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Sentenza — n. 11820/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses insult charge against prison officials because witnesses were colleagues, not outsiders.

Numero d'incarto Sentenza — n. 11820/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the lower court's conviction of a prisoner for insulting prison officials. The defendant argued that the crime required witnesses outside the administration, but the trial court accepted colleagues as sufficient observers. The Supreme Court ruled that the specific statute requires the insult to reach people external to the public administration to damage its public reputation, a condition not met here.

Regesto Legislator

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Art. 341-bis cod. pen.; The crime of insulting a public official requires the presence of persons external to the public administration to ensure the insult damages the public administration's reputation rather than merely a private dispute.

Parole chiave

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insult public official plural persons requirement public administration reputation prison detention offense colleagues as witnesses reati contro la pubblica autorità recidiva nell'infrazione personale carcerario

Disposizioni normative citate

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Art. 341-bis cod. pen.
205, il legislatore ha reintrodotto nel codice penale, a distanza di dieci anni, la fattispecie incriminatrice dell'oltraggio di cui all'art. 341-bis con la previsione di cui all'art.
art. 341-bis cod. pen
La fattispecie di cui all'art. 341-bis cod. pen.
art. 341 cod. pen
205, il legislatore ha reintrodotto nel codice penale, a distanza di dieci anni, la fattispecie incriminatrice dell'oltraggio di cui all'art. 341-bis con la previsione di cui all'art.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 19010 del 28/3/2017, Trombetta
Sez. 6, n. 30136 del 09/06/2021, Leocata
Ciò posto, deve rilevarsi come la sentenza impugnata non abbia fatto buon governo dei principi affermati da questa Suprema Corte (Sez. 6, n. 30136 del 09/06/2021, Leocata, Rv.
Sez. 6, n. 5461 del 8 gennaio 2020, Scala
Sez. 6, n. 5461 del 8 gennaio 2020, Scala, non mass.).
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Khadraai Lazhar, nato il 08/11/1975 in Marocco avverso la sentenza emessa il 22/09/2020 dalla Corte di appello di Ancona; visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso; udita la relazione del Consigliere Gaetano De Amicis; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Tomaso Epidendio, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 22 settembre 2020 la Corte di appello di Ancona ha confermato la decisione di primo grado, che dichiarava Khadraai Lazhar responsabile del reato di cui agli artt. 81, secondo comma, 341-bis cod. pen., A condannandolo, previo riconoscimento del vincolo della continuazione ed applicata la contestata recidiva infra-quinquennale, alla pena di mesi nove di reclusione per avere offeso l'onore e il prestigio di un Ispettore capo e di due agenti della Polizia penitenziaria all'interno della Casa circondariale di Camerino, ove egli si trovava in stato di detenzione.

2. Avverso la decisione su indicata ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo con un primo motivo l'inosservanza della legge penale e vizi della motivazione in ordine alla configurabilità degli elementi costitutivi del reato, sotto il profilo della pluralità delle persone presenti al momento del fatto, avendovi assistito esclusivamente dei pubblici ufficiali, ovvero altri colleghi delle stesse persone offese, ma non destinatari delle frasi in quel momento pronunciate dall'imputato. La Corte distrettuale, in tal modo, ha erroneamente ritenuto integrato il requisito della presenza di una pluralità di persone, valorizzando la circostanza, desunta dalla deposizione del teste Mottola, che al fatto avessero assistito quattro colleghi delle persone offese, anziché soggetti estranei alla pubblica amministrazione.

Le frasi pronunciate dall'imputato, peraltro, non potevano ritenersi, per la loro genericità, rivolte contro i pubblici ufficiali Mottola e Marzolla, che in quel frangente coadiuvavano l'Ispettore capo Nicola Quadraroli. 2.1. Con un secondo motivo si censurano analoghi vizi in ordine alla ritenuta sussistenza dei presupposti della contestata recidiva, che la Corte d'appello ha applicato in maniera automatica, senza verificare gli aspetti sintomatici dell'accresciuta pericolosità e sulla base del mero riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali a carico. 2.2.

Con un terzo motivo si lamentano i medesimi vizi in ordine al diniego delle invocate attenuanti generiche.

3. Con requisitoria trasmessa alla Cancelleria di questa Suprema Corte in data 7 gennaio 2022 il Procuratore generale ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della decisione impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni di seguito indicate.

2. Dalle conformi decisioni di merito risulta che l'imputato, ristretto per motivi disciplinari in stato di isolamento all'interno di una cella singola della Casa circondariale di Camerino, rivolse parole offensive all'indirizzo di due Ispettori capo della Polizia penitenziaria (Nicola Quadraroli e Antonio Mottola), nonché di un Assistente capo (Teodoro Marzolla) e di altri quattro colleghi non identificati, tutti egualmente presenti al momento del fatto, verificatosi allorquando l'Ispettore capo Quadraroli, nell'esercizio delle sue funzioni di preposto alle sezioni detentive, comunicò al detenuto il suo trasferimento d'ufficio ad un'altra Casa circondariale.

3. Ciò posto, deve rilevarsi come la sentenza impugnata non abbia fatto buon governo dei principi affermati da questa Suprema Corte (Sez. 6, n. 30136 del 09/06/2021, Leocata, Rv. 281838), secondo cui, in tema di oltraggio, l'offesa all'onore ed al prestigio del pubblico ufficiale deve avvenire alla presenza di almeno due persone, tra le quali non possono computarsi quei soggetti che, pur non direttamente attinti dall'offesa, assistano alla stessa nello svolgimento delle loro funzioni. Ai fini della integrazione del delitto in esame è necessario, secondo il richiamato insegnamento di questa Corte, che l'offesa attinga l'apprezzamento di sé del pubblico ufficiale sia nella sua dimensione personale, sia nella dimensione funzionale e sociale, potendosi giustificare la tutela assicurata ai pubblici ufficiali dalla fattispecie di cui all'art. 341-bis cod. pen., rafforzata rispetto a quella dei comuni cittadini, soltanto allorché risulti minata, più che la reputazione del singolo esponente, quella dell'intera pubblica amministrazione.

A seguito dell'abrogazione del delitto di oltraggio con l'art. 18 della legge 25 giugno 1999 n. 205, il legislatore ha reintrodotto nel codice penale, a distanza di dieci anni, la fattispecie incriminatrice dell'oltraggio di cui all'art. 341-bis con la previsione di cui all'art. 1, comma 8, della legge 15 luglio 2009, n. 94, recante "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica". La nuova fattispecie, a differenza dell'abrogato art. 341 cod. pen., che considerava il reato di oltraggio come offensivo, alternativamente, dell'onore o del prestigio del pubblico ufficiale, prevede una tutela congiunta dell'onore e del prestigio del soggetto passivo, caratterizzandosi, rispetto alla previgente formulazione, per la presenza di due elementi costitutivi che ne circoscrivono l'ambito di applicazione: la pubblicità dell'offesa e il nesso funzionale tra questa e il compimento di un atto d'ufficio da parte del pubblico ufficiale.

L'inserimento del requisito della presenza di più persone tra gli elementi essenziali della nuova figura criminosa - laddove nella originaria fattispecie di cui all'art. 341 la presenza di una o più persone costituiva una mera circostanza aggravante - si giustifica per l'intento del legislatore di evitare che il reato si consumi in un rapporto "privato" fra l'oltraggiante e l'oltraggiato, richiedendosi invece che la condotta criminosa assuma quella risonanza collettiva che, oltre ad offendere l'onore e il prestigio personale del pubblico ufficiale, può determinare un'effettiva caduta di stima nella pubblica amministrazione.

La fattispecie di cui all'art. 341-bis cod. pen. richiede, pertanto, che la condotta sia tenuta in luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di più persone, in modo che le offese possano essere udite da queste ultime, giacché tale aspetto di per sé costituisce un aggravio psicologico che può compromettere la prestazione del pubblico ufficiale, disturbandolo mentre compie un atto dell'ufficio e facendogli avvertire condizioni avverse, ulteriori rispetto a quelle ordinarie (Sez. 6, n. 19010 del 28/3/2017, Trombetta, Rv. 269828). Per tale ragione, il requisito della pluralità di persone alla cui presenza deve svolgersi la condotta oltraggiosa è integrato unicamente da persone estranee alla pubblica amministrazione (ossia dai "civili") ovvero da persone che, pur rivestendo la qualifica di pubblico ufficiale, siano presenti in quel determinato contesto spazio- temporale non per lo stesso motivo d'ufficio in relazione al quale la condotta oltraggiosa sia posta in essere dall'agente (Sez. 6, n. 30136 del 09/06/2021, Leocata, cit.).

E' indispensabile, quindi, che la frase oltraggiosa raggiunga persone non solo diverse dai pubblici ufficiali direttamente investiti dalle offese, ma anche estranee al compimento dell'atto d'ufficio oggetto delle pubbliche funzioni in corso di svolgimento, atteso che solo in tali condizioni può crearsi una situazione di pericolo per la considerazione sociale e l'autorevolezza della pubblica amministrazione. Mentre l'originaria formulazione dell'art. 341 si limitava a richiedere che l'offesa fosse arrecata al pubblico ufficiale "a causa o nell'esercizio delle sue funzioni", la struttura dell'attuale fattispecie incriminatrice, prevede infatti che l'offesa sia posta in essere mentre il soggetto passivo "compie un atto d'ufficio", dunque non necessariamente un atto formalmente individuato e specificamente disciplinato, ma un qualsiasi atto di esercizio dei poteri inerenti alle pubbliche funzioni in corso di espletamento.

Nel caso in esame, come emerge dalla stessa formulazione del capo d'imputazione, il ricorrente ha pronunziato le parole offensive nel medesimo contesto spazio-temporale ed esclusivamente in presenza di pubblici ufficiali nell'esercizio dei medesimi compiti d'ufficio (in termini v. Sez. 6, n. 5461 del 8 gennaio 2020, Scala, non mass.).

4. Sulla base delle su esposte considerazioni s'impone, conclusivamente, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con la formula indicata nel dispositivo, logicamente assorbite dovendosi ritenere le ulteriori doglianze dal ricorrente prospettate.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste. Così deciso il 24 febbraio 2022 Il Presidente 1 Il Consiglie