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Sentenza — n. 11816/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on jurisdiction and procedural nullity, ruling facts were properly handled by appellate court.

Numero d'incarto Sentenza — n. 11816/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, rejecting arguments regarding territorial jurisdiction and procedural nullity. The appellant argued that the crime occurred in Enna and that the appellate court should have decided on the merits due to procedural defects. The court ruled that jurisdiction was correctly determined based on the judge's service locations and that the second ground was invalid because the cited nullity rule did not apply to this case.

Regesto Legislator

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Art. 11 cod. proc. pen.; Art. 604, comma 5 cod. proc. pen.: Jurisdiction is determined by the location where the judge exercised functions at the time of the act, and the rule allowing merit decisions on null acts does not apply when the issue is a violation of the right to be heard.

Parole chiave

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territorial jurisdiction appellate court competence procedural nullity right to be heard Cassazione Rome criminal procedure code inadmissible appeal legittimazione a ricorrere

Disposizioni normative citate

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Art. 11 cod. proc. pen.
La sentenza ha fatto chiara applicazione delle regole dì cui all'art. 11 cod. proc. pen. considerando i vari uffici nei quali la ricorrente ha esercitato funzioni giudiziarie.
Art. 604, comma 5 cod. proc. pen.
Con il secondo motivo la violazione dell'art. 604, comma 5, cod.
articolo 11 cod. proc. pen
L' imputata a mezzo del difensore ricorre contro tale decisione deducendo: con il primo motivo la violazione dell'art. 11 cod.
art. 11 cod. proc. pen
L' imputata a mezzo del difensore ricorre contro tale decisione deducendo: con il primo motivo la violazione dell'art. 11 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Fascetto Sivillo Maria nato a Capizzi il 31/01/1957 avverso la sentenza de 1/0512021 deika Corte di appel o di Messina visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Pierluigi Di Stefano; uditi il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Vincenzo Senatore, che ha concluso chiedendo dichiararsi il ricorso inammissibile l'avv. Emiliano Covino, in sostituzione dell'avv. Giovanni Mannuccia, per la parte civile Riscossione Sicilia, che si associa alle richieste del Procuratore Generale. L'avv. Carlo Taormina per l'imputata che chiede raccoglimento del ricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte di appello di Messina con sentenza del 21 maggio 2021 annullava, rimettendo gli atti al Tribunale, la sentenza del 25 luglio 2020 che condannava Maria Fascetto Sivillo per il reato di cui agli artt. 56 e 317 cod. pen. per aver tentato, abusando della sua qualità di giudice del Tribunale di Catania, di costringere funzionari dell'agenkig della riscossione Sicilia S.p.A. ad annullare procedure esecutive attivate nei suoi confronti per debiti tributari. La Corte decideva innanzitutto sul primo motivo, eccezione di incompetenza ex articolo 11 cod. proc. pen., ritenendolo infondato: osservava che il fatto risultava commesso inizialmente in Enna (distretto della Corte di appello di Caltanissetta), mentre la Fascetto Sitlfillo era in servizio al Tribunale di Catania (distretto della Corte di appello di Catania).

La stessa Fascetto era poi stata in servizio dapprima presso il Tribunale di Caltanissetta dal novembre 2014 e, poi, nuovamente presso il Tribunale di Catania. Essendo, quindi, esclusa, la possibilità di trattazione del processo nei distretti di Caltanissetta e Catania ove l'imputata aveva svolto la propria attività, ritualmente il procedimento era stato trattato presso il Tribunale di Messina (distretto della Corte di appello di Messina). La Corte accoglieva invece il terzo motivo di appello per la nullità dell'ordinanza del giudice di primo grado di rigetto della richiesta di rinvio dell'udienza del 25 luglio 2020, risultando la ricorrente impedita a partecipare avendo uno stato febbrile con temperatura corporea che non avrebbe consentito il suo ingresso al palazzo di Giustizia, secondo le regole vigenti per l'epidemia da Sars-Covid19.

L' imputata a mezzo del difensore ricorre contro tale decisione deducendo: con il primo motivo la violazione dell'art. 11 cod. proc. pen. Rileva che la situazione relativa alla competenza territoriale deve essere esaminata al momento della «radicazìone del procedimento e in base a questa elementare considerazione Enna fu il luogo del presunto commesso reato e non vi sono ragioni, oggi, per chiamare in causa Caltanissetta». Sotto altro aspetto rileva l'errore per ricollegare le due diverse vicende del 2009 e del 2016, svolgendo considerazioni sulla diversa competenza una volta esclusa la connessione.

Con il secondo motivo la violazione dell'art. 604, comma 5, cod. proc. pen. per non avere la Corte deciso nel merito. Vi erano le condizioni per l' assoluzione. Il ricorso è inammissibile. Il primo motivo è manifestamente infondato. La sentenza ha fatto chiara applicazione delle regole dì cui all'art. 11 cod. proc. pen. considerando i vari uffici nei quali la ricorrente ha esercitato funzioni giudiziarie. Gli argomenti del ricorso, sopra parzialmente trascritti per migliore comprensione, nella prima parte invocano regole in tema di competenza non conformi al citato art. 11 e nella seconda parte richiedono una previa valutazione di merito per ricostruire diversamente i fatti in contestazione, attività non consentita al giudice di legittimità.

Il secondo motivo è manifestamente infondato perché la norma richiamata, che consente la decisione del merito in presenza di atti nulli che, però, non forniscano "elementi necessari al giudizio", non è riferibile al caso in questione in cui non è in questione la nullità di atti ma, penttlx» su eccezione di parte, si è rilevata la violazione del contraddittorio per essere proseguito il processo in assenza della parte legittimamente impedita. Valutate le ragioni della inammissibilità, la sanzione pecuniaria va determinata nella misura di cui in dispositivo.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore alla cassa delle ammende. Roma, c sì deciso il 12 gennaio 2022 Il nsig iere estensore ì Il