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Ordinanza — n. 10221/2022 — snpen Generato dall'IA

Extraordinary appeal dismissed as inadmissible for presenting multiple legal errors rather than a factual mistake.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10221/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The extraordinary appeal filed by Mario Cardinale against the Second Section's judgment was declared inadmissible de plano. The court found the appeal presented multiple legal errors intended to trigger a new factual reassessment, which falls outside the scope of Article 625-bis of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the appeal was rejected without merits, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 625-bis, comma 4, cod. proc. pen.; An extraordinary appeal is inadmissible if it merely presents multiple legal errors rather than a specific factual mistake, as the remedy under Art. 625-bis c.p.p. is strictly limited to perceptual errors in reading internal acts.

Parole chiave

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extraordinary appeal inadmissibility factual mistake vs legal error Art. 625-bis c.p.p. de plano declaration perceptual error definition motivi di cassazione ricorso straordinario per nullità errore nella commisurazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 625-bis, comma 4, cod. proc. pen.
Il ricorso è, dunque, inammissibile e la relativa declaratoria può essere pronunciata de plano ai sensi dell'art. 625-bis, comma 4, cod. proc. pen.
Art. 7, law n. 203 of 1991
g) violazione di legge e mancanza assoluta di motivazione in ordine all'aggravante di cui all'art. 7 della legge n.
Art. 192 cod. proc. pen.
a) violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. in tema di valutazione della prova indiziaria;
Corte cost. n. 186 del 2000
Inoltre, il ricorrente va condannato al pagamento della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
art. 192 cod. proc. pen
a) violazione dell'art. 192 cod. proc. pen.
art. 625-bis cod. proc. pen
Invero, secondo il costante insegnamento di questa Corte, l'errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità e oggetto del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen.
art. 625-bis c.p
Invero, secondo il costante insegnamento di questa Corte, l'errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità e oggetto del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U., n. 16103 del 27 marzo 2002, Basile
Sez. U., n. 18651 del 26/03/2015, Moroni
(Sez. U., n. 18651 del 26/03/2015, Moroni, Rv.
Sez. U., n. 37505 del 14/07/2011, Corsini
263686; Sez. U., n. 37505 del 14/07/2011, Corsini, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Cardinale Mario nato a Napoli 1'11/8/1961 avverso la sentenza dell'i aprile 2021 della Corte di cassazione; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del Consigliere Debora Tripiccione RILEVATO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 difensore di fiducia di Marzio Cardinale, avv. Claudio Lanzotti, propone ricorso straordinario avverso la sentenza n. 23890 della Seconda sezione di questa Corte emessa 11 aprile 2021 nel proc. n. 29506/2020. Il ricorrente deduce otto motivi di ricorso lamentando i seguenti vizi della sentenza impugnata:

a) violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. in tema di valutazione della prova indiziaria;

b) vizio di motivazione in ordine al capo 86 rispetto al quale sono state ritenute sufficienti la conversazioni captate;

c) violazione di legge ed erronea valutazione del contenuto confessorio delle dichiarazioni rese dal Cardinale;

d) vizio di motivazione apparente in relazione al contenuto delle intercettazioni;

e) carenza e contraddittorietà della motivazione in ordine al capo 88;

f) manifesta illogicità, motivazione apparente e per relationem, in quanto la sentenza impugnata si risolve in una "ripetizione" della sentenza emessa dai Giudici della cognizione, senza ulteriori argomentazioni in fatto in diritto che diano contezza del convincimento della Corte;

g) violazione di legge e mancanza assoluta di motivazione in ordine all'aggravante di cui all'art. 7 della legge n. 203 del 1991;

h) vizi di motivazione sul trattamento sanzionatorio.

2. Il ricorso straordinario oggi in esame è stato presentato fuori dai casi consentiti, in quanto con lo stesso si prospettano plurimi errori di diritto volti a sollecitare una nuova rivalutazione del fatto già esaminato dalla sentenza impugnata. Invero, secondo il costante insegnamento di questa Corte, l'errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità e oggetto del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui il giudice di legittimità sia incorso nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dalla inesatta percezione delle risultanze processuali che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso (Sez.

U., n. 16103 del 27 marzo 2002, Basile, Rv. 221280). Ed in tal senso si è, altresì, precisato che, qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, come tale escluso dall'orizzonte del rimedio previsto dall'art. 625-bis c.p.p. (Sez. U., n. 18651 del 26/03/2015, Moroni, Rv. 263686; Sez. U., n. 37505 del 14/07/2011, Corsini, Rv. 250527).

3. Il ricorso è, dunque, inammissibile e la relativa declaratoria può essere pronunciata de plano ai sensi dell'art. 625-bis, comma 4, cod. proc. pen.

4. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Inoltre, il ricorrente va condannato al pagamento della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 2 febbraio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Debora Tr TFr Angel9 Cpstanzo (X"