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Sentenza — n. 10635/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court annuls second-instance criminal judgment due to failure to notify defendant in absentia proceedings.

Numero d'incarto Sentenza — n. 10635/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the second-instance criminal judgment against Destiny Albert Ahmed for procedural nullity. The defendant argued that the absentia trial was invalid because the citation decree was not properly notified to him while he was in custody. The Court found the notification irregular since the defendant was already detained, rendering the entire appeal judgment void and ordering a remand.

Regesto Legislator

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Art. 159 c.p.p.; Art. 15-bis l. 67/2014: A criminal judgment rendered in absentia is null if the citation decree was not validly notified to the defendant, particularly when the defendant was already in custody at the time of notification.

Parole chiave

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criminal procedure nullity absentia trial notification defendant in custody second instance annulment procedural defect domanda d'asilo di cittadino etiope domanda di revisione dell'asilo esecuzione dell'allontanamento asilo

Disposizioni normative citate

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Art. 159 c.p.p.
La doglíanza formulata con il ricorso oggi in esame è fondata, in quanto risulta dagli atti che il decreto di citazione al giudizio di secondo grado venne notificato all'imputato il 3 luglio 2019 ai sensi dell'art. 159 cod.
Art. 15-bis della legge 28 aprile 2014, n. 67
Va premesso che l'odierno ricorrente è stato dal giudice dell'esecuzione restituito nel termine per impugnare la sentenza della Corte di appello di Genova, in quanto - pur continuando a trovare applicazione ex art. 15-bis della legge 28 aprile 2014, n. 67, la disciplina previgente a quella dell'art.
Art. 23, commi 8 e 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137
Il procedimento è stato trattato nell'odierna udienza in camera di consiglio con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.
Art. 7 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105
176, i cui effetti sono stati prorogati dall'art. 7 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito dalla legge 16 settembre 2021, n.
Art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228
126, ed ancora dall'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla legge 25 febbraio 2022, n.
artt. 420-bis cod. proc. pen
art. 420-bis cod. proc. pen
67, la disciplina previgente a quella dell'art. 420-bis cod. proc. pen.
art. 159 cod. proc. pen
La doglíanza formulata con il ricorso oggi in esame è fondata, in quanto risulta dagli atti che il decreto di citazione al giudizio di secondo grado venne notificato all'imputato il 3 luglio 2019 ai sensi dell'art. 159 cod. proc. pen., con consegna dell'atto a mani del suo difensore d'ufficio avv.
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Testo completo

seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Destiny Albert Ahmed, nato in Nigeria il 23/01/1971 avverso la sentenza del 11/09/2019 della Corte di appello di Genova; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Ercole Aprile; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pietro Molino, che ha concluso chiedendo la inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Genova confermava la pronuncia di primo grado del 25 marzo 2014 con la quale il Tribunale di Genova aveva condannato il cittadino nigeriano Albert Ahmed Destiny in relazione al reato di evasione commesso il 2 giugno 2012.

2. Avverso tale sentenza, restituito nel termine per impugnare, ha presentato ricorso l'imputato, con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale ha dedotto la violazione di legge per essere stata la sentenza di secondo grado emessa in un procedimento contumaciale senza che il decreto presidenziale di citazione a giudizio gli fosse stato notificato e senza che fosse stata mai dichiarata la sua irreperibilità: in particolare, è stato sottolineato come nella fattispecie dovesse trovare applicazione la disciplina previgente alle modifiche degli artt. 420-bis cod. proc. pen. introdotte dalla legge 28 aprile 2014, n. 67; e come all'imputato, tratto nuovamente in arresto e condotto in carcere il 6 giugno 2018, dovesse essere data comunicazione di un avviso del procedimento.

3. Il procedimento è stato trattato nell'odierna udienza in camera di consiglio con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, i cui effetti sono stati prorogati dall'art. 7 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, ed ancora dall'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla legge 25 febbraio 2022, n.

15.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Ritiene la Corte che il ricorso presentato nell'interesse di Albert Ahmed Destiny vada accolto.

2. Va premesso che l'odierno ricorrente è stato dal giudice dell'esecuzione restituito nel termine per impugnare la sentenza della Corte di appello di Genova, in quanto - pur continuando a trovare applicazione ex art. 15-bis della legge 28 aprile 2014, n. 67, la disciplina previgente a quella dell'art. 420-bis cod. proc. pen. come modificato dalla predetta legge - non gli era stato notificato l'estratto contumaciale.

3. La doglíanza formulata con il ricorso oggi in esame è fondata, in quanto risulta dagli atti che il decreto di citazione al giudizio di secondo grado venne notificato all'imputato il 3 luglio 2019 ai sensi dell'art. 159 cod. proc. pen., con consegna dell'atto a mani del suo difensore d'ufficio avv. Elisabetta Amendola: tuttavia, all'epoca il prevenuto era detenuto in carcere fin dal 10 aprile 2018, sicché quella notifica non poteva considerarsi regolare, il che ha comportato la nullità dell'intero giudizio di appello e della relativa sentenza finale.

3. La sentenza impugnata va, dunque, annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Genova.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Genova. Così deciso il 16/03/2022 Il Consig