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Sentenza — n. 10661/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses extraordinary appeal due to failure to meet the strict 180-day statutory filing deadline.

Numero d'incarto Sentenza — n. 10661/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the extraordinary appeal inadmissible because it was filed after the mandatory 180-day deadline expired. The appellant, Salvatore Righi, argued that the lower court had committed a decisive error by omitting to examine specific grounds from his original ordinary appeal regarding factual inaccuracies and procedural omissions. The court rejected these substantive arguments, ruling that the procedural defect of missing the statutory time limit rendered the appeal inadmissible regardless of its merits.

Regesto Legislator

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Art. 625-bis c.p.p.; Extraordinary appeals must be lodged within 180 days of the decision's notification, and failure to comply with this peremptory term results in absolute inadmissibility.

Parole chiave

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extraordinary appeal statutory deadline procedural inadmissibility 180 days rule Cassa delle ammende reati connessi precedenti penali rilevanti partecipazione al reato

Disposizioni normative citate

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art. 625-bis cod. proc. pen.
Ritiene la Corte che il ricorso straordinario presentato da Stefano Righi sia inammissibile perché presentato senza il rispetto del termine perentorio di 180 giorni previsto dall'art. 625-bis cod.
art. 625-bis cod. proc. pen
Ritiene la Corte che il ricorso straordinario presentato da Stefano Righi sia inammissibile perché presentato senza il rispetto del termine perentorio di 180 giorni previsto dall'art. 625-bis cod.
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Testo completo

seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Righi Salvatore, nato a Napoli il 19/08/1959 avverso la sentenza del 01/04/2021 della Corte di cassazione; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Ercole Aprile; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Birritteri, che ha concluso chiedendo la inammissibilità del ricorso; uditi i difensori del ricorrente, avv. Francesco Carotenuto e avv. Angelo Staniscia, in sostituzione dell'avv. Gino Fabio Fulgeri, che hanno concluso chiedendo la revoca della sentenza impugnata e l'annullamento della sentenza della Corte di appello di Napoli.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di cassazione, Seconda Sezione penale, rigettava il ricorso presentato da Salvatore Righi avverso la pronuncia di secondo grado del 27 novembre 2019 con la quale la Corte di appello di Napoli aveva confermato la decisione del 28 dicembre 2017 con cui il Tribunale di Napoli aveva condannato Salvatore Righi in relazione ai reati di partecipazione, con ruolo di organizzatore, di un'associazione per delinquere finalizzata alla commissione di più delitti di intestazione fittizia di beni, riciclaggio e altri illeciti, di cui al capo d'imputazione 11), nonché di intestazione fittizia in cinquantadue episodi compresi tra i capi 12) e 75) della rubrica.

2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso straordinario Salvatore Righi, con atto sottoscritto dai suoi difensore e procuratori speciali, i quali hanno dedotto l'errore di fatto, per avere la Corte di cassazione omesso di esaminare i motivi dell'originario ricorso ordinario, senza avere neppure implicitamente rigettato le doglianze difensive, errore che aveva assunto carattere di decisività rispetto alla pronuncia di rigetto adottata. In particolare, il Righi si è doluto del fatto che, nel motivare la sentenza impugnata, il Supremo Collegio: - aveva, nel "Ritenuto in fatto", sintetizzato erroneamente il contenuto del primo motivo del ricorso ordinario, sostenendo che lo stesso conteneva "argomenti sovrapponibili a quelli spesi in favore di Antonio Righi", benché questi fosse stato chiamato a rispondere di imputazioni in parte diverse; - aveva perciò omesso di valutare specificamente le censure contenute in quel ricorso proposto nell'interesse di Salvatore Righi, come poteva desumersi dalla circostanza che a quest'ultimo era stata riferita la pendenza, a partire dal 2000, di un procedimento per l'applicazione di misura di prevenzione che, in realtà, aveva riguardato il solo Antonio Righi; - aveva conseguentemente mancato di considerare la doglianza difensiva con la quale era stata evidenziata l'erroneità dell'affermazione contenuta nelle pronunce dei giudici di merito, i quali avevano richiamato proprio la pendenza di quel procedimento di prevenzione per sostenere che il quadro probatorio di riferimento fosse diverso da quello valutato, nell'altro 'parallelo' procedimento svoltosi nelle forme del rito abbreviato nei confronti di altri coimputati, che era stato definito con una decisione assolutoria; - ed ancora, aveva erroneamente attribuito a Salvatore Righi la consapevolezza della fittizietà della intestazione di beni, evincendone la sussistenza di elementi (in specie, il coinvolgimento nel riciclaggio dei proventi del sequestro Presta e la partecipazione ad alcune iniziative economiche con il pregiudicato romano Alfredo Mariotti) che erano risultati riferibili ad altri soggetti ovvero travisati nel loro contenuto dimostrativo.

3. Nel corso dell'odierna udienza l'avv. Angelo Staniscia ha depositato una nota difensiva con la quale ha sviluppato gli argomenti contenuti nel ricorso. 2 (

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Ritiene la Corte che il ricorso straordinario presentato da Stefano Righi sia inammissibile perché presentato senza il rispetto del termine perentorio di 180 giorni previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen.: termine decorso dal 17 giugno 2021, data di deposito della motivazione del provvedimento impugnato, e (considerata la sospensione nel periodo feriale) scaduto venerdì 14 gennaio 2022, prima della data di presentazione del ricorso straordinario avvenuta lunedì 17 gennaio 2022.

2. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e a quella di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16/03/2022 Il Cons