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Sentenza — n. 11824/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to raise confiscation issue at second instance.

Numero d'incarto Sentenza — n. 11824/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the defendant failed to raise the confiscation issue before the Court of Appeal. The lower court had already ruled on confiscation based on the defendant's conduct, creating a res judicata effect on that specific matter. Consequently, the Supreme Court rejected the argument that the law was incorrectly applied regarding the seized funds.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis, 602, 605 c.p.p.; The appeal is inadmissible if the grounds for complaint were not presented to the Court of Appeal, resulting in a binding judgment on the contested issue prior to the cassation filing.

Parole chiave

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inadmissibility res judicata confiscation second instance cassation appeal confisca dei proventi di reato appropriazione indebita di fondi flussi finanziari illeciti

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis c.p.p.
Art. 602, comma 1 c.p.p.
Art. 605 c.p.p.
Art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990
proc.pen., ha rideterminato in mesi otto di reclusione ed euro 1.400,00 di multa, previa concessione delle attenuanti generiche, la pena irrogata a Raffaele Rondinelli per il reato di illecita detenzione di sostanze stupefacenti del tipo marijuana di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Rondinelli Raffaele, nato il 01/11/1985 a Bari avverso la sentenza emessa il 03/03/2021 dalla Corte di appello di Bari; visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso; udita la relazione del Consigliere Gaetano De Amicis; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Tomaso Epidendio, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 3 marzo 2021 la Corte di appello di Bari, su concorde richiesta delle parti ai sensi degli artt. 599-bis, 602, comma 1 e 605 cod. proc.pen., ha rideterminato in mesi otto di reclusione ed euro 1.400,00 di multa, previa concessione delle attenuanti generiche, la pena irrogata a Raffaele Rondinelli per il reato di illecita detenzione di sostanze stupefacenti del tipo marijuana di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, così riformando la decisione di condanna emessa in primo grado, che veniva confermata nei resto.

2. Avverso la su indicata decisione della Corte d'appello di Bari ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo con unico motivo l'erronea applicazione della legge penale in ordine alla statuizione relativa alla confisca della somma di denaro in sequestro, non essendo stata contestata all'imputato alcuna condotta di cessione di droga.

3. Con requisitoria trasmessa alla Cancelleria di questa Suprema Corte in data 7 febbraio 2022 il Procuratore generale ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. IL ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza e in quanto proposto sulla base di motivi non consentiti nel giudizio di legittimità, atteso che la su indicata ragione di doglianza non è stata devoluta alla cognizione del giudice di appello, non risultando proposta nei motivi del relativo atto d'impugnazione, con la conseguente formazione del giudicato sulla statuizione decisoria in tema di confisca ancor prima della rinuncia dall'odierno ricorrente formulata in relazione ai motivi diversi da quelli sulla pena concordata in appello ai sensi dell'art. 599-bis cit.

2. Sulla base delle considerazioni dianzi esposte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, in ragione della natura delle questioni dedotte, si stima equo quantificare nella misura di euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 febbraio 2022 Il Consigliere estensor