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Sentenza — n. 8898/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to improper submission of complaint under emergency health legislation.

Numero d'incarto Sentenza — n. 8898/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the applicant to pay procedural costs and a fine. The applicant challenged the lower court's rejection of a victim's complaint regarding a non-filing error, arguing it violated procedural rights. The Court ruled that the specific emergency legislation enacted during the pandemic explicitly authorized judges to dismiss such appeals automatically when submitted to incorrect electronic addresses.

Regesto Legislator

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Art. 24, comma 6-septies d.l. 137/2020; Art. 410-bis c.p.p.: In cases where an appeal is submitted to an incorrect electronic address, the judge must declare it inadmissible ex officio, establishing that this legislative provision overrides general procedural protections for victims' complaints.

Parole chiave

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emergency health legislation victim complaint inadmissibility electronic address error ex officio dismissal procedural costs award Cassation appeal rejection COVID-19 procedural rules scambio di atti giuridici per via elettronica

Disposizioni normative citate

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Art. 410-bis cod. proc. pen.
È inammissibile, infatti, il ricorso per cassazione proposto nei confronti dell'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 410-bis cod. proc. pen. sul reclamo della persona offesa avverso il provvedimento di archiviazione per far valere i vizi elencati nell'art.
Art. 24, comma 6-septies d.l. 28 ottobre 2020, n. 137
Secondo il Giudice per le indagini preliminari, l'atto di reclamo era stato presentato con modalità non consentite dall'art. 24 di.
Art. 606 cod. proc. pen.
sul reclamo della persona offesa avverso il provvedimento di archiviazione per far valere i vizi elencati nell'art. 606 cod. proc. pen. (tra tante, Sez.
Art. 616 cod. proc. pen.
Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.
Art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Avverso il suddetto decreto ha proposto ricorso per cassazione l'interessato Umberto Ricci, denunciando, a mezzo di difensore, i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, disp.
art. 410-bis cod. proc. pen
Con il decreto in epigrafe indicato, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Teramo dichiarava l'inammissibilità dell'atto di reclamo, proposto ai sensi dell'art. 410-bis cod. proc. pen.
art. 380 cod. pen
dalla persona offesa Umberto Ricci, avverso il provvedimento di archiviazione disposto dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale nei confronti di Carlo Scarpantoni e Luca Scarpantoni per il reato di cui all'art. 380 cod. pen.
art. 568 cod. proc. pen
L'art. 568 cod. proc. pen.
art. 606 cod. proc. pen
sul reclamo della persona offesa avverso il provvedimento di archiviazione per far valere i vizi elencati nell'art. 606 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 12244 del 07/03/2019, Rv. 275723
(tra tante, Sez. 6, n. 12244 del 07/03/2019, Rv. 275723, che ha ritenuto tale rimedio proponibile solo per lamentare l'abnormità dell'atto gravato).
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dalla persona offesa Ricci Umberto, nato a Teramo il 04/01/1951 nel procedimento a carico di 1. Scarpantoni Carlo, nato a Colonnella il 13/01/1947 2. Scarpantoni Luca, nato a Teramo il 15/12/1984 avverso il decreto del 08/10/2021 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Teramo visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Ersilia Calvanese; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Alessandro Cimnnino, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

RITENUTO IN FATI-0 1. Con il decreto in epigrafe indicato, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Teramo dichiarava l'inammissibilità dell'atto di reclamo, proposto ai sensi dell'art. 410-bis cod. proc. pen. dalla persona offesa Umberto Ricci, avverso il provvedimento di archiviazione disposto dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale nei confronti di Carlo Scarpantoni e Luca Scarpantoni per il reato di cui all'art. 380 cod. pen. Secondo il Giudice per le indagini preliminari, l'atto di reclamo era stato presentato con modalità non consentite dall'art. 24 di. n. 137 del 2020, in quanto inoltrato all'indirizzo non indicato quale luogo di inoltro per le impugnazioni dei provvedimenti del giudice per le indagini preliminari.

2. Avverso il suddetto decreto ha proposto ricorso per cassazione l'interessato Umberto Ricci, denunciando, a mezzo di difensore, i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Violazione di legge, in relazione agli artt. 568, 408, 410, 127 cod. proc. pen. L'art. 568 cod. proc. pen. tutela l'interesse dell'impugnante a che l'atto raggiunga in ogni caso il giudice competente. Se l'impugnazione fosse stata depositata personalmente dal difensore o trasmessa a mezzo raccomandata non sarebbe stata considerata la violazione del dl. n. 137 del 2020. In ogni caso non si comprende perché il provvedimento di inammissibilità sia stato pronunciato dal Giudice per le indagini' preliminari, essendo la competenza del giudice monocratico.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito illustrate.

2. È inammissibile, infatti, il ricorso per cassazione proposto nei confronti dell'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 410-bis cod. proc. pen. sul reclamo della persona offesa avverso il provvedimento di archiviazione per far valere i vizi elencati nell'art. 606 cod. proc. pen. (tra tante, Sez. 6, n. 12244 del 07/03/2019, Rv. 275723, che ha ritenuto tale rimedio proponibile solo per lamentare l'abnormità dell'atto gravato). Abnormità, nella specie, neppure prospettata dal ricorrente che si è limitato a denunciare "violazioni di natura processuali" ex "art. 606, comma 1, lett.

b) e c) cod. proc. pen." Violazioni - che è appena il caso di aggiungere - all'evidenza neppure sussistenti. La dichiarata inammissibilità dell'impugnazione risulta adottata in ragione della legislazione speciale, introdotta per far fronte all'emergenza sanitaria Covid- 19 e che ha imposto soluzioni procedurali dirette a ridurre drasticamente l'accesso del pubblico presso gli uffici giudiziari. In particolare, la disposizione di cui all'art. 24, comma 6-septies di cui al d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modd. dalla I. n. 176 del 2020, prevede che "Nei casi previsti dal comma 6-sexies, il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato dichiara, anche d'ufficio, con ordinanza l'inammissibilità dell'impugnazione e dispone l'esecuzione del provvedimento impugnato".

Nel caso di specie è stata rilevata dal giudice a quo, competente ai sensi della suddetta disposizione, la condizione di cui alla lettera e) del comma 6-sexies dell'art. 24 citato (ovvero dell'atto trasmesso ad un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato per l'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato), che, pertanto, consentiva di adottare la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione.

3. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. Considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 03/03/2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Ersi