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Ordinanza — n. 8896/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for late filing; criminal organization offense requires immediate appeal within ten days.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8896/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeal inadmissible due to the late filing of the petition, which exceeded the ten-day deadline. The respondent argued for a suspension of the appeal period because the underlying offense involved criminal organization activities. The Court rejected this, ruling that the specific offense of criminal organization does not qualify for the statutory suspension of pre-trial investigation deadlines.

Regesto Legislator

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Art. 311 cod. proc. pen.; Art. 240-bis, comma 2, disp. coord. cod. proc. pen.: The appeal period for provisional measures in criminal organization cases is not suspended by the holiday suspension of pre-trial investigation deadlines.

Parole chiave

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criminal organization offense suspension of deadlines pre-trial investigation provisional detention late filing appeal statutory deadline criminal procedure code ritardo ingiustificato dell'azione penale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 311 cod. proc. pen.
Risulta dagli atti che l'avviso di deposito dell'ordinanza del Tribunale del riesame fu notificato all'indagata il 6/08/2021 e al difensore il 4/08/21 e che il ricorso per cassazione fu depositato al Tribunale del riesame il 6/09/2021, ovvero oltre il termine di dieci giorni, stabilito dall'art. 311 cod. proc. pen.
Art. 240-bis, comma 2, disp. coord. cod. proc. pen.
Deve osservarsi, a questo proposito, che, ai fini dell'applicazione dell'art. 240- bis, comma 2, disp.
Art. 416 cod. pen.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Va, quindi, dichiarata l'inammissibilità del ricorso senza formalità di procedura, ex art. 610, comma 5-bis, cod.
Art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso, il 13 dicembre 2021.
art 74 d.P.R. 309/90
di Catania applicativa della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti dell'indagata per il reato di cui all' art 74 d.P.R. 309/90.
art. 311 cod. proc. pen
Risulta dagli atti che l'avviso di deposito dell'ordinanza del Tribunale del riesame fu notificato all'indagata il 6/08/2021 e al difensore il 4/08/21 e che il ricorso per cassazione fu depositato al Tribunale del riesame il 6/09/2021, ovvero oltre il termine di dieci giorni, stabilito dall'art. 311 cod. proc. pen.
art. 416 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 17706 del 22/03/2005, Petrarca, Rv. 230895
pen., correlata alle attività criminose più diverse, con l'esclusione del mero concorso di persone nel reato, nel quale manca il requisito dell'organizzazione (Sez. U, n. 17706 del 22/03/2005, Petrarca, Rv. 230895).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Bontu Gkiana Xenia nata il 16/05/1991 avverso l'ordinanza del 28/06/2021 del Tribunale del riesame di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

FATTO E DIRITTO 1. Il difensore di Bontu Georgiana Xenia ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza indicata in epigrafe con la quale il Tribunale del riesame di Catania, ha confermato l'ordinanza emessa dal G.i.p. di Catania applicativa della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti dell'indagata per il reato di cui all' art 74 d.P.R. 309/90.

2. La ricorrente deduce il vizio di motivazione in relazione alla sussistenza delle esigenze cautelari.

3. Il ricorso è inammissibile per l'assorbente motivo della tardiva proposizione. Risulta dagli atti che l'avviso di deposito dell'ordinanza del Tribunale del riesame fu notificato all'indagata il 6/08/2021 e al difensore il 4/08/21 e che il ricorso per cassazione fu depositato al Tribunale del riesame il 6/09/2021, ovvero oltre il termine di dieci giorni, stabilito dall'art. 311 cod. proc. pen.

4. Deve osservarsi, a questo proposito, che, ai fini dell'applicazione dell'art. 240- bis, comma 2, disp. coord. cod. proc. pen., che prevede l'esclusione, operante anche per i termini di impugnazione dei provvedimenti in materia di cautela personale, della sospensione feriale dei termini delle indagini preliminari nei procedimenti per reati di criminalità organizzata, quest'ultima nozione identifica non solo i reati di criminalità mafiosa e assimilata, oltre i delitti associativi previsti da norme incriminatrici speciali, ma anche qualsiasi tipo di associazione per delinquere, ex art. 416 cod. pen., correlata alle attività criminose più diverse, con l'esclusione del mero concorso di persone nel reato, nel quale manca il requisito dell'organizzazione (Sez. U, n. 17706 del 22/03/2005, Petrarca, Rv. 230895).

5. Il reato di cui all'art. 74 d.P.R. 309/90 rientra, dunque, a pieno titolo fra quei reati associativi per i quali non si applica la sospensione feriale. Va, quindi, dichiarata l'inammissibilità del ricorso senza formalità di procedura, ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende„ che si stima equo determinare in euro tremila. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso, il 13 dicembre 2021. Il Con9glier estensore Il Presi