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Sentenza — n. 11239/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annells suspended sentence due to prior suspension benefits violating statutory limits.

Numero d'incarto Sentenza — n. 11239/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Procurator General successfully appealed a first-instance judgment granting a suspended sentence to the defendant. The court found the defendant had already received two prior suspended sentences, making a third legally impermissible under the Penal Code. Consequently, the cassation court annulled the lower court's decision regarding the new suspension without remanding the case.

Regesto Legislator

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Art. 163, ultimo comma, cod. pen.; Art. 164, quarto comma, cod. pen.: The benefit of conditional suspension of sentence cannot be granted to an individual who has already obtained it twice in force of res judicata, as this constitutes a statutory bar requiring revocation even in the execution phase.

Parole chiave

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conditional suspension of sentence statutory limitation on benefits prior suspended sentences res judicata bar revocation of suspension penal code provisions cassation annulment ricusazione del pubblico ministero

Disposizioni normative citate

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Art. 163, ultimo comma, cod. pen.
pen.), condannandolo alla pena di sei mesi di reclusione e concedendogli il beneficio della sospensione condizionale di cui all'art. 163 cod.
Art. 164, quarto comma, cod. pen.
Il Tribunale di Sassari gli ha, pertanto, riconosciuto il beneficio per la terza volta violando l'art. 164, quarto comma, cod. pen., il quale contempla una causa ostativa comportante la sua revoca anche in fase esecutiva (fra molte v.
art. 337 cod. pen
Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Sassari in composizione monocratica ha affermato la responsabilità di Giovanni Usai in ordine al reato di resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 39190 del 09/07/2021, Stambazzi
Sez. 1, n. 39190 del 09/07/2021, Stambazzi, Rv.
Sez. 1, n. 998 del 05/11/2008, P.G. in proc. Ingenito
282076; Sez. 1, n. 998 del 05/11/2008, P.G. in proc. Ingenito, Rv.
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Testo completo

seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore Generale della Repubblica presso la Sezione Distaccata di Corte di appello di Sassari avverso la sentenza n. 260/21 del Tribunale di Sassari del 19/02/2021 nel procedimento nei confronti di Usai Giovanni letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata; udita la relazione del consigliere Orlando Villoni; letta la requisitoria scritta del pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Vincenzo Senatore, che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla sospensione condizionale della pena

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Sassari in composizione monocratica ha affermato la responsabilità di Giovanni Usai in ordine al reato di resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 cod. pen.), condannandolo alla pena di sei mesi di reclusione e concedendogli il beneficio della sospensione condizionale di cui all'art. 163 cod. en.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso immediato per cassazione il Procuratore Generale distrettuale, il quale deduce violazione dell'art. 164, ultimo comma, cod. pen. per avere l'imputato già ottenuto due volte il medesimo beneficio in forza di precedenti sentenze passate in giudicato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

2. Dal certificato penale dell'imputato presente in atti si ricava che egli ha già fruito del beneficio di cui all'art. 163, primo comma, cod. pen. in occasione di due precedenti condanne, una riportata con sentenza del 25 gennaio 1999 e l'altra con sentenza del 25 ottobre 2011. Il Tribunale di Sassari gli ha, pertanto, riconosciuto il beneficio per la terza volta violando l'art. 164, quarto comma, cod. pen., il quale contempla una causa ostativa comportante la sua revoca anche in fase esecutiva (fra molte v. Sez. 1, n. 39190 del 09/07/2021, Stambazzi, Rv. 282076; Sez. 1, n. 998 del 05/11/2008, P.G. in proc. Ingenito, Rv. 242506).

3. La sentenza impugnata va, pertanto, annullata senza rinvio limitatamente al beneficio della sospensione condizionale, che va eliminato. P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al beneficio della sospensione condizionale della pena, che elimina. Così decisof 22 febbraio 2022 Il consi tensore Il Presidente