattuale della vicenda, la effettiva "serietà" della proposta corruttiva. Ai fini della configurabilità del delitto di istigazione alla corruzione, la serietà dell'offerta deve essere necessariamente correlata al tipo di controprestazione richiesta, alle condizioni dell'offerente e del pubblico ufficiale, nonché alle circostanze di tempo e di luogo in cui l'episodio si è verificato (tra tante, Sez. 6, n. 3176 del 11/01/2012, Rv. 251577).
Aspetto sul quale aveva particolarmente insistito la difesa, evidenziando da un lato la genericità e la equivocità della proposta rivolta al Lambruschi, tanto che alla stessa non era stato dato alcun seguito dal punto di vista disciplinare o interno all'ufficio dell'imputato, e dall'altro che erano stati assolti i presunti "mandanti" e unici interessati dell'operazione corruttiva. Su questa questione la Corte di appello non ha fornito una adeguata risposta, limitandosi a ribadire la attendibilità del Labruschi (questione evidentemente non esaustiva) e ritenere, in termini generici, non decisiva la fuoriuscita dalla scena della vicenda dei coimputati.
3. Si impone pertanto l'annullamento della sentenza impugnata affinché la Corte di appello colmi le lacune sui profili sopra indicati.Il disposto annullamento viene ad assorbire i rilievi sulla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, che la Corte di appello è tenuta a rivalutare sulla base del nuovo giudizio sulla responsabilità del ricorrente.
4. Sulla base di quanto premesso, la sentenza impugnata deve essere annullata per un nuovo giudizio, affinché la Corte di appello di Perugia, quale giudice del rinvio, provvederà a colmare le evidenziate lacune motivazionali, attenendosi ai principi di diritto sopra richiamati.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di Appello di Perugia. Così deciso il 10/03/2022. Il Consigliere estensore Il Prelidente Ersili