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Ordinanza — n. 9210/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses request for time extension due to appellate court's prior grant of same relief.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9210/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the request for a time extension inadmissible because the appellate court had already granted the same relief to the appellant on its own initiative. The defense argued for the extension to appeal the first-instance conviction, but the public prosecutor requested the case be sent back to the appellate court. The court ruled that the appellant's interest in reviewing the extension request vanished once the appellate court independently restored the deadline, rendering the request unnecessary under procedural law.

Regesto Legislator

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Art. 175, comma 2, cod. proc. pen.; Art. 616, comma 1, cod. proc. pen.: A request for time extension is inadmissible if the appellate court has already granted the extension of its own motion, as the appellant loses the interest in the request due to the principle of preclusion.

Parole chiave

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time extension request procedural inadmissibility appellate court action loss of interest prejudiciality principle criminal procedure code supervening circumstance opposizione

Disposizioni normative citate

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Art. 175, comma 2, cod. proc. pen.
Art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sull'istanza proposta da Rotamartir Emilia, nata Grumello Del Monte 16/02/1954 relativa alla richiesta di restituzione in termini per impugnare la Sentenza Corte di Appello di Brescia del 3 marzo 2017 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Benedetto Paternò Raddusa; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore generale Ciro Santoriello, che ha concluso per la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Brescia

RITENUTO IN FATTO

IE DIRITTOrilevato che con istanza depositata il 17 novembre 2021 Emilia Rotamartir, tramite il difensore di fiducia, ha chiesto di essere restituita nel termine per impugnare in cassazione la sentenza della Corte di appello di Brescia emessa il 3 marzo 2017 resa a definizione del gravame di merito interposto dal difensore della Rotamartir avverso ia sentenza di condanna dell'istante, disposta nrì primo grado dai Tribunale di Bergamo il 20 gennaio 2014; rilevato che con requisitoria pervenuta il 27/12/21 la Procura Generale della Cassazione, ha chiesto disporsi la trasmissione degli atti alla Corte di appello territorialmente competente; rilevato ancora che con nota pervenuta il 30/12/21 la difesa dell'istante ha segnalato che con provvedimento del 28/12/21 la Corte di appello di Brescia, autonomamente adita con analoga istanza, ha restituito la Rotamartir nel termine per impugnare la sentenza di primo grado resa dal Tribunale di Bergamo; ritenuto che tale ultima e sopravvenuta circostanza determina il venir meno dell'interesse della ricorrente allo scrutinio dell'istanza veicolata ai sensi dell'art. 175, comma 2 , cod. proc. pen., con conseguente inammissibilità cui non fanno seguito le pronunce di cui all'ad 616, comma 1, cod. proc. pen., per le ragioni della pregiudizialità rilevata;

P.Q.M.

t Dichiara inammissibile l'istanza per sopravvenuta carena di interesse. Così deciso il 19/1/2022. Il Consigliere estensore Benedetto Paternò Raddusa Pier u gi St f ec/ DEPOSI