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Sentenza — n. 9212/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 9212/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 9212/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza impugnata, al ricorrente è stata applicata la pena finale di anni tre di reclusione ed euro 14.000,00 di multa, per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, è stata, altresì, disposta la confisca del denaro, dei monili d'oro e dei telefoni in sequestro.

Regesto Legislator

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art. 129 cod. proc. pen; Sentenza — n. 9212/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Con il primo motivo di ricorso si deduce vizio di motivazione relativamente all'omessa valutazione delle condizioni per il proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. Il motivo di ricorso è manifestamente infondato, posto che per consolidata giurisprudenza (da ultimo Sez. 6, n. 1032 del 7/11/2019, Rv. 278337) non è deducibile con ricorso per cassazione il vizio di motivazione relativo alla verifica della sussistenza di cause legittimanti il proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. Peraltro, nel caso di specie, il giudice ha ampiamente motivato in ordine alle ragioni che consentivano di escludere il proscioglimento immediato.

Parole chiave

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confisca di beni restrizione di libertà confisca dei beni pena di recesso beni sequestrati convalida del sequestro

Disposizioni normative citate

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art. 129 cod. proc. pen
Con il primo motivo di ricorso si deduce vizio di motivazione relativamente all'omessa valutazione delle condizioni per il proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da El Boukhari Driss, nato in Marocco il 1/1/1962 Avverso la sentenza emessa il 24/5/2021 dal Tribunale di Bergamo; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere Paolo Di Geronimo; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pietro Molino, il quale ha concluso per l'inammissibilità.

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza impugnata, al ricorrente è stata applicata la pena finale di anni tre di reclusione ed euro 14.000,00 di multa, per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, è stata, altresì, disposta la confisca del denaro, dei monili d'oro e dei telefoni in sequestro.

2. Con il primo motivo di ricorso si deduce vizio di motivazione relativamente all'omessa valutazione delle condizioni per il proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. Il motivo di ricorso è manifestamente infondato, posto che per consolidata giurisprudenza (da ultimo Sez. 6, n. 1032 del 7/11/2019, Rv. 278337) non è deducibile con ricorso per cassazione il vizio di motivazione relativo alla verifica della sussistenza di cause legittimanti il proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. Peraltro, nel caso di specie, il giudice ha ampiamente motivato in ordine alle ragioni che consentivano di escludere il proscioglimento immediato.

3. Con il secondo motivo di ricorso si deduce violazione di legge in relazione alla confisca del denaro, dei monili d'oro e dei cellulari. Il motivo che, al di là dell'enunciazione, si traduce in una contestazione della motivazione, si fonda sulla presunta omessa giustificazione del nesso funzionale tra i cellulari sequestrati ed il reato contestato, nonché sulla ritenuta carenza di prova circa la provenienza illecita dei restanti beni. Si tratta di doglianze manifestamente infondate, posto che la confisca è stata disposta ai sensi dell'art. 85-bis d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, norma che prevede un'ipotesi speciale di confisca allargata, rispetto alla quale il giudice ha adeguatamente motivato in ordine alla assoluta sproporzione tra il valore dei beni confiscati e la mancanza di redditi dell'imputato.

3. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, nonché della somma di €3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 febbraio 2022 1r) Il Consigliere estensore Il P'esidente Paolo Di Geronimo Ste