Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 10657/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 10657/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 10657/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Con l'ordinanza sopra indicata il Tribunale di Verbania, rilevato che non vi era prova che l'imputato Bilel Ben Ismail avesse avuto effettivamente conoscenza del procedimento pendente a suo carico, disponeva la restituzione degli atti al pubblico ministero per procedere alla rinnovazione della notifica degli atti introduttivi al giudizio.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 420 -quater cod. proc. pen, art. 415-bis cod. proc. pen; Sentenza — n. 10657/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il procedimento è stato trattato nell'odierna udienza in camera di consiglio con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, i cui effetti sono stati prorogati dall'art. 7 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, ed ancora dall'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla legge 25 febbraio 2022, n.

Parole chiave

Generato dall'IA
revisione processuale violazione delle norme procedurali riapertura della pratica rettificazione della decisione sviamento della giustizia impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 420 -quater cod. proc. pen
Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Verbania il quale, con un unico motivo, ha dedotto l'abnormità di quella ordinanza, perché adottata in una situazione nella quale l'art. 420 -quater cod. proc. pen.
art. 415-bis cod. proc. pen
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Verbania nel procedimento a carico di Ben Ismail Bilel, nato in Tunisia il 07/09/1996 avverso l'ordinanza del 20/10/2021 del Tribunale di Verbania; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Ercole Aprile; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Marilia Di Nardo, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della ordinanza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza sopra indicata il Tribunale di Verbania, rilevato che non vi era prova che l'imputato Bilel Ben Ismail avesse avuto effettivamente conoscenza del procedimento pendente a suo carico, disponeva la restituzione degli atti al pubblico ministero per procedere alla rinnovazione della notifica degli atti introduttivi al giudizio.

2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Verbania il quale, con un unico motivo, ha dedotto l'abnormità di quella ordinanza, perché adottata in una situazione nella quale l'art. 420 -quater cod. proc. pen. preclude al giudice del dibattimento la possibilità di restituire gli atti al pubblico ministero, imponendo la rinnovazione della notifica degli atti introduttivi anche ai fini dell'eventuale adozione di un provvedimento di sospensione del procedimento.

3. Il procedimento è stato trattato nell'odierna udienza in camera di consiglio con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, i cui effetti sono stati prorogati dall'art. 7 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, ed ancora dall'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla legge 25 febbraio 2022, n.

15.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Ritiene la Corte che il ricorso vada rigettato, per le ragioni di seguito precisate.

2. E' nota al Collegio l'esistenza di un ben definito orientamento interpretativo in base al quale si è sostenuto che è abnorme, perché determina una indebita stasi del procedimento, il provvedimento con cui il giudice, non avendo acquisito la certezza della conoscenza del procedimento da parte dell'imputato assente, disponga la restituzione degli atti al pubblico ministero senza ordinare una nuova notifica dell'avviso ad opera della polizia giudiziaria personalmente all'imputato e, ove risulti impossibile, disporre la sospensione del procedimento ai sensi dell'art. 420 -quater cod. proc. pen. (in questo senso Sez. 5, n. 12111 del 25/02/2021, Cirilov, Rv. 280760).

E, tuttavia, la valutazione del caso di specie permette di pervenire ad un diverso epilogo decisionale, in quanto dalla lettura dell'ordinanza impugnata si evince che il Giudice del Tribunale di Verbania - pur omettendo di dichiarare formalmente la nullità dell'atto contenente la vocatio in iudicium - non si fosse limitato a rilevare che il decreto di citazione diretta a giudizio era stato notificato all'imputato con modalità tali da far dubitare che lo stesso fosse venuto a conoscenza dell'esistenza del procedimento penale così instaurato, ma che anche l'avviso della conclusione delle indagini ex art. 415-bis cod. proc. pen. fosse stato notificato a quell'imputato presso il difensore di ufficio e non vi era alcuna garanzia che il primo ne avesse avuto notizia.

Così implicitamente stabilendo che il Pubblico Ministero, cui gli atti venivano restituiti, avrebbe dovuto procedere ad effettuare una nuova notifica di quell'avviso, in maniera tale da garantire l'acquisizione di elementi da cui poter desumere la prova della effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l'imputato, ovvero che lo stesso abbia comunque avuto conoscenza del procedimento a suo carico ovvero si sia sottratto volontariamente a tale conoscenza.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Così deciso il 02/03/2022 Il ConsiglieT estensore E