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Sentenza — n. 9193/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 9193/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 9193/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Bari ha ribadito la condanna, pronunciata in primo grado, di Mario Lasalvia in ordine al delitto di \ oltraggio a pubblico ufficiale di cui all'art. 341-bis cod. pen., confermando la pena inflittagli dal Tribunale di Foggia nella misura di un mese di reclusione.

Regesto Legislator

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art. 341-bis cod. pen, art. 131-bis cod. pen; Sentenza — n. 9193/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Va, infatti, rilevato che a fronte della formulazione di uno specifico motivo di appello invocante il riconoscimento dell'esimente di cui all'art. 131-bis cod. pen. a causa della scarsissima gravità del fatto e della non abitualità della condotta, la Corte territoriale ha incongruamente preso in considerazione la specificità del fatto di reato in luogo di uno dei parametri normativi cui l'art. 131- bis cod. pen. ricollega la possibilità di riconoscere l'esimente speciale, così traducendosi la statuizione in una totale mancanza di motivazione sul punto.

Parole chiave

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reati contro la pubblica autorità oltraggio alla corte ingiuria corresponsabilità della vittima minaccia per la sicurezza pubblica circostanza attenuante

Disposizioni normative citate

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art. 341-bis cod. pen
Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Bari ha ribadito la condanna, pronunciata in primo grado, di Mario Lasalvia in ordine al delitto di \ oltraggio a pubblico ufficiale di cui all'art. 341-bis cod. pen., confermando la pena inflittagli dal Tribunale di Foggia nella misura di un mese di reclusione.
art. 131-bis cod. pen
Con un secondo motivo denuncia, inoltre, la manifesta illogicità della motivazione circa il diniego della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., argomentata unicamente sulla base del carattere gratuito delle espressioni verbali pronunciate.
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Testo completo

seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Lasalvia Mario, n. Orta Nova (Fg) 04/08/1972 avverso la sentenza n. 1467/21 della Corte di appello di Bari del 09/04/2021 letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata; udita la relazione del consigliere Orlando Villoni; letta la requisitoria scritta del pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Pietro Molino, che ha concluso per l'inammissibilità

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Bari ha ribadito la condanna, pronunciata in primo grado, di Mario Lasalvia in ordine al delitto di \ oltraggio a pubblico ufficiale di cui all'art. 341-bis cod. pen., confermando la pena inflittagli dal Tribunale di Foggia nella misura di un mese di reclusione.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il ricorrente, che con un primo motivo di doglianza deduce erronea applicazione degli artt. 341-bis, 131-bis e 62-bis cod. pen. In particolare, lamenta che le frasi irriguardose indirizzate ai pubblici ufficiali non sono state pronunciate alla presenza di persone diverse dagli stessi destinatari, agenti di polizia municipale di Orta Nova, difettando, perciò, uno (presenza di più persone) degli elementi costitutivi del reato di oltraggio. Del tutto ingiustificata è stata, inoltre, l'esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, nonostante la sanzione contenuta inflittagli e la sua personalità non proclive al delitto, così come inspiegabile è stato il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. Con un secondo motivo denuncia, inoltre, la manifesta illogicità della motivazione circa il diniego della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., argomentata unicamente sulla base del carattere gratuito delle espressioni verbali pronunciate.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La sentenza impugnata va annullata senza rinvio perché il reato estinto per prescrizione.

2. Va, infatti, rilevato che a fronte della formulazione di uno specifico motivo di appello invocante il riconoscimento dell'esimente di cui all'art. 131-bis cod. pen. a causa della scarsissima gravità del fatto e della non abitualità della condotta, la Corte territoriale ha incongruamente preso in considerazione la specificità del fatto di reato in luogo di uno dei parametri normativi cui l'art. 131- bis cod. pen. ricollega la possibilità di riconoscere l'esimente speciale, così traducendosi la statuizione in una totale mancanza di motivazione sul punto.

Sebbene la doglianza risulti, dunque, fondata, deve nondimeno prendersi atto della sopravvenuta prescrizione del reato, commesso il 02/07/2014 e il cui termine massimo è spirato, in assenza di sospensioni verificatesi in primo o in secondo grado, alla data del 02/01/2022.Dagli atti non emergono, infine, elementi per ritenere computabile il periodo di sospensione del corso della prescrizione previsto in via generale dalla normativa emergenziale per pandemia Covid-19, atteso che la sospensione del decorso dei termini processuali, introdotta per il contenimento della pandemia da Covid-19 dall'art. 83, comma 2, dl. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applica ai soli procedimenti nei quali, in corso nel periodo di riferimento, siano stati effettivamente operanti termini procedurali per il compimento di specifici atti (Sez. 5, n. 2647 del 29/09/2021, dep. 2022, Fava, Rv. 282431 relativa alla fase intercorrente tra il deposito della impugnazione avverso la sentenza di primo grado e l'emissione del decreto di citazione per il giudizio di appello).

P. Q. M. Annulla a sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione Così deciso, 10 febb